D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas.
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, nonché l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio
1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi
a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio
del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la , sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente dlegge 6 dicembre 1971, n. 1083ella Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento
------------------------
1. Campo di applicazione e definizioni.
1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la
produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio,
che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua,
se impiegata, non superiore a 105 C; essi sono di seguito denominati «apparecchi».
Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi
di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i
sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di
calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati
separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un
apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di
seguito denominati «dispositivi».
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «combustibile gassoso»
qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 15 C
e alla pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera
a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere
utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera «usato
normalmente» quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione,
conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e
della pressione di alimentazione;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi
ragionevolmente prevedibili.
------------------------
2. Requisiti essenziali.
1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio
solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle
persone, degli animali domestici e dei beni.
2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono
loro applicabili e che figurano nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono
essere redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2.
------------------------
3. Presunzione di conformità.
1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2,
apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:
a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme
armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee;
b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme
armonizzate non siano state ancora emanate.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla
sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse,
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti
riferimenti delle norme armonizzate recepite.
3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti
essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e
pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono
trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione
di conformità.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono indicate
le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2).
------------------------
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M.
6 marzo 2003.
4. Immissione in commercio.
1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi
privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformità prevista
all'articolo 5, né dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione
di cui all'articolo 7, comma 2.
------------------------
5. Marcatura CE di conformità.
1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III,
sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile,
sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata;
la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.
2. È vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano
trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura
CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni
altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE.
------------------------
6. Metodi per attestare la conformità degli apparecchi.
1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie
sono i seguenti:
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II,
punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della
produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;
3) La dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del
prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola
quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico
prevista dall'allegato II, punto 6.
3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di
quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura
CE di conformità, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5.
4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi
sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario.
------------------------
7. Metodi per attestare la conformità dei dispositivi.
1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui
all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti
l'apposizione della marcatura CE di conformità e la relativa dichiarazione di
conformità.
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del
fabbricante che attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del
presente regolamento ad esso applicabili, nonché le caratteristiche e le
condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti
garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi
completi.
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità dei
dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nell'Unione europea.
------------------------
8. Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le
attestazioni di conformità.
1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad altri
aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica
che gli apparecchi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive.
2. Nel caso in cui una o più delle direttive di cui al comma 1 lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che devono accompagnare
tali apparecchi sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate.
3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità deve
essere redatta in lingua italiana o in altra lingua accettata dall'organismo
autorizzato, incaricato dell'esecuzione dei metodi di attestazione.
4. Gli organismi di cui all'articolo 9 trasmettono al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto attiene agli
apparecchi e ai dispositivi disciplinati dalla normativa antincendio, anche al
Ministero dell'interno, le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché le
reiezioni delle domande.
------------------------
9. Organismi autorizzati ad attestare la conformità.
1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e 7 è
rilasciata, previa istruttoria, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'interno, agli organismi che
soddisfano i criteri di valutazione fissati nell'allegato V; le disposizioni
concernenti la presentazione della domanda, il contenuto di essa e la
documentazione da presentare a corredo della stessa sono indicate nell'allegato
VI; l'autorizzazione dura cinque anni, può essere rinnovata e si intende
rifiutata se non è rilasciata entro dodici mesi dalla data di presentazione
della domanda.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ai
sensi del comma 1, indicandone i compiti specifici; il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi
aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito
dalla Commissione europea.
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui al comma
1, l'autorizzazione è revocata e il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri
Stati membri.
4. Il controllo dell'attività degli organismi autorizzati è svolto dalle
amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni ai sensi del comma 1 anche
avvalendosi degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 10.
5. Le spese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei
richiedenti; le spese relative ai controlli successivi all'autorizzazione sono a
carico degli organismi autorizzati.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì agli organismi tecnici delle
amministrazioni dello Stato.
------------------------
10. Vigilanza.
1. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi e dei dispositivi
alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'interno nell'ambito delle
specifiche competenze dispongono verifiche e controlli coordinando i propri
servizi.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con
metodo a campione, presso il fabbricante, i depositi sussidiari del fabbricante,
i grossisti, gli importatori, i commercianti e in occasione di esercizio di
attività ispettive di competenza delle amministrazioni di cui al comma 1. A tal
fine le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione delle
eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi
di organismi tecnici dello Stato o di laboratori specificamente autorizzati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministero dell'interno prevedendo modalità che escludono la possibilità di
conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.
------------------------
11. Disposizioni finanziarie.
1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 6 e 7, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e
dalle attività di cui all'articolo 9, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, agli appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
interessati per essere destinati al funzionamento dei servizi preposti allo
svolgimento delle attività di cui ai citati articoli e per l'effettuazione dei
controlli successivi sul mercato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ogni due anni, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le
tariffe da applicare per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e le
relative modalità di riscossione, nonché le modalità di erogazione dei compensi
dovuti, in base alla vigente normativa, al personale addetto alle citate
attività.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 è emanato
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento,
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
------------------------
12. Ritiro dal mercato.
1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi
dell'articolo 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente
della marcatura CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono
compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le
misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o
limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli
l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 2.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi
o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura
CE o dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli
apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorso il termine assegnato
al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la
regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare
l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati
ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi
di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa
immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi
e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui
all'articolo 3, comma 1;
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma
1;
c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la
Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi
che venga accertato che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.
