Lettera Circolare 18 novembre 1998, Prot. n. 759196
Oggetto: D.P.R. 218/98 - Impianti a gas esistenti.
Emanata da: Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato
Riguardante: Adeguamento impianti gas per uso domestico (L. 46/90)
TESTO
MINISTRO DELLINDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELLARTIGIANATO
D.G.S.P.C. - ispettorato tecnico Div. XII
ROMA, 18/11/1998
PROT. N. 759196
ALLA CNA-ANIM
Ass. Naz.le Impiantisti
Manutentori
Via Pelacano 29
47100 - FORLÌ
OGGETTO: D.P.R. 218/98 - Impianti a gas esistenti.
In relazione ai quesiti di cui alla nota del 23/9/98 si comunicano i seguenti
pareri, sentito il Comitato Italiano Gas.
a) Ladeguamento di cui allart. 2 o la dichiarazione di idoneità
agli stessi requisiti può ritenersi esaustiva allobbligo di adeguamento
di cui allart. 7, comma 3, della Legge 46 del 5/3/90 per le sottoindicate
motivazioni:
per citazione, nelle premesse del D.P.R. 218, delladeguamento ai
sensi della legge 46/90, rispettando i requisiti essenziali di
sicurezza;
per il disposto dellart. 1, comma 1 dello stesso D.P.R. in cui la
data ultima per losservanza dei requisiti di sicurezza coincide
con quella ultimamente fissata per ladeguamento;
per il disposto dellart. 2 dello stesso D.P.R. in cui si prescrive
come obiettivo delladeguamento il rispetto dei requisiti
essenziali elencati.
b) Nel caso che un impianto debba essere adeguato ad uno o più dei requisiti
essenziali di cui allart. 2, la necessità che linstallatore
effettui le modifiche necessarie in ottemperanza alle normative vigenti alla data
dellintervento dipende dallentità dei lavori
richiesti per ladeguamento.
Regola generale è che per modifiche di impianti, in presenza di due edizioni
successive della stessa norma, ci si riferisca, per
impianti costruiti quando vigeva la prima edizione, a questa stessa per piccole
e medie modifiche ed invece ci si riferisca alla nuova
edizione per lavori che possano considerarsi dei rifacimenti. Un limite fra le
due categorie potrebbe essere il 50% del valore
dellimpianto (escluso il valore degli apparecchi).
Per gli impianti rientranti nel D.P.R. 218, se ladeguamento non costituisce
rifacimento, esso deve assicurare la rispondenza ai
requisiti essenziali dellart. 2, come esplicitati in dettaglio nella UNI
10738.
c) Vedi risposta b) Il D.M. di approvazione della UNI 10738 è in
corso di emanazione con la sola modifica dellallegato F.
d) Per gli impianti asserviti ad apparecchi di singola portata termica maggiore
di 35 kW non esiste, a ns. conoscenza, una guida per
ladeguamento. Le disposizioni in vigore prima del 13/3/1990 erano la UNI
7129-72, la UNI 8273, le circolari dei V.V.F. n. 68, n.
42 e 412/4183. Gli impianti di portata termica superiore a 116 kW sono soggetti
al controllo di prevenzione incendi.
IL DIRETTORE GENERALE
(G. Visconti)