A
L (metri) = ---- x 0,60
50
in cui:
- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al
transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso
un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore
intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza
dei 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri
(con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario
di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro
a rischio di incendio medio o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi
di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi
di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - Numero e larghezza delle scale
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche
alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi
non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983),
adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni
singolo piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono
essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla
vigente normativa.
Calcolo della larghezza delle scale
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra,
la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano
servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del
piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella
delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva
è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui
con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente
formula:
A*
L (metri) = ---- x 0,60
50
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1 piano f.t.,
con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
Affollamento 1 piano = 60 persone
Affollamento 2 piano = 70 persone
Affollamento 3 piano = 70 personeAffollamento 4 piano = 80 persone
Affollamento 5 piano = 90 persone
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.
3.7 - Misure di sicurezza alternative
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate
per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti,
per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato
mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi
alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti
impedimenti architettonici o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così
che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano
ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o estensione dei percorsi
protetti esistenti;
e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio
per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti,
possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo,
fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure
per limitare le conseguenze di cui sopra includono:
- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano
muri o solai resistenti al fuoco.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti
e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del
luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone.
Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità
di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio,
gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un
migliore comportamento al fuoco.
C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il
percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica
a pavimento.
D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari
accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso
si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione
dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi
anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se
si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva
sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto
al piano terra da porte resistenti al fuoco.
E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che
l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme,
fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti
sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.
3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite
di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di
accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) la porta e situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate
di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e
dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare
difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente
devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte
possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici
che ne consentano il rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.
3.10 - Sistemi di apertura delle porte
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata
lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da
utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano
previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente
dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario
di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo,
devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei
e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente
punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del
particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - Porte scorrevoli e porte girevoli
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di
piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è
del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo
a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di
apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza
di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre
che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile
a spinta opportunamente segnalata.
3.12 - Segnaletica indicante le vie di uscita
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite
segnaletica conforme alla vigente normativa.
3.13 - Illuminazione delle vie di uscita
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente
illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita
su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione
naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con
inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14 - Divieti da osservare lungo le vie di uscita
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature
che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita,
ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili
gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere
installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di
incendio né ingombro non consentito.
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Allegato IV
MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME
IN CASO DI INCENDIO
4.1 - Obiettivo
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è
di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di
un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme
deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché
l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2 - Misure per i piccoli luoghi di lavoro
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema
per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il
personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere
adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento
manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere
una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema
non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme
elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono
essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti
possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo
di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti
su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere
utilizzati dalle persone durante l'esodo.
4.3 - Misure per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme
deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro
o in quelle parti dove l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle
situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere
installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali
ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
4.4 - Procedure di allarme
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono
dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi
più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a
più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive.
Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole
presenza di pubblico.
A) Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà
un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio
od in prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate
da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale
di evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato
in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante
parte dell'edificio è evacuata totalmente.
B) Evacuazione a fasi successive
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un
segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello
immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito
segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati
evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri
piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio
ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva
piano per piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva
non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione,
sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario
prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione
dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente
mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento.
In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione
totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni,
con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto
anche un apposito messaggio pre-registrato, che viene attivato dal sistema di
allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni
altro messaggio sonoro o musicale.
4.5 - Rivelazione automatica di incendio
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le
persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio
finché la situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando
manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in
cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale
ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione
di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista.
In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure
indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un
sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa.
Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non
frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo
che ha interessato le vie di esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica
che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6 - Impiego dei sistemi di allarme come misure compensative
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non
possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari,
possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli
allarmi:
- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme
di tipo manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico,
per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di
altoparlanti o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
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Allegato V
ATTREZZATURE ED IMPIANTI
DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
5.1 - Classificazione degli incendi
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:
- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica,
che portano alla formazioni di braci;
- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili,
quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe C: incendi di gas;
- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi di classe A
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente
utilizzate per tali incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti,
od altri impianti di estinzione ad acqua.
Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati
sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.
Incendi di classe C
L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso
di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale
proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio
di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A
e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio,
magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri
speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti
da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 - Estintori portatili e carrellati
La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in
funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono
rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi
di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non
superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero
deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e
del personale addetto al loro uso.
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Tabella I
+------------------+-------------------------------------------+
| | superficie protetta da un estintore |
|tipo di estintore +-------------+-------------+---------------+
| |rischio basso|rischio medio|rischio elevato|
+------------------+-------------+-------------+---------------+
| 13 A - 89 B | 100 mý | --- | --- |
| 21 A - 113 B | 150 mý | 100 mý | --- |
| 34 A - 144 B | 200 mý | 150 mý | 100 mý |
| 55 A - 233 B | 250 mý | 200 mý | 200 mý |
5.3 - Impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in
aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali
od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire
al personale di estinguere i princìpi di incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per
quanto concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto
attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni
di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici)
possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi
od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio.