------------------------
13. Norme finali e transitorie.
1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli apparecchi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche
di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente
regolamento.
2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083,
ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza
UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano
istanza a pena di decadenza, ai sensi e con la modalità di cui all'articolo
9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso articolo 9. Per quanto
concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla
decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle
certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro
studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22
aprile 1985.
3. Fino al 1gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva
messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura
previsto dalla direttiva 90/396/CEE.
------------------------
Allegato I
Requisiti essenziali
Osservazioni preliminari
Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli
apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio
corrispondente.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter
funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone,
gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi
dell'articolo 1, comma 4.
1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:
- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore.
- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per
l'utente.
- contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.
Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle lingue ufficiali
dello Stato membro in cui gli apparecchi sono destinati ad essere
commercializzati.
1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte
le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo
così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura
dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non
bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3;
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad
essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le
condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali
applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni
raccomandate dal fabbricante.
1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente
devono contenere tutte le informazione necessarie per l'utilizzazione sicura e
devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali
restrizioni in materia di utilizzazione.
1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio
devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione
e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso; in particolare, la
restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in
locali sufficientemente aerati.
1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve
essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso; cui
è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative
all'installazione.
Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento
e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.
2. MATERIALI
2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e
resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno
prevedibilmente sottoposte.
2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono
garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.1. Aspetti generali
3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga
usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure
che ne diminuiscano la sicurezza.
3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento
non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.
3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il
rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotta al
minimo.
3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni
di acqua e aria parassita nel circuito a gas.
3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche in caso
di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.
3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione
dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di
pericolo.
3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire
i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume
la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di
sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti dalla legge 18 ottobre
1977. n. 791, e successive modificazioni.
3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle
sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano
deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.
3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il
guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa
rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.10. In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di
regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente
dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.
3.1.11. Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e
non destinate ad essere manipolate dall'utente e dall'installatore devono essere
adeguatamente protette.
3.1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere
individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre
errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni
intempestive.
3.2. Rilascio di gas incombusto
3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di
fuga di gas non provochi alcun rischio.
3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di
gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento
della fiamma, siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo
di gas incombusto nell'apparecchio.
3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere
attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas
non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono
essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un
accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli
apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG
di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e delle disposizioni applicative
emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi.
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti
componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.
3.3. Accensione
Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia
utilizzato normalmente:
- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;
- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter-accensione la
regolare e tempestiva propagazione della fiamma, durante l'accensione, dal foro
di accensione del bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.
3.4. Combustione
3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è
utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non
contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.
3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è
utilizzato normalmente non si producano indebite esalazioni di prodotti di
combustione.
3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti
di combustione deve essere costruito in modo che in caso di tiraggio anomalo non
si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel
locale in cui è situato.
3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli
scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti
di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio
che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle
persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto per tali persone.
3.5. Utilizzazione razionale dell'energia
Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione
razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle
tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del
suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire
un pericolo per l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinare ad
essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per
l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio
destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che
partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante
il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in
particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di
reazione adeguato.
3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario
Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i
componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare
la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero
venire a contatto.
------------------------
Allegato II
Procedure di attestazione della
conformità
1. ESAME CE DEL TIPO
1.1. L'esame CE del tipo è il modo mediante il quale l'organismo accerta e
certifica che un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa
le disposizioni del presente regolamento.
1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal fabbricante o dal
suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ad un solo organismo.
1.2.1. La richiesta contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata
dal suo mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata
presentata a nessun altro organismo;
- la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato
nell'allegato III.
1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un apparecchio
rappresentativo della produzione prevista, in seguito denominato "tipo".
L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario
per il programma di prova.
Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche
di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di rischio.
1.3. L'organismo:
1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo
sia stato fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli
elementi che sono stati progettati in conformità delle disposizioni applicabili
delle norme di cui all'articolo 3 e dei requisiti essenziali previsti
dall'allegato I;
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per
verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti
essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per
verificare se le norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei
casi in cui il fabbricante abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le
conformità con i requisiti essenziali.
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento,
l'organismo rilascia al richiedente un certificato di esame CE del tipo.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di
validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se
necessario, la descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici,
quali disegni e schemi, sono allegati al certificato.
1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo ed i
certificati addizionali previsti al punto 1.7., informa immediatamente gli altri
organismi. Questi possono ottenere una copia del certificato di esame CE del
tipo e/o dei certificati addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere
una copia degli allegati del certificato, nonché i rapporti relativi agli esami
e prove effettuati.
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame
CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli
altri organismi, precisando i motivi della propria decisione.
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato il
certificato di esame CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo
certificato che possono avere una ripercussione sul rispetto dei requisiti
essenziali.
Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di un'omologazione
addizionale da parte dell'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE
del tipo qualora tali modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e
delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione
addizionale assume la forma di un'aggiunta al certificato originale di esame CE
del tipo.
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo è l'atto mediante il quale il
fabbricante dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo
descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali
applicabili enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di
conformità.
Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è
conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
incaricato dei controlli improvvisi previsti nel punto 2.3.
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove,
garantisca l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al
tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali
applicabili enunciati nel presente regolamento.
L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi sugli
apparecchi secondo quanto stabilito al punto 2.3.
2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli improvvisi
sul posto degli apparecchi.
Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove
appropriate definite nelle norme applicabili previste all'articolo 3 o prove
equivalenti per accertare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali
corrispondenti applicabili enunciati nel presente regolamento. L'organismo deve
in ogni caso determinare se si debbano effettuare le prove in tutto o in parte.
Se uno o più apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure appropriate
per evitarne la commercializzazione.
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
(Garanzia della qualità della produzione)
3.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della
produzione) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 3.2., dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al
tipo descritto nel certificato di esame CE enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di
conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal
fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
responsabile del controllo CE.
3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale
garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di
esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente
regolamento. Il fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità
specificate al punto 3.4.
3.3. Sistema di qualità
3.3.1. Il fabbricante presente una domanda di approvazione del suo sistema di
qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del
sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di
esame CE del tipo.
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di
qualità deve permettere una comprensione comune dei programmi, piani, manuali e
registrazioni relativi alla qualità. Essa deve contenere in particolare
un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei
quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo e di garanzia
della qualità che saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno
attuati;
- degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità
dell'apparecchio e il funzionamento efficace del sistema di qualità.
3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se
esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. Esso presume conformi a tali
requisiti i sistemi di qualità che applichino le corrispondenti norme
armonizzate.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri
organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il
nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli
apparecchi in questione.
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema
di qualità in merito a qualsiasi adattamento dei sistemi di qualità reso
necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità
modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova
valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne
informa gli altri organismi, motivando la propria decisione.
3.4. Sorveglianza CE
3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso ai
locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve fornire tutte le
informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di
ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche
del personale addetto, eccetera.
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni per
accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità
approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
3.4.4. L'organismo può far visite improvvise al fabbricante e, nel corso di
tali visite può effettuare o far effettuare prove sugli apparecchi. Esso
rilascia la fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di
prova. 3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta,
il rapporto.
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
(Garanzia della qualità del prodotto)
4.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del
prodotto) è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi
di cui al punto 4.2., dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al
tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti
essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su
ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione
riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE è
seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del controllo
CE.
4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione
finale degli apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3., ed è
soggetto al controllo CE, come specificato al punto 4.4.
4.3. Sistema di qualità
4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una domanda di
approvazione del suo sistema di qualità all'organismo di una scelta per gli
apparecchi in questione.
La domanda contiene:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato;
- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del
sistema di qualità approvato;
- la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato
di esame CE del tipo.
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene
esaminato e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili
di cui all'articolo 3, o prove equivalenti, al fine di verificarne la conformità
ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure e
istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere
una comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi
alla qualità.
La documentazione sul sistema di qualità deve sostenere in particolare
un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei
quadri e dei loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la
fabbricazione;
- dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di
qualità.
4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se
esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali
requisiti i sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma
armonizzata. Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli
altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame,
il nome e l'indirizzo dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per
gli apparecchi in questione.
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema
di qualità in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad
esempio, dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità
modificato sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova
valutazione. Esso notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione motivata.
4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne
informa gli altri organismi motivando la propria decisione.
4.4. Sorveglianza CE
4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, ai
locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni
necessarie; in particolare:
- la documentazione sul sistema di qualità;
- le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di
ispezione e i dati sulle prove, i dati di
taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera.
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per
accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità
approvato e trasmette al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.4. L'organismo può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di
tali visite l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli
apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente
un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il
rapporto.
5. VERIFICA CE
5.1. La verifica CE è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che gli
apparecchi sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo
descritto nel certificato CE del tipo e soddisfano i requisiti ad essi
applicabili enunciati nel presente regolamento.
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel
certificato CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la
marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una dichiarazione scritta di
conformità.
La dichiarazione di conformità può riguardare uno o più apparecchi ed è
conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario.
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la
conformità dell'apparecchio ai requisiti del presente regolamento, a scelta del
fabbricante, o con controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato al
punto 5.4. o mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base statistica,
come specificato al punto 5.5.
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate
prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove
equivalenti al fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal
certificato CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo numero
di identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle
prove effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di
conformità.
5.5. Verifica statistica
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende
tutte le misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri
l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e
devono pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da
esemplari di un unico modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli
indeterminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un
campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate,
definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3 o prove equivalenti, onde
determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.
Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche
di funzionamento:
- un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione
del 95%, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,5 e l'1,5%;
- un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5% con una
percentuale di non conformità compresa tra il 5 e il 10%.
5.5.3. Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il proprio
numero di identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di
conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto
possono essere immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è
constatata la non conformità.
Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure appropriate per
evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi
frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo può sospendere la
verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante può apporre il numero
di identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di
conformità.
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è il metodo mediante il quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce
e dichiara che l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui
al successivo punto 6.2, è conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili
enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce
una dichiarazione scritta di conformità.
