D.M. 6 ottobre 1997 (1).

Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1997, n. 242.


IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato D.P.R. n. 412/1993:

l'art. 2, comma 2, secondo cui la tabella di cui all'allegato A al predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante i gradi/giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

l'art. 2, comma 3, secondo cui i sindaci dei comuni comunque non indicati nell'allegato A citato adottato con proprio provvedimento i gradi-giorno con la metodologia e la procedura ivi previste e ne danno comunicazione ai fini delle successive modifiche dell'allegato A;

Vista la richiesta del comune di Belluno n. 48797 del 29 ottobre 1996 circa la modifica della zona climatica di appartenenza del comune di Belluno da zona «E» a zona «F»;

Vista la comunicazione del comune di Trento n. 14684 dell'8 aprile 1997, circa l'attribuzione alle porzioni edificate del territorio del comune stesso aventi quota superiore a 431 metri della zona climatica F disposta con provvedimento del sindaco dell'11 marzo 1997;

Considerato che al comune di Trento ha una porzione di territorio più elevata rispetto alla quota della casa comunale e che pertanto occorre attribuire limitatamente alla stessa una zona climatica differente;

Considerato che al comune di Belluno è stata attribuita erroneamente la zona climatica «E»;

Viste le valutazioni tecniche comunicate dall'ENEA rispettivamente con nota n. 08/04 del 10 aprile 1997 e n. 12/97 del 30 aprile 1997;

Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero ai comuni di Belluno e Trento con nota n. 955062 del 7 maggio 1997 e n. 955738 del 21 maggio 1997;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione di gradi/giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

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Articolo 1

(2).

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(2) Integra la tabella allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.