D.M. 12 aprile 1996 (1).
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi (1/circ).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1996, n. 103, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- Ministero dell'interno: Nota 9 marzo 1999, n. P377/4134; Lett.Circ.
7 marzo 2003, n. P324/4147sott.12.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577:
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE del 29
giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di apparecchi a gas;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi
per gli impianti di produzione calore alimentati a combustibile gassoso;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986,
n. 317;
Decreta:
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1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti
la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti
termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente
tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle
precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima
di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli
obiettivi descritti nell'art. 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o
vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli
apparecchi di tipo «A», le stufe catalitiche e gli inceneritori (1/a).
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati
apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti
sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica
pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di
una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo
della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di
portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura
alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua
unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova
realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell'allegata regola
tecnica.
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(1/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 23 luglio 2001.
2. Obiettivi.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, degli
edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui all'articolo precedente devono
essere realizzati in modo da:
evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di
installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di
fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli
contenenti gli impianti.
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3. Disposizioni tecniche.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola
tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
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4. Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi.
1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza,
regolazione e controllo, devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e
di attestato di conformità ai sensi della citata direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in
Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell'attestato di
conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana
vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in commercio fino al
31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata
direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona
tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti alla
vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere
dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di
attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.
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5. Commercializzazione CEE.
1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell'Unione europea
sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere
riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE,
possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di
apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di
chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai
prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica
la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite nei
seguenti decreti del Ministro dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di
reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui
è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
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6. Disposizioni per gli impianti esistenti.
1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di
portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai
competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla
previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata
od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di
portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla
previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di
aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e
purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della
portata termica oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli
impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l'adeguamento alle disposizioni
del presente decreto.
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7. Disposizioni finali.
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 del presente decreto, sono abrogate
tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero
dell'interno.
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Allegato
Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici
alimentati da combustibili gassosi
TITOLO I
Generalità
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni
e le tolleranze dimensionali approvati con il D.M. 30 novembre 1983.
Inoltre, si definisce:
a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere collegato ad
un condotto o ad uno speciale dispositivo per l'evacuazione dei prodotti della
combustione all'esterno del locale di installazione;
b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere collegato ad un
condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione
verso l'esterno. L'aria comburente è prelevata direttamente dall'ambiente dove
l'apparecchio è collocato;
c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione a tenuta,
che consente l'alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo
diretto dall'esterno e contemporaneamente assicura l'evacuazione diretta
all'esterno di prodotti della combustione;
d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per
la ripresa dell'aria degli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un
generatore d'aria calda;
e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti fra
loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto della presente regola
tecnica sono comprese in una delle seguenti specie definite nel D.M. 24
novembre 1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori
di 0,04 fino a 0,5 bar,
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino a
0,04 bar;
f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato gassoso alla
temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta di 1013 mbar, come definito
nella norma EN 437;
g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al
riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di
combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza
fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più
ventilatori;
h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di
consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi);
i) impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e
degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore;
l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una
unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale
riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal
bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di
programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza
all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni.
Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana
dell'edificio servito, purché privi di pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non
inferiore a quella del piano di riferimento (vedi tavola n. 1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a
quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento (vedi tavole nn.
2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra né interrato
(vedi tavola n. 3);
q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello
spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le
aperture di aerazione;
r) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita
nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in
kilowatt (kW);
s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa del
combustibile gassoso alla quale può essere esercito l'impianto interno;
t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile gassoso
individuato in corrispondenza:
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che delimita la
porzione di impianto di proprietà dell'utente, nel caso di assenza del gruppo
di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase gassosa nel
caso di alimentazione da serbatoio;
u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte
aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo
prestabilito;
v) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti
mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica
e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.
L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore,
da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di
espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato
differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo
manuale.
Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere
minore di 300° C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte
temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono
essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.
Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio (1/b).
1.2. Luoghi di installazione degli apparecchi
Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella
volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non
essere esposti ad urti o manomissioni.
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(1/b) Lettera aggiunta dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
TITOLO II
Installazione all'aperto
2.1. Disposizioni comuni
Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo
di installazione.
È ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito
alle seguenti condizioni: la parete deve possedere caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di
reazione al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona che si estende, a
partire dall'apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente
(vedi tavola 4).
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli
edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a
REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
2.2. Disposizioni particolari
2.2.1. Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore
di 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con
canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di portata
termica inferiore a 116 kW.