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo
conto dei documenti del progetto, per verificarne le conformità ai requisiti
essenziali ad esso applicabili.
L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione
sull'apparecchio approvato e fornisce un attestato scritto di conformità
relativo alle prove effettuate.
6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV permette
la valutazione della conformità ai requisiti nonché la comprensione del
progetto, della fabbricazione e del funzionamento dell'apparecchio.
La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione
dell'organismo.
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove
possono essere effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.
6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
------------------------
Allegato III
Marcatura CE di conformità ed
iscrizioni
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
CE, secondo il simbolo grafico che segue:
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che
interviene nella fase di controllo della produzione.
L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere la marcatura
CE nonché le seguenti indicazioni:
- il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
- la denominazione commerciale dell'apparecchio;
- il tipo di alimentazione elettrica;
- la categoria di apparecchio;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono
essere fornite in funzione delle
caratteristiche particolari dell'apparecchio.
3. In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
I diversi simboli della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
------------------------
Allegato IV
Documentazione relativa al
progetto
La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni
seguenti, quando esse siano necessarie all'organismo ai fini della valutazione:
- una descrizione generale dell'apparecchio;
- il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di fabbricazione di
componenti, sottounità, circuiti, eccetera;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli
schemi precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte e
la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali
nei casi in cui non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- i manuali per l'installazione e per l'uso.
Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti
elementi:
- gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio;
- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di
ispezione e/o di controllo dell'apparecchio;
- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di
migliorare la propria valutazione.
------------------------
Allegato V
Requisiti minimi per la
designazione degli organismi di controllo
1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di
eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità non
possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il
montatore dei prodotti che essi controllano, né il mandatario di una di queste
persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella
progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti.
Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il
fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono eseguire le
operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità con il massimo di
integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da
qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa
influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da
pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati
delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi
necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative
connesse con i metodi per l'attestazione di conformità. Deve inoltre avere
accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. La direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel rispetto
delle competenze professionali, a tecnici iscritti nei rispettivi albi
professionali.
5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua,
nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
- la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni
in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato di eseguire
i metodi per l'attestazione di conformità.
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione
per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia
coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo
Stato o che si tratti di organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto
professionale.
------------------------
Allegato VI
Modalità e contenuti delle domande
di autorizzazione alla certificazione
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, redatta su
carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 -
