D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 (1).
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese
ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel
rispetto delle norme di sicurezza (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.
(2) Vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato
alla voce Regioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo
2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile
1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
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1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento
e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese
abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (3), e procedimenti collegati.
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(3) Riportata al n. F/XV.
2. Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento, per «legge», si intende la legge
5 marzo 1990, n. 46 (3); per «camera di commercio»,
si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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(3) Riportata al n. F/XV.
3. Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese.
1. [Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono
esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione
e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), come modificato dall'articolo 2, decimo comma
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (5), denuncia di inizio delle attività stesse
indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole
voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni
provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo
albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese
presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede
all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre
1934, n. 2011.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento
secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza,
dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche
le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge,
sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa
alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria
sede] (6).
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(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(6) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
4. Verifiche.
1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno
essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non
inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati
annualmente.
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5. Dichiarazione di conformità.
1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della
legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti
aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità
prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (7).
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(7) Riportato al n. F/XVI.
6. Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione
sostitutiva.
1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi
al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per
lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli
stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà,
sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli
adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di
cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore
sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.
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7. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (8), dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge
5 marzo 1990, n. 46 (9), e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (10).
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(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(9) Riportata al n. F/XV.
(10) Riportato al n. F/XVI.
8. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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