La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido
sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio
globale.
Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento,
essi devono essere collegati tra di loro.
5.4 - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento
Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di
uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed
accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione
deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con
il getto di una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere
evidenziata con apposita segnaletica.
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Allegato VI
CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE
MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
6.1 - Generalità
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
- devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in
efficienza.
6.2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente
accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo.
La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente
nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza
ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo
di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può
essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi
di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o
che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione
o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la
riparazione.
6.3 - Vie di uscita
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi,
corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare
che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro
utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per
assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più
presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per
assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora
siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che
la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate
periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte
si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza
per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di
uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati
secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
6.4 - Attrezzature ed impianti di protezione antincendio
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni
di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità
a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è
quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento
che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presìdi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita
da personale competente e qualificato.
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Allegato VII
INFORMAZIONE
E FORMAZIONE ANTINCENDIO
7.1 - Generalità
È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione
e formazione sui princìpi di base della prevenzione incendi e sulle azioni
da attuare in presenza di un incendio.
7.2 - Informazione antincendio
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una
adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro
con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento
negli ambienti di lavoro;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte delle uscite;
d) ubicazione delle vie di uscita;
e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
- azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al
punto di raccolta in luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita
ai lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui
si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti
una variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere
facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e
agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali
di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso
di incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti
antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
7.3 - Formazione antincendio
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto
di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili
o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione
antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi,
lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica
formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
7.4 - Esercitazioni antincendio
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre
l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione
dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate
almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo
intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno,
anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano
presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è
essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere
messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali
situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere
fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il
percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti,
opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire
al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi
i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di
esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore
condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle
esercitazioni antincendio.
7.5 - Informazione scritta sulle misure antincendio
L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori
predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere
attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere
aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere
installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto
necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.
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Allegato VIII
PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
8.1 - Generalità
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente
decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza,
che deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate
dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire
le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate
di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - Contenuti del piano dL emergenza
I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da
includere nella stesura dello stesso sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché
all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione,
lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve
includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni
con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti,
custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità
in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato
sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti
a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro
arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a
degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo
a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari
datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere
anche una planimetria nella quale siano riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla
destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni
antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle
valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi
combustibili.
8.3 - Assistenza alle persone disabili in caso di incendio
8.3.1 - Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori
disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio
e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere
accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone
anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed
i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere
predisposto tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con
mobilità ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una
adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed
a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati
appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche
eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia
assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente
idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata,
siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente
idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità
menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente
incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità
che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che
una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.
8.3.4 - Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre
tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a
conoscenza delle procedure di evacuazione.
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Allegato IX
CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO
DELL'ATTIVITÀ.
9.1 - Generalità
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio
delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una
elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato,
medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione
ad esse correlati.
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata
integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.
9.2 - Attività a rischio di incendio elevato
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato
I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività
da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175 del 1988
(6), e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore
a 20.000 m²;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 10.000 m²;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta
al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane (7);
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione
e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono
essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.
9.3 - Attività a rischio di incendio medio
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (8) e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959 (9), con esclusione delle
attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili
e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata
sui contenuti del corso B.
9.4 - Attività a rischio di incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio
ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili,
dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo
di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata
sui contenuti del corso A.
9.5 - Contenuti dei corsi di formazione
Corso A: Corso per addetti i antincendio in attività a rischio di incendio
basso (durata 4 ore)
1) L'incendio e la prevenzione (1 Ora)
- Princìpi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 Ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Corso B: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio (durata 8 ore).
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- Princìpi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo
di naspi e idranti.
Corso C: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
elevato (durata 16 ore)
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- Princìpi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presìdi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore)
- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore,
tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
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(6) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione
obbligatoria contro gli).
(7) Lettera così modificata dall'articolo unico, D.M. 8 settembre 1999
(Gazz. Uff. 22 settembre 1999, n. 223).
(8) Riportato al n. XXXVII.
(9) Riportato ala voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
Allegato X
LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA
3
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per
le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica
di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175 del 1988
(10), e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore
a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 5.000 m²;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico,
superiore a 5000 m2 e metropolitane (11);
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato
ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564 (12), adibiti a musei, gallerie, collezioni,
biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m²;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione
e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
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(10) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(11) Lettera così modificata dall'articolo unico, D.M. 8 settembre 1999
(Gazz. Uff. 22 settembre 1999, n. 223).
(12) Riportato alla voce Antichità, Belle arti, Mostre d'arte e Musei.