00187 ROMA), che ne trasmette copia al Ministero dell'interno (D.G.P.C.S.A. -
Centro studi ed Esperienze), contiene la dichiarazione di soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui all'allegato V ed è firmata dal legale rappresentante
dell'organismo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata in
regola con le disposizioni in materia di bollo, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di attività di
attestazione di conformità; per i soggetti di diritto pubblico tale documento è
sostituito dagli estremi dell'atto normativo;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle
caratteristiche tecniche ed operative;
d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non
inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività
di attestazione di conformità;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie
EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva
90/396/CEE e successive modifiche. In detta sezione dovranno essere indicati in
dettaglio i seguenti elementi: requisito richiesto dalla direttiva, normativa
adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ne ha
effettuato la taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui
risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante l'idoneità
dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della
sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione
anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può
essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad
esami o prove complementari o particolari, dovrà essere specificato nella
domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione
stipulata nelle forme di legge nonché mediante la produzione dei documenti di
cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.
------------------------
Allegato VII
NORME ARMONIZZATE NELL'ÀMBITO DELLA DIR. 90/396/CEE
(D.P.R. N. 661/1996) E |
CORRISPONDENTI NORME ITALIANE DI
RECEPIMENTO |
Norma Europea Armonizzata |
Norma Italiana di recepimento |
Numero e anno di |
Pubblicazione titolo |
Titolo |
Numero e anno di |
ratifica |
in Guce |
|
recepimento |
|
|
|
|
EN 26
:1997 |
C 187, 03.07.99 |
Apparecchi a gas per la
produzione istantanea di |
UNI EN 26 :
1999 |
|
|
|
|
acqua calda per uso
sanitario equipaggiati con |
|
|
|
bruciatore
atmosferico |
|
EN
30-1-1:1998 |
C 233, 25.07.98 |
Apparecchi di cottura a
gas per uso domestico - |
|
|
|
|
|
Parte 1-1: Sicurezza -
Generalità |
|
|
|
|
|
EN 30-1-1:1998:
A1:1999 |
C 133,
13.05.99 |
Apparecchi di cottura a
gas per uso domestico - |
UNI EN
30-1-1:2000 |
|
|
|
|
Parte 1-1: Sicurezza -
Generalità |
|
|
|
|
|
EN
30-1-2:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi di cottura a
gas per uso domestico - |
IN CORSO DI
|
|
|
Parte 1-2: Sicurezza -
Apparecchi con forni a |
TRADUZIONE |
|
|
convezione forzata con o
senza grill |
|
EN
30-2-2:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi di cottura a
gas per uso domestico - |
IN CORSO DI
|
|
|
Parte 1-2: Utilizzazione
razionale dell'energia - |
TRADUZIONE |
|
|
Apparecchi con forni a
convezione forzata con o |
|
|
|
senza
grill |
|
EN
30-2-1:1998 |
C 255, 13.08.98 |
Apparecchi di cottura a
gas per uso domestico - |
UNI EN
30-2-1:1999 |
|
|
|
|
Parte 2-1: Utilizzazione
razionale dell'energia - |
|
|
|
Generalità |
|
EN
88:1991 |
C 216, 17.07.97 |
Regolatori di pressione
per apparecchi utilizzatori |
UNI EN
88:1993 |
|
|
|
|
a gas per pressione di
entrata non maggiore di 200 |
|
|
|
mbar |
|
EN
88:1991/A1:1996 |
C 216, 17.07.97 |
Regolatori di pressione
per apparecchi utilizzatori |
UNI EN
|
|
|
|
|
a gas per pressione di
entrata non maggiore di 200 |
88:1993/A1:1997 |
|
|
mbar |
|
|
|
(Aggiornamento
A1) |
|
EN
89:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi a gas per la
produzione ad accumulo di |
IN CORSO DI
|
|
|
acqua calda per usi
sanitari |
TRADUZIONE |
EN
89:1999/A1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi a gas per la
produzione ad accumulo di |
IN CORSO DI
|
|
|
acqua calda per usi
sanitari |
TRADUZIONE |
EN
125:1991 |
C 216, 17.07.97 |
Dispositivi di
sorveglianza di fiamma per |
UNI EN
125:1992 |
|
|
|
|
apparecchi utilizzatori a
gas - Dispositivi |
|
|
|
termoelettrici di
sicurezza all'accensione e allo |
|
|
|
spegnimento |
|
EN
125:1991/A1:1996 |
C 216, 17.07.97 |
Dispositivi di
sorveglianza di fiamma per |
UNI EN
|
|
|
|
|
apparecchi utilizzatori a
gas - Dispositivi |
125:1992/A1:1997 |
|
|
termoelettrici di
sicurezza all'accensione e allo |
|
|
|
spegnimento (Aggiornamento
A1) |
|
EN
126:1995 |
C 187, 21.07.95 |
Dispositivi
multifunzionali per apparecchi a gas |
UNI EN
126:1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN
161:1991 |
C 216, 17.07.97 |
Valvole automatiche di
selezionamento per |
UNI
ENI161:1993 |
|
|
|
|
bruciatori a gas ed
