D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 (1).
Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4
e l'allegato C;
Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente
i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con
combustibili liquidi o gassosi;
Visto l'art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, recante
attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
del gas combustibile;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art. 4, comma
4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
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1. Campo di applicazione.
1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il
presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove
caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi
una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in
appresso denominate «caldaie».
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2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) caldaia: l'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata
a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;
b) apparecchio:
1) lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;
2) il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;
c) potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza termica
massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere
trasferita all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i
rendimenti utili indicati dal costruttore;
d) rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la potenza
termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico
inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicando per il consumo
espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;
e) carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza
utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo, oppure ad una potenza
inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;
f) temperatura media dell'acqua della caldaia: la media delle
temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;
g) caldaia standard: caldaia per la quale la temperatura media di
funzionamento può essere limitata in sede di progettazione;
h) back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di
riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come
elemento di un'unità caldaia retrostante con focolare a gas;
i) caldaia a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime
continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e
40 °C e che, in certi casi, può dare luogo a condensazione. Sono comprese le
caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;
l) caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter
condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acque contenuto nei
gas di combustione;
m) caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza
nominale utile inferiore a 37 kW, progettata per riscaldare, mediante il calore
emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di
vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda
mediante circolazione naturale per gravità. Sull'involucro della caldaia è
indicato che l'istallazione è specifica per ambiente abitato.
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3. Esclusioni.
1. Sono esclusi dal presente regolamento:
a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con
combustibili solidi;
b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi
igienici;
c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi
da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli
normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui
di origine vegetale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995 (2), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale -, n. 276, del 25 novembre 1995;
d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare
principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a
titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;
e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati
unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi
igienici circolante per gravità;
f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare.
2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e
fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui
all'articolo 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
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(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.
4. Requisiti di rendimento.
1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati
nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla
potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media
dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzione a
carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia,
diversa a seconda del tipo di caldaia.
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5. Presunzione di conformità.
1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4,
le caldaie fabbricate in conformità delle norme tecniche armonizzate europee i
cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee.
2. Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura
CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di
conformità.
3. Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le
modalità e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee.
4. I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme
armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa
nazionale.
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6. Immissione in commercio.
1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere
contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate
dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli apparecchi
commercializzati separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di
conformità vengono riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il
montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 4.
3. Le caldaie, con i requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a
quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard, possono recare
le indicazioni specifiche di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato
II.
4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento
sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente
leggibile e con sistema indelebile. È vietato apporre su tali prodotti
qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo
grafico della marcatura CE.
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7. Marcatura di conformità.
1. Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni
relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della
marcatura CE, tale marchio può essere apposto solo se le caldaie soddisfano le
norme del presente regolamento e le altre disposizioni.
2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si
avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il
periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare
espressamente, nella documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni
comunitarie cui si è uniformato.
3. La marcatura CE di cui al comma 1 è seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di verifica di cui
all'allegato IV, moduli C, D o E.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli
apparecchi commercializzati separatamente.
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8. Mezzi per attestare la conformità.
1. La conformità delle caldaie fabbricate in serie è attestata mediante
l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto
nell'allegato III e la dichiarazione di conformità al tipo approvato
secondo uno dei moduli C, D e E di cui all'allegato IV.
2. Per la valutazione dei requisiti di conformità delle caldaie a
combustibile gassoso si applicano le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza degli apparecchi a gas e ogni altra misura adottata in attuazione di
norme comunitarie.
3. Le procedure per l'attestazione di conformità dei rendimenti delle
caldaie possono essere eseguite contestualmente alla procedura per
l'attestazione di conformità ai requisiti in materia di sicurezza adottati ai
sensi del comma 2.
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9. Disposizioni comuni.
1. La documentazione relativa all'attestazione di conformità, le avvertenze,
le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana.
Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potrà fare
riferimento anche alla lingua in uso nel Paese di destinazione.
2. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni
di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.
3. Il rifiuto o la revoca della attestazioni di conformità rilasciate ai
sensi del presente regolamento devono essere motivati e notificati al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea. Contro tale
provvedimento l'interessato può presentare ricorso, entro 30 giorni, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale
per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, comunica, entro 60
giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi
di cui all'art. 11, ai fini dell'eventuale riesame della procedura.
4. Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato è
altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini
dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
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10. Organismi notificati.
1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformità
delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli
articoli 4 e 6.
2. Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le
modalità e la documentazione indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico che,
d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di
base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti
minimi fissati nell'allegato V.
3. La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni
rinnovabile, può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo
notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in
caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente
regolamento.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed
agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali
revoche.
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11. Vigilanza e controllo.
1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e
controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre
amministrazioni dello Stato.
2. Gli accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere
effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti,
gli importatori e i commercianti. A tal fine, gli organi preposti al controllo
è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di
commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le
informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per
l'esecuzione degli esami e delle prove.
3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, l'Amministrazione di cui al
comma 1 si avvale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonché, ove necessario, di
altri organismi individuati con specifico decreto.
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12. Ritiro del mercato.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a
cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione
Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato
comunitario, il ritiro temporaneo dal mercato delle caldaie e degli apparecchi
privi della marcatura di conformità CE e della dichiarazione CE di conformità.
2. Nel caso in cui vi siano fondati sospetti di non conformità del prodotto
e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o il
responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario non
consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione di
cui all'allegato IV, punto 9, per le necessarie verifiche, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa diffida, dispone, con
provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il
tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto e,
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento espletate
ai sensi dell'articolo 11, che le caldaie, benché munite della marcatura di
conformità CE e della dichiarazione di conformità, non rispettano i requisiti
di rendimento di cui all'articolo 4, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nell'Unione Europea di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformità
del prodotto non è sanabile o persiste entro il termine assegnato, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato,
ne vieta o limita l'immissione in commercio o ne dispone il ritiro a cura e a
spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del
responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando
la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati al fabbricante o
al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o al responsabile
dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, indicando le modalità e il
termine entro cui si può ricorrere.
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13. Spese.
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle caldaie e
degli apparecchi e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi
abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (3).
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(3) Riportata alla voce Comunità europee.
14. Norme finali e transitorie.
1. È ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa
in funzione delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione
nazionale vigente.
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Allegato I (4)
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E
MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
Omissis
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(4) L'allegato I è stato corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1°
marzo 1997, n. 50.
Allegato II
ATTRIBUZIONE DELLE MARCATURE DI
RENDIMENTO ENERGETICO
Omissis
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Allegato III
MODULO B: ESAME CE DEL TIPO
Omissis
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Allegato IV
MODULO C: CONFORMITÀ AL TIPO
Omissis
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Allegato V
REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI
NOTIFICATI
Omissis
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Allegato VI
TABELLA DEI RENDIMENTI UTILI
Omissis
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