D.M. 6 agosto 1994 (1).
Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (2), recante il regolamento per il contenimento
dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato (3).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1994, n. 197.
(2) Apporta modifiche all'art. 8, comma 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,
riportato al n. XLI.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
«Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 10»;
Visti in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 412/1993:
l'art. 5, comma 2, l'art. 8,
comma 3, l'art. 11, comma 14 e l'allegato B, secondo cui le normative
UNI ivi previste sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i trenta giorni successivi alla loro
pubblicazione da parte dell'UNI;
L'art. 12, comma 2, secondo cui le disposizioni degli articoli 5, 7, 8 e 11
del medesimo regolamento hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
predetto decreto di recepimento delle normative UNI e, in ogni caso, dal 1
agosto 1994;
L'art. 8, comma 11, secondo cui la formulazione del valore limite del
fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 del medesimo art. 8 può
essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Viste le norme tecniche pubblicate dall'UNI ai fini dell'attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e le relative comunicazioni
effettuate a questo Ministero;
Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle predette norme tecniche
UNI e, nel contempo, a meglio precisare la formulazione del valore limite del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;
Decreta:
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1. 1. Sono recepite le seguenti normative tecniche UNI attuative del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (2):
UNI 10344 - «Riscaldamento degli edifici - calcolo del fabbisogno di
energia», attuativa dell'art. 8, comma 3;
UNI 10348 - «Riscaldamento degli edifici - rendimento dei sistemi di
riscaldamento - metodo di calcolo», attuativa dell'art. 5, comma 2;
UNI 10376 - «Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e
raffrescamento degli edifici», attuativa dell'allegato B;
UNI 10379 - «Riscaldamento degli edifici - fabbisogno energetico
convenzionale normalizzato - metodo di calcolo», attuativa dell'art. 8, comma
3;
UNI 10389 - «Generatori di calore - misurazione in opera del rendimento di
combustione», attuativa dell'art. 11, comma 14;
2. Sono altresì recepite le seguenti normative tecniche pubblicate dall'UNI,
in quanto strumentali all'applicazione delle norme UNI 10344 e UNI 10379 e
quindi attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (2):
UNI 10345 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - trasmittanza
termica dei componenti edilizi finestrati - metodo di calcolo»;
UNI 10346 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - scambi di
energia termica tra terreno ed edificio - metodo di calcolo»;
UNI 10347 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - energia termica
scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - metodo di calcolo»;
UNI 10349 - «Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici»;
UNI 10351 - «Materiali da costruzione - valori della conduttività termica e
permeabilità al vapore»;
UNI 10355 - «Murature e solai - valori della resistenza termica e metodi di
calcolo».
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(2) Apporta modifiche all'art. 8, comma 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,
riportato al n. XLI.
(2) Apporta modifiche all'art. 8, comma 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,
riportato al n. XLI.
2. (2)
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(2) Apporta modifiche all'art. 8, comma 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,
riportato al n. XLI.
v. 5.05