apparecchi utilizzatori a gas |
|
|
|
|
|
EN
161:1991/A1:1996 |
C 216,
17.07.97 |
Valvole automatiche di
sezionamento per |
UNI EN
|
|
|
|
|
bruciatori a gas ed
apparecchi utilizzatori a gas |
161:1993/A1:1998 |
|
|
(Aggiornamento
A1) |
|
EN
161:1991/A2:1997 |
C58,
24.02.98 |
Valvole automatiche di
sezionamento per |
UNI EN
|
|
|
|
|
bruciatori a gas ed
apparecchi utilizzatori a gas |
161:1993/A2:2000 |
|
|
(Aggiornamento
A2) |
|
EN
203-1:1992 |
C 93, 29.03.96 |
Apparecchi per cucine
professionali alimentati a |
UNI EN
203-1:1995 |
|
|
|
|
gas - Parte 1a:
Prescrizioni di sicurezza |
|
|
|
|
|
EN
203:1992/A1:1995 |
C 93,
29.03.96 |
Apparecchi per cucine
professionali alimentati a |
UNI EN
203: |
|
|
|
|
gas - Parte 1a:
Prescrizioni di sicurezza |
1995/A1:1996 |
|
|
(Aggiornamento
A1) |
|
EN
203:1992/A2:1999 |
C 294,
17.10.2000 |
Apparecchi per cucine
professionali alimentati a |
IN CORSO DI
|
|
|
gas - Parte 1a:
Prescrizioni di sicurezza |
TRADUZIONE |
|
|
(Aggiornamento
A2) |
|
EN
203-2:1995 |
C 187, 21.07.95 |
Apparecchi per cucine
professionali alimentati a |
UNI EN
203-2:1996 |
|
|
gas - Parte 2a:
Utilizzazione razionale dell'energia |
|
|
|
|
|
EN
257:1992 |
C 216, 17.07.97 |
Termostati meccanici per
apparecchi utilizzatori a |
UNI EN
257:1994 |
|
|
|
|
gas |
|
|
|
|
|
EN
257:1992/A1:1996 |
C 216,
17.07.97 |
Termostati meccanici per
apparecchi utilizzatori a |
UNI EN
|
|
|
|
|
gas (Aggiornamento
1) |
257:1994/A1:1998 |
|
|
|
|
EN 291 [1]
:1992 |
C 334, 30.11.94 |
Guarnizioni di tenuta in
gomma - Guarnizioni di |
UNI EN
291:1993 |
|
|
|
|
tenuta statiche destinate
agli apparecchi domestici |
|
|
|
che utilizzano gas
combustibile fino a 200 mbar - |
|
|
|
Requisiti per il
materiale |
|
EN
297:1994 |
C 187, 21.07.95 |
Caldaie di riscaldamento
centralizzato alimentate a |
UNI EN
297:1996 |
|
|
combustibili gassosi -
Caldaie di tipo B11e |
|
|
|
|
|
B11BS equipaggiate con
bruciatore atmosferico, |
|
|
|
con portata termica
nominale minore o uguale a 70 |
|
|
|
KW |
|
EN
297:1994/A3:1996 |
C 58, 24.02.98 |
Caldaie di riscaldamento
centralizzato alimentate a |
UNI EN
|
|
|
combustibili gassosi -
Caldaie di tipo B11e |
297:1996/A3:1998 |
|
|
|
|
B11BS equipaggiate con
bruciatore atmosferico, |
|
|
|
con portata termica
nominale minore o uguale a 70 |
|
|
|
KW (Aggiornamento
A3) |
|
EN
297:1994/A5:1998 |
C 255,
13.08.98 |
Caldaie di riscaldamento
centralizzato alimentate a |
UNI EN
|
|
|
combustibili gassosi -
Caldaie di tipo B11e |
297:1996/A5:2000 |
|
|
|
|
B11BS equipaggiate con
bruciatore atmosferico, |
|
|
|
con portata termica
nominale minore o uguale a 70 |
|
|
|
KW |
|
EN
298:1993 |
C 334,
30.11.94 |
Sistemi automatici di
comando e di sicurezza per |
UNI EN
298:1995 |
|
|
|
|
bruciatori ed apparecchi
con o senza ventilatore |
|
|
|
|
|
EN
303-3:1998 |
C 133, 13.05.99 |
Caldaie per riscaldamento
- Parte 3: Caldaie a gas |
IN CORSO DI
|
|
|
per riscaldamento centrale
- Assemblaggio di |
TRADUZIONE |
|
|
corpo caldaia con
bruciatore ad aria soffiata |
|
EN
377:1993 |
C 334, 30.11.94 |
Lubrificanti per
apparecchi ed equipaggiamenti |
UNI EN
377:1995 |
|
|
|
|
collegati che utilizzano
gas combustibili esclusi |
|
|
|
quelli destinati
all'impiego nei processi industriali |
|
EN
416-1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi di
riscaldamento a gas sospesi - Parte |
IN CORSO DI
|
|
|
1a:
Sicurezza |
TRADUZIONE |
EN
419-1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi di
riscaldamento a gas a tubi radianti |
IN CORSO DI
|
|
|
sospesi - Parte 1a:
Sicurezza |
TRADUZIONE |
EN
437:1993 |
C 334, 30.11.94 |
Gas di prova - Pressioni
di prova - Categorie di |
UNI EN
437:1995 |
|
|
|
|
apparecchi |
|
|
|
|
|
EN
437:1993/A1:1997 |
C 216,
17.07.97 |
Gas di prova - Pressioni
di prova - Categorie di |
UNI EN
|
|
|
|
|
apparecchi (Aggiornamento
A1) |
437:1995/A1:1999 |
|
|
|
|
EN
437:1993/A1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Gas di prova - Pressioni
di prova - Categorie di |
IN CORSO DI
|
|
|
apparecchi (Aggiornamento
A2) |
TRADUZIONE |
EN
449:1996 |
C 288, 01.10.96 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
UNI EN
449:1998 |
|
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Apparecchi di |
|
|
|
riscaldamento domestici
non raccordabili a |
|
|
|
condotto di scarico dei
fumi (compresi gli |
|
|
|
apparecchi di
riscaldamento a combustione |
|
|
|
catalitica
diffusiva) |
|
EN
461:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
IN CORSO DI
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Apparecchi di |
TRADUZIONE |
|
|
riscaldamento non
domestici con portata termica |
|
|
|
nominale non maggiore di
10 KW non raccordabili |
|
|
|
a condotto di
scarico |
|
EN
483:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Caldaie di riscaldamento
centrale alimentate a |
IN CORSO DI
