Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218


Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti termici alimentati a gas
combustibile per uso domestico.
Pubblicato su: G.U. n. 158, 09/07/98
Riguardante: Adeguamento impianti termici a gas esistenti al 13/03/1990 (L. 46/90)
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
n. 46;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull’impiego del gas combustibile per uso domestico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 46;
Visto l’articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l’articolo 17, comma primo, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità che anche gli impianti realizzati prima della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai
sensi dell’articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima rispettando i requisiti essenziali di sicurezza;
Ritenuto necessario dilazionare l’adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e alla
vetustà degli impianti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 - Scadenze di adeguamento
1. Gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione del gas combustibile, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) della legge 5 marzo 1990, n.
46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della
legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all’articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell’impianto, nell’ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, si farà riferimento alla data di costruzione degli edifici i cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell’edificio, il proprietario potrà attestare la data di realizzazione
dell’impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 2 - Requisiti di sicurezza
1. L’adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare,
indipendentemente dall’evoluzione dello stato dell’arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali
affinché gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dell’impiego del gas combustibile, risultino garantiti in
conformità della normativa UNI-CIG:
a) idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi
stessi;
b) idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l’efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica
degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) la funzionalità e l’esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.
Art. 3 - Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza
1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel rispetto della normativa UNI-CIG quanto segue:
a) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero
degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l’alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli
apparecchi;
b) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi di cottura privi del controllo di fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una
adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell’aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la
creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combusti;
2
c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in di grado
superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi
installati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al
tiraggio dei sistemi fumari e all’assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione;
e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per il riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo
che interrompe l’afflusso del gas all’apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
2. L’eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del
gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell’intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali
non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi,
dovranno essere volte anche all’accertamento materiale della specifica funzione svolta.
3. Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all’accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche
per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione – UNI, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in conformità dell’articolo 3
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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NOTE
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Note alle premesse:
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¾ Si trascrive il testo degli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46:
«Art. 7 - Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in
materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data,
a quanto previsto dal presente articolo.»
«Art. 15 - Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal
direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo
delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi
consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.»
¾ Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, reca: «Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n.
46, in materia di sicurezza degli impianti.» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 38 del 15 febbraio 1992)
¾ La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le «Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile», disciplina la
realizzazione dei materiali, degli apparecchi, delle installazioni e degli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e
similare.
3
¾ Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, reca: «Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994).
¾ Si trascrive il testo dell’art. 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266:
«Art. 31 - Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti.
1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi
agli edifici ad uso civile individuati dall’art. 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998.»
…[omissis]…
Nota all’art. 1:
¾ Il testo dell’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:
«Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.»
Nota all’art. 2:
¾ Per la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, vedasi nelle note alle premesse.
Note all’art. 3:
¾ Per il primo comma dell’art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, vedasi nelle note alle premesse.
¾ L’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, è il seguente:
«Art. 3. — I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e
l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’Ente
nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona
tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato».