L. 6 dicembre 1971, n. 1083 (1).

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (1/circ).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1971, n. 320.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 8 agosto 1996, n. 162429.


1. Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

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(giurisprudenza)

2. I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

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(giurisprudenza)

3. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (2).

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(2) Vedi il D.M. 23 novembre 1972, riportato al n. VII, il D.M. 18 dicembre 1972, riportato al n. A/VIII e il D.M. 7 giugno 1973, riportato al n. A/IX.


4. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria (3).

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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 1986, n. 15 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1986, n. 5 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della presente legge, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale.


5. I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni (4).

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(4) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.


6. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.