|
|
|
combustibili gassosi -
Caldaie di tipo C di portata |
TRADUZIONE |
|
|
termica nominale non
maggiore di 70 KW |
|
EN
484:1997 |
C 58, 24.02.98 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
UNI EN
484:2000 |
|
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Fornelli indipendenti |
|
|
|
compresi quelli con grill
per l'uso all'aperto |
|
EN
497:1997 |
C 58, 24.02.98 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
IN CORSO DI
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Bruciatori multiuso con |
TRADUZIONE |
|
|
supporti integrati per uso
all'aperto |
|
EN
498:1997 |
C 58, 24.02.98 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
IN CORSO DI
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Barbecues per uso |
TRADUZIONE |
|
|
all'aperto |
|
EN
509:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi a gas ad
effetto decorativo di |
IN CORSO DI
|
|
|
combustione |
TRADUZIONE |
EN
521:1998 |
n° C 58, 24.02.98 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
IN CORSO DI
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Apparecchi portatili |
TRADUZIONE |
|
|
alimentati a pressione di
vapore di GPL |
|
EN
525:1997 |
C 58, 24.02.98 |
Generatori d'aria calda a
gas a riscaldamento |
IN CORSO DI
|
|
|
diretto e convezione
forzata per il riscaldamento di |
TRADUZIONE |
|
|
ambienti non domestici con
portata termica |
|
|
|
nominale non maggiore di
300 KW |
|
------------------------
NORME ARMONIZZATE NELL'ÀMBITO DELLA DIR. 90/396/CEE
(D.P.R. N. 661/1996) E |
CORRISPONDENTI NORME ITALIANE DI
RECEPIMENTO |
Norma Europea Armonizzata |
Norma Italiana di recepimento |
Numero e anno di |
Pubblicazione titolo |
Titolo |
Numero e anno di |
ratifica |
in Guce |
|
recepimento |
|
|
|
|
EN
549:1994 |
C 187 del 21.07.95 |
Materiali in gomma per
dispositivi di tenuta e |
UNI EN
549:1996 |
|
|
|
|
diaframmi per apparecchi a
gas e relativi |
|
|
|
equipaggiamenti |
|
EN
621:1998 |
C 233, 25.7.98 |
Generatori d'aria calda a
convenzione forzata per il |
IN CORSO DI
|
|
|
riscaldamento di ambienti
non domestici, |
TRADUZIONE |
|
|
alimentati a gas e con
portata termica, riferita al |
|
|
|
potere calorifico
inferiore, non maggiore di 300 |
|
|
|
KW non equipaggiati con
ventilatore nel circuito |
|
|
|
di
combustione |
|
EN
625:1995 |
C 93 del 20.03.96 |
Caldaie a gas per
riscaldamento centrale - |
UNI EN
625:1996 |
|
|
|
|
Prescrizioni specifiche
per la funzione acqua calda |
|
|
|
sanitaria delle caldaie
combinate con portata |
|
|
|
termica nominale minore o
uguale a 70 KW |
|
EN
656:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Caldaie di riscaldamento
centrale alimentate a |
IN CORSO DI
|
|
|
combustibili gassosi -
Caldaie di tipo B di portata |
TRADUZIONE |
|
|
termica nominale maggiore
di 70 KW e non |
|
|
|
maggiore di 300
KW |
|
EN
676:1996 |
C 216, 17.07.97 |
Bruciatori automatici di
combustibili gassosi ad |
UNI EN
676:1998 |
|
|
|
|
aria
soffiata |
|
|
|
|
|
EN
677:1998 |
C 255, 13.08.98 |
Caldaie di riscaldamento
centralizzato alimentate a |
IN CORSO
DI |
|
|
combustibili gassosi -
Requisiti specifici per |
TRADUZIONE |
|
|
caldaie a condensazione di
portata termica |
|
|
|
nominale minore o uguale a
70 KW |
|
EN
732:1998 |
C 115, 28.04.99 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
IN CORSO DI
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Apparecchi refrigeratori |
TRADUZIONE |
EN
751-1:1996 |
C 216, 17.07.97 |
Materiali di tenuta per
giunzioni metalliche |
UNI EN
751-1:1998 |
|
|
|
|
filettate a contatto con
gas della 1a, 2a e 3a |
|
|
|
famiglia e con acqua calda
- Composti di tenuta |
|
|
|
anaerobici |
|
EN
751-2:1996 |
C 216,
17.07.97 |
Materiali di tenuta per
giunzioni metalliche |
UNI EN
751-2:1998 |
|
|
|
|
filettate a contatto con
gas della 1a, 2a e 3 a |
|
|
|
famiglia e con acqua calda
- Composti di tenuta |
|
|
|
non
indurenti |
|
EN
751-3:1996 |
C 216, 17.07.97 |
Materiali di tenuta per
giunzioni metalliche |
UNI EN
751-3:1998 |
|
|
|
|
filettate a contatto con
gas della 1a, 2a e 3 |
|
|
|
famiglia e con acqua calda
- Nastri di PTFE non |
|
|
|
sinterizzato |
|
EN
777-1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Tubi radianti a gas
sospesi con bruciatori multipli, |
IN CORSO DI
|
|
|
per uso non domestico -
Parte 1: sistema D, |
TRADUZIONE |
|
|
sicurezza |
|
EN
777-2:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Tubi radianti a gas
sospesi con bruciatori multipli, |
IN CORSO DI
|
|
|
per uso non domestico -
Parte 2: sistema E, sicurezza |
TRADUZIONE |
|
|
|
|
EN
777-3:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Tubi radianti a gas
sospesi con bruciatori multipli, |
IN CORSO DI
|
|
|
per uso non domestico -
Parte 3: sistema F, |
TRADUZIONE |
|
|
sicurezza |
|
EN
777-4:1999 |
C 259, 11.9.99 |