2.2.2. Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, deve
essere installata sulla condotta dell'aria calda all'esterno dei locali
serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30
asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di
rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o le
concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad
incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte
aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.3. Tubi radianti installati all'aperto
È permessa l'installazione di moduli con la parte radiante posta all'interno
dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi, purché la parete
attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall'elemento
radiante. Per la parte installata all'interno si applica quanto disposto al
punto 4.6.
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TITOLO III
Installazione in locali esterni
I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe
0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di
ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2. e di
disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
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TITOLO IV
Installazione in fabbricati
destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del
fabbricato servito
4.1. Disposizioni comuni
4.1.1. Ubicazione
a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore
a -5 m al di sotto del piano di riferimento. Nel caso dei locali di cui al
punto 4.2.6. è ammesso che tale piano sia a quota più bassa e comunque non
inferiore a -10 m dal piano di riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve
essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o
nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione
orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non
meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.1.1. Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati con gas a
densità maggiore di 0,8
L'installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra,
eventualmente comunicanti con locali anch'essi fuori terra. In entrambi i casi
il piano di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti tali da
creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo.
4.1.2. Aperture di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione
realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1.b); è consentita la
protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette
antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di
areazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da
evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione
della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere
realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1.b).
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è
considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di
superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso
dei locali di cui al punto 4.2. e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva
non devono essere inferiori a ("Q" esprime la portata termica, in kW
ed "S" la superficie, in cm2):
a) locali fuori terra: S Q
10;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di
riferimento: S Q
15;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano
di riferimento, (consentiti solo per i locali di cui al punto 4.2.): S Q
20
(con un minimo di 5.000 cm2).
Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a
100 cm2.
4.1.2.1. Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi
alimentati con gas a densità maggiore di 0,8
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a filo
del piano di calpestio, con un'altezza minima di 0,2 m. Le aperture di
aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a
116 kW e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità, depressioni o
aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da
canalizzazioni drenanti.
4.1.3. Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali
e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati
nello stesso locale devono permettere l'accessibilità agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
4.2. Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di
edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua
surriscaldata e/o vapore
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
4.2.1. Ubicazione
I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico
spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2
o ai relativi sistemi di vie di uscita. Tale sottostanza o contiguità è
tuttavia ammessa purché la parete confinante con spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta, o nel caso di locali interrati con intercapedine
ad uso esclusivo, attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta,
si estenda per una lunghezza non inferiore al 20% del perimetro e la pressione
di esercizio non superi i 0,04 bar.
4.2.2. Caratteristiche costruttive
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono
costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco
non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a
REI 120. Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di
reazione al fuoco. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore
a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60 e REI 60. Ferme
restando le limitazioni di cui al punto 4.2.4., l'altezza del locale di
installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della
portata termica complessiva:- non superiore a 116 kW: 2.00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2.30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2.60 m;
- superiore a 580 kW: 2.90 m.
4.2.3. Aperture di aereazione
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto
4.1.2., non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000 cm2 e nel
caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm2.
In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o
soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi
sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si deve estendere a filo del
soffitto, nella parte più alta della parete attestata su spazio scoperto o su
strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine
ad uso esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
La superficie netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto ai
valori indicati al punto 4.1.2. ed in ogni caso deve estendersi lungo almeno il
70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una
altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m. Nel caso di alimentazione con
gas a densità superiore a 0,8, tale apertura deve essere realizzata anche a
filo del pavimento nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1.2.1.
4.2.4. Disposizione degli impianti all'interno dei locali
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei canali da
fumo e delle condotte aerotermiche, della tubazioni dell'acqua, gas, vapore e
dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.
È consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo
di installazione.
È consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per
il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o
sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo
siano facilmente raggiungibili.
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere tale da
evitare il rischio di formazione di sacche di gas in misura pericolosa.
4.2.5. Accesso
L'accesso può avvenire dall'esterno da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
- porticati;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la
formazione di sacche di gas, ed avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza al fuoco
della struttura REI 30 e con porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 m2;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a
0,5 m2 realizzate su parete attestata, su spazio scoperto, strada
pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a
densità non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione
non inferiore a 0,1 m2.
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati,
anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti
51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m),
dell'allegato al D.M.
