D.M. 8 agosto 1995 (1).
Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile (16° gruppo) (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 220.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota
al D.M. 7 giugno 1973.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
del gas combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza
degli impianti;
Visto il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento
di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n. 46;
Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre
1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate
dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione
UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere effettuati secondo le regole della
buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi,
le istallazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;
Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui
all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè a quelli
analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono
perché richiedono apparecchi o istallazioni diverse;
Considerato che, ai sensi del citato D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI
e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia
della sicurezza;
Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti,
destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;
Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di
norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi della
legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva CEE/83/189,
conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse
tabelle, presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la
salvaguardia della sicurezza;
Considerata la necessità, per la più' ampia divulgazione possibile, di
pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato al decreto di approvazione;
Decreta:
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Articolo 1
Sono approvate, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083,
e pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle UNI-CIG,
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza (16° gruppo):
1) UNI-CIG 9860 - Edizione giugno 1991 - Impianti di derivazione di utenza
del gas - Progettazione, costruzione e collaudo;
2) UNI-CIG 9860/FA.1 - Edizione giugno 1994 - Impianti di derivazione di
utenza - Foglio di aggiornamento n. 1;
3) UNI-CIG 7140 - Edizione novembre 1993 - Tubi flessibili non metallici per
allacciamento;
4) UNI-CIG 7140/FA.1 - Edizione aprile 1995 - Tubi flessibili non metallici
per allacciamento - Foglio di aggiornamento n. 1;
5) UNI-CIG 7129/FA.1 - Edizione maggio 1995 - Impianti a gas per uso
domestico alimentati da rete di distribuzione - Foglio di aggiornamento n. 1.
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Allegato 3 (3)
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(3) Si omette l'allegato, in quanto superato da quello allegato al D.M.
26 novembre 1998.