L. 5 marzo 1990, n. 46 (1).
Norme per la sicurezza degli impianti (2) (1/circ).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
riportato al n. F/XVI. Vedi, anche, gli artt. 4 e 6, L. 5 gennaio 1996, n. 25,
riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di).
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n.
60; Circ. 22 aprile 1997, n. 99;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 8 agosto
1996, n. 162429;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 26 marzo 2003, n. 829571;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 11 maggio
1998, n. 121/E; Circ. 23 novembre 1998, n. 273/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 2000, n. 1.
1. Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi
agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido
o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili (2/a);
g) gli impianti di protezione antincendio (2/b).
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti
di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (2/c).
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(2/a) Per il collaudo degli impianti di cui alla presente lettera, vedi l'art.
26, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(2/b) Vedi, ora, l'art. 107 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(2/c) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce
Regioni.
2. Soggetti abilitati.
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole
o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato
al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che
abbia tali requisiti (2/d).
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(2/d) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e l'art. 9, D.P.R.
14 dicembre 1999, n. 558. Vedi, ora, l'art. 108, commi 1 e 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Requisiti tecnico-professionali.
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso
un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente
in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 (2/e).
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(2/e) Vedi, ora, l'art. 109 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.
[1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per
le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte
le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da
un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza
degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali,
un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas
ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario
di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale
di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 (3)] (4).
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(3) Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati approvati
i modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.
(4) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n. F/XVIII.
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
[1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima
data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese
installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all'articolo 1] (5).
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(5) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al n. F/XVIII.
6. Progettazione degli impianti.
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni
alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione (5/a).
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(5/a) Vedi, ora, l'art. 110 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
7. Installazione degli impianti.
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali
ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente
in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di
altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data (5/b), a quanto previsto
dal presente articolo (5/c).
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(5/b) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1996, vedi l'art. 4, L. 5 gennaio
1996, n. 25, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione
di). Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1998 è stata disposta dall'art.
31, L. 7 agosto 1997, n. 266, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo
della).
(5/c) Vedi, ora, l'art. 112 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale
per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività
di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato
dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo
3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.
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9. Dichiarazione di conformità.
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6 (6).
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(6) Vedi, ora, l'art. 113 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
10. Responsabilità del committente o del proprietario.
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 (7).
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(7) Vedi, ora, l'art. 114 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
11. Certificato di abitabilità e di agibilità.
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti (8).
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(8) Vedi, ora, l'art. 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10,
i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per
usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9 (9).
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(9) Vedi, ora, l'art. 116 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo.
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è
già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità
con gli impianti preesistenti (10).
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(10) Vedi, ora, l'art. 117 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
14. Verifiche.
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente,
i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione
della relativa richiesta (11).
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(11) Vedi, ora, l'art. 118 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
15. Regolamento di attuazione.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati
i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo
6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli
impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione
e di sicurezza.
2. [Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della
competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas] (12).
3. [La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi
sull'evoluzione tecnologica del comparto] (12) (13).
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(12) Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al
n. F/XVIII.
(12) Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, riportato al
n. F/XVIII.
(13) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle
annesse. Vedi, ora, l'art. 119 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
16. Sanzioni.
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila
a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 (14).
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(14) Vedi, ora, l'art. 120 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con la presente legge (15).
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(15) Vedi, ora, l'art. 121 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
18. Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo
2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto
dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione
di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9.
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19. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.