16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per
m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.5.1. Porte
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di autochiusura, di
altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. Per impianti con portata
termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è
vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o
REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o non a 116
kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o
privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale
requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6. Limitazioni per l'installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10
m al di sotto del piano di riferimento
a) Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere ricavati su una o più
intercapedini antincendio, attestate su spazio scoperto, non comunicanti con
alcun locale e ad esclusivo uso del locale destinato agli apparecchi.
b) All'esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere installata,
sulla tubazione di adduzione del gas, una valvola automatica del tipo
normalmente chiuso asservita al funzionamento del bruciatore e al dispositivo
di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola stessa
e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar.
4.3. Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori
artigiani e sterilizzazione
Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente
destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1. Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco
non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a
REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono consentite
strutture R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata in
materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività stessa, tramite porte
larghe almeno 0,9 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di
dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito
ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4. Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie
I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3., devono
essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1. Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R
120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per
impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite
caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di
reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche
almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri
casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto
purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
È consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attività
servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei
locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione può
avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate
al punto 4.2.5.b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.2.1. Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a
densità maggiore di 0,8
La comunicazione con caserme, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali di pubblico spettacolo o destinati alle attività
di cui ai punti 51, 75, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'allegato al D.M. 16 febbraio
1982, può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.5.b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3. Installazione in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti
L'installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di
consumazione pasti è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di
evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico);
b) l'alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente
asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che
la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la
riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio, deve essere mantenuta
costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti;
d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume
almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni kW di potenza assorbita
dagli apparecchi ad esso asserviti (1/c);
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi
per la raccolta delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata
una separazione verticale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal
pavimento, atta ad evitare l'espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso
orizzontale all'interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al
fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività servita,
deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto,
deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una
rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.
4.5. Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio
diretto
4.5.1. Locali destinati esclusivamente ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto
4.2. È tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare
attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo
punto 4.5.3. Inoltre:- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni non è
permesso il ricircolo dell'aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in
caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno
dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente
lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2. Locali di installazione destinati ad altre attività
È vietata l'installazione all'interno di: locali di pubblico spettacolo,
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali
in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli
ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri
suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.
All'interno di autorimesse ed autofficine potranno essere consentiti solo gli
apparecchi rispondenti alle specifiche norme tecniche armonizzate.
4.5.2.1. Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi devono
possedere caratteristiche almeno REI 30 ed in classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di
resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura
di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno
0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio. Inoltre le pareti attraversate,
in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione,
devono essere adeguatamente protette. [I generatori con bruciatore atmosferico
a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso
dei prodotti della combustione.] (2) Nel caso di installazione in ambienti soggetti
a depressione o nei quali le lavorazioni comportano lo sviluppo di apprezzabili
quantità di polveri incombustibili, gli apparecchi con bruciatore atmosferico
devono essere di tipo C.
4.5.2.2. Disposizione degli apparecchi
La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda e della
condotta di evacuazione dei gas combusti da eventuali materiali combustibili in
deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature
pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m. Tali prescrizioni non si
applicano agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal
pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime a 1,5 m.
Gli apparecchi possono essere installati a pavimento od a una altezza
inferiore a 2,5 m, se protetti da una recinzione metallica fissa di altezza non
inferiore a 1,5 m e distante almeno 0,6 m e comunque posta in modo da
consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al
fuoco. I giunti antivibranti devono essere di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte
deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione al fuoco, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi
scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i
materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o incendio.
L'attraversamento dei soprarichiamatí locali può tuttavia essere ammesso se
le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non
inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a
REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti
antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell'attraversamento,
almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura
attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi
siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il
ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80 °C, posti in corrispondenza delle
serrande stesse negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo
spegnimento del bruciatore.
4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti
È vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo,
locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali
in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli
ambienti da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri
suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1. Caratteristiche dei locali
Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i
bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di
resistenza al fuoco delle strutture, l'installazione deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura
di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori
di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore
lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore
superiormente.
Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di
scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette (3).
4.6.2. Disposizione dei moduli all'interno dei locali
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali
combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve essere tale da impedire
il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4
m. Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base
di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura
delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito
medesimo non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di
idonee schermature di protezione (4).
4.7. Installazione all'interno di serre
L'installazione all'interno di serre deve avvenire nel rispetto delle
seguenti distanze minime da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio e il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura
di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno
0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di superficie non
inferiore a 100 cm2.
4.8. Locali di installazione di nastri radianti.
I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima
di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante
dell'apparecchio.
Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, è in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:
all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;
in locali interrati;
in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori
e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
È ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità
termica sia posizionata all'aperto,:
in impianti sportivi;
in locali soggetti ad affollamento con densita maggiore di 0,1 persone/m2
(5).