Tubi radianti a gas
sospesi con bruciatori multipli, |
IN CORSO DI
|
|
|
per uso non domestico -
Parte 4: sistema H, |
TRADUZIONE |
|
|
sicurezza |
|
EN
778:1998 |
C 233, 25.7.98 |
Generatori d'aria calda a
convenzione forzata per il |
IN CORSO DI
|
|
|
riscaldamento di ambienti
domestici, con |
TRADUZIONE |
|
|
portata termica, riferita
al potere calorifico |
|
|
|
inferiore, non maggiore di
70 KW, non |
|
|
|
equipaggiati con
ventilatore nel circuito di |
|
|
|
combustione |
|
EN 970:1997
[1] |
C 216,
17.07.97 |
Controllo non distruttivo
di saldature per fusione - |
IN CORSO DI
|
|
|
Esame
visivo |
TRADUZIONE |
EN
1020:1998 |
C 233, 25.7.98 |
Generatori d'aria calda a
convenzione forzata per il |
IN CORSO DI
|
|
|
riscaldamento di ambienti
non domestici, |
TRADUZIONE |
|
|
alimentati a gas e di
portata termica riferita al |
|
|
|
potere calorifico
inferiore, non maggiore di 300 |
|
|
|
KW, equipaggiati con
ventilatore nel circuito |
|
|
|
di
combustione |
|
EN
1196:1998 |
C 255, 13.08.98 |
Generatori di aria calda a
gas per uso domestico e |
IN CORSO DI
|
|
|
non domestico - Requisiti
supplementari per |
TRADUZIONE |
|
|
generatori di aria calda a
condensazione |
|
EN
1319:1998 |
C 133, 13.05.99 |
Generatori d'aria calda a
convenzione forzata |
IN CORSO DI
|
|
|
alimentati a gas, per il
riscaldamento di ambienti |
TRADUZIONE |
|
|
domestici, equipaggiati
con bruciatore munito di |
|
|
|
ventilatore con portata
termica nominale riferita al |
|
|
|
potere calorifico
inferiore non maggiore di 70 KW |
|
EN
1319:1998/A2:1999 |
C 294,
17.10.2000 |
Generatori d'aria calda a
convenzione forzata |
IN CORSO DI
|
|
|
alimentati a gas, per il
riscaldamento di ambienti |
TRADUZIONE |
|
|
domestici, equipaggiati
con bruciatore munito di |
|
|
|
ventilatore con portata
termica nominale riferita al |
|
|
|
potere calorifico
inferiore non maggiore di 70 KW |
|
|
|
(Aggiornamento
A2) |
|
EN
1458-1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Asciugabiancheria a gas
per uso domestico a |
IN CORSO DI
|
|
|
tamburo rotante e a
riscaldamento diretto, di tipo |
TRADUZIONE |
|
|
B22D e B23D, di portata
termica nominale non |
|
|
|
maggiore di 6 KW - Parte
1: sicurezza |
|
EN
1458-2:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Asciugabiancheria a gas
per uso domestico a |
IN CORSO DI
|
|
|
tamburo rotante e a
riscaldamento diretto, di tipo |
TRADUZIONE |
|
|
B22D e B23D, di portata
termica nominale non |
|
|
|
maggiore di 6 KW - Parte
2: utilizzazione |
|
|
|
razionale
dell'energia |
|
EN
1596:1998 |
C 255, 13.08.98 |
Prescrizioni per
apparecchi funzionanti |
IN CORSO DI
|
|
|
esclusivamente a GPL -
Generatori d'aria calda, |
TRADUZIONE |
|
|
non domestici, a
riscaldamento diretto e |
|
|
|
convezione forzata, mobili
e portatili |
|
EN
1854:1997 |
C 58, 24.02.98 |
Dispositivi di
sorveglianza di pressione per |
IN CORSO DI
|
|
|
|
|
bruciatori ed apparecchi a
gas |
TRADUZIONE |
|
|
|
|
EN
1854:1997:A1:1998 |
C 133, 13.05.99 |
Dispositivi di
sorveglianza di pressione per |
UNI EN
1854:2000 |
|
|
bruciatori ed apparecchi a
gas |
|
EN
12067-1:1998 |
C 38, 12.02.99 |
Dispositivi di regolazione
del rapporto aria/gas per |
IN CORSO DI
|
|
|
bruciatori a gas ed
apparecchi a gas - Parte 1: |
TRADUZIONE |
|
|
dispositivi
pneumatici |
|
EN
12078:1998 |
C 133, 13.05.99 |
Regolatori di pressione a
punto zero per apparecchi |
IN CORSO DI
|
|
|
a gas |
TRADUZIONE |
EN
12244-1:1998 |
C 255, 13.08.98 |
Lavatrici a gas a
riscaldamento diretto di portata |
IN CORSO DI
|
|
|
termica nominale non
maggiore di 20 KW - Parte |
TRADUZIONE |
|
|
1a:
Sicurezza |
|
EN
12244-2:1998 |
C 255, 13.08.98 |
Lavatrici a gas a
riscaldamento diretto di portata |
IN CORSO DI
|
|
|
termica nominale non
maggiore di 20 KW - Parte |
TRADUZIONE |
|
|
2a: Utilizzazione
razionale dell'energia |
|
EN
12309-1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Apparecchi di
climatizzazione e pompe di calore |
IN CORSO DI
|
|
|
ad assorbimento ed
adsorbimento, funzionanti a |
TRADUZIONE |
|
|
gas, con portata termica
nominale non maggiore di |
|
|
|
70 KW - Parte 1:
sicurezza |
|
EN
12752-1:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Asciugabiancheria a gas a
tamburo rotante, di tipo |
IN CORSO DI
|
|
|
B, di portata termica
nominale non maggiore di 20 |
TRADUZIONE |
|
|
KW - Parte 1:
sicurezza |
|
EN
12752-2:1999 |
C 294, 17.10.2000 |
Asciugabiancheria a gas a
tamburo rotante, di tipo |
IN CORSO DI
|
|
|
B, di portata termica
nominale non maggiore di 20 |
TRADUZIONE |
|
|
KW - Parte 2:
utilizzazione razionale dell'energia |
|
|
NOTE: |
[1] Sostituita da EN
549 |
|
|
[2] Pubblicata
erroneamente |
|
|
|
Norme già
pubblicate |
|
Le norme UNI sono
reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti
Sassi, 11/b 20133 Milano |
|
------------------------