Lettera Circolare 18 novembre 1998, Prot. n. 759196


Oggetto: D.P.R. 218/98 - Impianti a gas esistenti.
Emanata da: Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato
Riguardante: Adeguamento impianti gas per uso domestico (L. 46/90)
TESTO
MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
D.G.S.P.C. - ispettorato tecnico Div. XII
ROMA, 18/11/1998
PROT. N. 759196
ALLA CNA-ANIM
Ass. Naz.le Impiantisti
Manutentori
Via Pelacano 29
47100 - FORLÌ
OGGETTO: D.P.R. 218/98 - Impianti a gas esistenti.
In relazione ai quesiti di cui alla nota del 23/9/98 si comunicano i seguenti pareri, sentito il Comitato Italiano Gas.
a) L’adeguamento di cui all’art. 2 o la dichiarazione di idoneità agli stessi requisiti può ritenersi esaustiva all’obbligo di adeguamento
di cui all’art. 7, comma 3, della Legge 46 del 5/3/90 per le sottoindicate motivazioni:
– per citazione, nelle premesse del D.P.R. 218, dell’adeguamento ai sensi della legge 46/90, rispettando i requisiti essenziali di
sicurezza;
– per il disposto dell’art. 1, comma 1 dello stesso D.P.R. in cui la data ultima per l’osservanza dei requisiti di sicurezza coincide
con quella ultimamente fissata per l’adeguamento;
– per il disposto dell’art. 2 dello stesso D.P.R. in cui si prescrive come obiettivo dell’adeguamento il rispetto dei requisiti
essenziali elencati.
b) Nel caso che un impianto debba essere adeguato ad uno o più dei requisiti essenziali di cui all’art. 2, la necessità che l’installatore
effettui le modifiche necessarie in ottemperanza alle normative vigenti alla data dell’intervento dipende dall’entità dei lavori
richiesti per l’adeguamento.
Regola generale è che per modifiche di impianti, in presenza di due edizioni successive della stessa norma, ci si riferisca, per
impianti costruiti quando vigeva la prima edizione, a questa stessa per piccole e medie modifiche ed invece ci si riferisca alla nuova
edizione per lavori che possano considerarsi dei rifacimenti. Un limite fra le due categorie potrebbe essere il 50% del valore
dell’impianto (escluso il valore degli apparecchi).
Per gli impianti rientranti nel D.P.R. 218, se l’adeguamento non costituisce rifacimento, esso deve assicurare la rispondenza ai
requisiti essenziali dell’art. 2, come esplicitati in dettaglio nella UNI 10738.
c) Vedi risposta b) – Il D.M. di approvazione della UNI 10738 è in corso di emanazione con la sola modifica dell’allegato F.
d) Per gli impianti asserviti ad apparecchi di singola portata termica maggiore di 35 kW non esiste, a ns. conoscenza, una guida per
l’adeguamento. Le disposizioni in vigore prima del 13/3/1990 erano la UNI 7129-72, la UNI 8273, le circolari dei V.V.F. n. 68, n.
42 e 412/4183. Gli impianti di portata termica superiore a 116 kW sono soggetti al controllo di prevenzione incendi.
IL DIRETTORE GENERALE
(G. Visconti)