4.8.1. Caratteristiche dei locali (6).
4.8.1.1. Unità termica posizionata all'aperto.
L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1
(7).
4.8.1.2. Unità termica posizionata all'interno dei locali.
Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità
termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI
30 e classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di
resistenza al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'unità termica e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'unità termica ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura
di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori
di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica
lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità
termica superiormente.
Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico
dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette (8).
4.8.2. Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.
La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali
materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il
raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi
ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in
ogni caso non minore di 1,5 m.
Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base
di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura
delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte
medesime non superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione
di idonee schermature di protezione (9).
4.8.3. Aperture di aerazione.
Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere
realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a
quanto prescritto al punto 4.1.2.
La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso
di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il
volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno
del circuito di condotte radianti, sia minore di 150 (10).
------------------------
(1/c) Lettera così modificata dall'art. unico del D.M. 19 febbraio 1997.
(2) Parole soppresse dall'articolo unico del D.M. 16 novembre 1999.
(3) Punto così sostituito dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(4) Punto così modificato dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(5) Punto aggiunto dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(6) Punto aggiunto dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(7) Punto aggiunto dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(8) Punto aggiunto dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(9) Punto aggiunto dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
(10) Punto aggiunto dall'Allegato al D.M. 23 luglio 2001.
TITOLO V
Impianto interno di adduzione del
gas
5.1. Generalità
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione
deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di
utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali impiegati devono essere
conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2. Materiali delle tubazioni
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali
quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate e realizzati in
acciaio, in rame o in polietilene.
5.2.1. Tubi di acciaio
a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura
longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non
inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono avere
caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate
dalla norma UNI 8488.
5.2.2. Tubi di rame
I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas della
VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar) devono avere
caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla
norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento lo spessore non può essere
minore di 2,0 mm.
5.2.3. Tubi di polietilene
I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento all'esterno di
edifici, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di
quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.
5.3. Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole
5.3.1. Tubazioni in acciaio
a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i
collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante
raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa per fusione o a mezzo di
raccordi flangiati;
c) nell'utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l'impiego di mezzi
di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti (tranne per il gas con
densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo
specifico gas. È vietato l'uso di biacca, minio o altri materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio
oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con estremità filettate o
saldate, quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con
possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso. Esse
devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di
passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. Non
è consentito l'uso di ghisa sferoidale nel caso di gas con densità maggiore di
0,8.
5.3.2. Tubazioni in rame
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura
capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono
ammessi unicamente nel caso di installazioni fuori terra e a vista o
ispezionabili. Non sono ammessi raccordi meccanici con elementi di materiale
non metallico. I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone
o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono
essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi filettati;
c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno degli edifici, ad
eccezione del collegamento della tubazione in rame con l'apparecchio
utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o di
acciaio, con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1., lettera e).
5.3.3. Tubazioni in polietilene
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene;
le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura di testa per fusione a
mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o
saldatura mediante appositi raccordi elettrosaldabili;
b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere
realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione)
polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati o
saldati. Sono altresì ammesse giunzioni flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso
polietilene, anche con il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio, sempre con
le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1., lettera e)
5.4. Posa in opera
5.4.1. Percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il
più breve possibile ed è ammesso:
a) all'esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
- in canaletta;
b) all'interno dei fabbricati:
- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso
civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;- in guaina
d'acciaio in caso di attraversamento di locali non ricompresi nei punti
precedenti, di androni permanentemente aerati, di intercapedini, a condizione
che il percorso sia ispezionabile.
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle tubazioni è
consentito in vista.
Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali
si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984.
5.4.2. Generalità
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in
modo tale da non subire danneggiamenti dovuti ad urti.
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di
terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche,
telefono compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e
cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per
lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno
devono essere collocati all'esterno degli edifici o, nel caso delle prese
libere, anche all'interno dei locali, se destinati esclusivamente
all'installazione degli apparecchi. Queste devono essere chiuse o con tappi
filettati o con sistemi equivalenti;
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da
altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere
installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e
facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a
chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni
di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale (se
alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati tubi metallici
flessibili continui.
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o
saldature e deve essere protetta da guaina murata con malta di cemento.
Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra guaina e
tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza
della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas
proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal
rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata
una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima
non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto
interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di
rigidità dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo
del gas sia sottostante a quello dell'acqua, esso deve, essere protetto con
opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non propagante la
fiamma;
5.4.3. Modalità di posa in opera all'esterno dei fabbricati
5.4.3.1. Posa in opera interrata
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere
provvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro la corrosione ed
isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nelle
immediate prossimità delle risalite della tubazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di
spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso
tipo. Per le tubazioni in polietilene è inoltre necessario prevedere, a circa
300 mm sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione;
c) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del
tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in
cui tale profondità non possa essere rispettata occorre prevedere una
protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con
uno strato di mattoni pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle
tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro
ingresso nel fabbricato;
e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento
esterno pesante, di tipo bituminoso oppure di materiali plastici, e devono
essere posate ad una distanza reciproca non minore del massimo diametro esterno
delle tubazioni (ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso di
parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre
canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata fra le due superfici
affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di
manutenzione su entrambi i servizi.
5.4.3.2. Posa in opera in vista
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per
evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse devono essere collocate
in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario,
adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere
contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad
una distanza massima di 1 m l'una dall'altra. Le altre tubazioni di gas devono
essere contraddistinte con il colore giallo, a bande alternate da 20 cm di
colore arancione. All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni
non devono presentare giunti meccanici.
5.4.3.3. Posa in opera in canaletta
Le canalette devono essere:
- ricavate nell'estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono ricavate
mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso
l'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella parte alta e nella
parte bassa della canaletta. L'apertura alla quota più bassa deve essere
provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8,
deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell'impianto;
5.4.4. Modalità di posa in opera all'interno dei fabbricati
5.4.4.1. Posa in opera in appositi alloggiamenti
L'installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di
resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le pareti del locale o del
compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno degli
alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno;
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno con
apertura alle due estremità; l'apertura di aerazione alla quota più bassa deve
essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità maggiore
di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una
distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture alla
stessa quota o quota inferiore.
5.4.4.2. Posa in opera in guaina
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2
cm a quello della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso l'esterno. Nel
caso una estremità della guaina sia attesata verso l'interno, questa dovrà
essere resa stagna verso l'interno tramite sigillatura in materiale
incombustibile;
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno delle
guaine;
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma,
nell'attraversamento di muri o solai esterni.
Nell'attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo deve essere
protetto da una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine
fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad
esempio asfalto, cemento plastico e simili). È vietato l'impiego di gesso.
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa
la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata
di sfiati alle estremità verso l'esterno. Nel caso di intercapedini
superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa
in opera in guaina, purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate.
5.5. Gruppo di misurazione
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in contenitore o
nicchia areata oppure all'interno in locale o in nicchia entrambi areati
direttamente dall'esterno.
5.6. Prova di tenuta dell'impianto interno
- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio
l'impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi. Se
qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere
la copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni
saldate deve essere eseguita prima del collegamento alle condotte di impianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per
l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli
apparecchi e al contatore;
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia
raggiunta una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni
interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione
(comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura della
pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea
sensibilità minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;
- 30 min per tubazioni di 7a specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto
alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con
l'ausilio di soluzione saponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le parti
difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. È vietato riparare
dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre
eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di
pressione. Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di
collaudo.
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TITOLO VI
Disposizioni complementari
6.1. Impianto elettrico
- L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge
n. 186 del 1 marzo 1968 e tale conformità deve essere attestata secondo
le procedure previste dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.
- l'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2. deve essere
installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli
altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in
posizione facilmente raggiungibile e segnalata.
6.2. Mezzi di estinzione degli incendi
In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato
un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono
essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi
sono consentiti.
6.3. Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle
limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di
intercettazione generale del gas e dell'interruttore elettrico generale.
6.4. Esercizio e manutenzione
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993
n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2. è vietato depositare ed utilizzare
sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti all'impianto e
devono essere adottate adeguate precauzioni affinché, durante qualunque tipo di
lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.
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TITOLO VII
Impianti esistenti
7.1. Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti
disposizioni. È tuttavia ammesso che:
- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto
4.1.2., purché non inferiore a quella risultante dalla formula:
S > 8,6 Q (locali fuori terra);
S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m);
S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 metri al di
sotto del piano di riferimento).
È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella
precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di
portata termica superiore a 350 kW l'altezza non deve essere comunque inferiore
a 2,5 m.
Tavola 1 - Locale fuori terra
Il piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano di
riferimento
Tavola 2a - Locale interrato
Tavola 2b - Locale interrato
Tavola 2c - Locale interrato
Tavola 3 - Locale seminterrato
Tavola 4 - Installazione all'aperto in adiacenza a parete
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