D.M. 6 agosto 1994 (1).
Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche
di appartenenza dei comuni italiani allegata al D.P.R. 26 agosto 1993,
n. 412, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici degli edifici (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1994, n. 197.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 16 maggio 1995
(Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 119).
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: «Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato D.P.R. n. 412/1993:
l'art. 2, comma 2, secondo cui la tabella di cui all'allegato A al
predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante i gradi/giorno dei
comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali,
avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
l'art. 2, comma 3, secondo cui i sindaci dei comuni comunque non indicati
nell'allegato A citato adottano con proprio provvedimento i gradi/giorno
con la metodologia e la procedura ivi previste e ne danno comunicazione ai fini
delle successive modifiche dell'allegato A;
Viste le osservazioni formulate dalla provincia autonoma di Trento con nota
n. 4/9 del 12 gennaio 1994, circa l'esistenza di alcune inesattezze o
incongruenze nella individuazione dei gradi/giorno per alcuni dei comuni di
quella provincia;
Vista la comunicazione n. 5901 del 6 dicembre 1993 del sindaco del comune di
Castiadas, non indicato nel predetto allegato A, circa la determinazione
dei gradi/giorno da riferirsi al proprio territorio comunale;
Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero con nota n. 640037 del
24 maggio 1994 ad alcuni comuni di nuova istituzione non indicati nel predetto
allegato A;
Considerato che al comune di Maniace era stata erroneamente attribuita
un'altitudine di 695 m;
Viste le valutazioni tecniche comunicate dall'ENEA rispettivamente con nota
n. 10/94 dell'8 marzo 1994, con nota n. 1/94 del 18 gennaio 1994 e con nota n.
19/95 del 20 giugno 1994;
Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero al comune di Maniace
con nota n. 640070 del 7 luglio 1994;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi/giorno;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni della
tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
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Articolo 1
(2) (3).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 16 maggio 1995
(Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 119).
(3) Integra la tabella allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n.
412.