Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558


Regolamento per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle imprese, nonché per le
semplificazioni di procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione
all’Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Pubblicato su: G.U. n. 272, 21/11/2000
Riguardante: Norme amministrative - Attività impiantistica - Requisiti tecnico - professionali
NOTE
Artt. 7, 8 e 10: si omette il testo di tali articoli.
Art. 15, lettera d): abroga l’art. 3 – Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese – del D.P.R. 392/94.
Art. 16: il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione in G.U.
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto l’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
«Ministro dell’industria» il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
«Ministero dell’industria» il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
«Camera di Commercio» la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
«Registro delle imprese» il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
«REA» il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
«Ufficio del registro delle imprese» l’ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del
REA;
«Commissione provinciale per l’artigianato» la commissione di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
«Unioncamere» l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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Art. 2 - Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone
fisiche, le società ed i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella
medesima sezione speciale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge
29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui
al comma 1.
3. La certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della
qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra
indicazione prevista dalle norme vigenti.
Art. 3 - Presentazione della domanda
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel
registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d’iscrizione dei soggetti obbligati alla
denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di
giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all’ufficio del registro
delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione
all’ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Art. 4 - Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito
e gli atti che le accompagnano presentate all’aufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate
dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto telematico. Le modalità
e i tempi per l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del
Ministro dell’indusria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l’autenticazione della sottoscrizione
apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, può essere
effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente
iscritti nei relativi albi e collegi, nonché da tributaristi nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di
commercio e dai revisori contabili iscritti nell’apposito registro.
3. Decorso un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’ufficio del registro delle imprese archivia
otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma
autografa del titolare d’impresa individuale nonché dei rappresentanti legali dell’impresa e degli altri soggetti titolari
del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non può essere richiesta
dall’ufficio del registro delle imprese l’autenticazione della firma.
Art. 5 - Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27
febbraio 1978, n. 49 nonché dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio,
entro il 1° gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica
amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l’accesso agli atti che sono
iscritti o depositati presso l’ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo
l’attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell’industria dà
pubblicità nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono più tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle
ubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.
2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l’Unioncamere stipula
per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell’industria, convenzioni nazionali che consentono
lo scambio gratuito dei dati.
3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresì, accessibili alla
generalità degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio.
4. Con apposite convenzioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo
parere conforme del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministero delle politiche
agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari
ufficiali delle aziende agricole.
Art. 6 – (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti)
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Art. 7 - Imprese di pulizia
…[omissis]…
Art. 8 – Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia
…[omissis]…
Art. 9 - Imprese d’installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli
impianti di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificatamente a quale lettera
e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento,
dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l’artigianato, unitamente alla domanda
d’iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la
denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese. L’ufficio del registro
delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all’iscrizione provvisoria dell’impresa nonché alla sua iscrizione
definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d’ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell’Industria. Il certificato è rilasciato dalle
competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di
verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è
inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell’impresa alla camera di commercio nella cui
circoscrizione l’impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le
risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono,
ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di
commercio.
Art. 10 - Imprese di autoriparazione
…[omissis]…
Art. 11 - Esercizio dell’attività sul territorio nazionale
1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio
nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all’iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo
svolgimento delle predette attività.
3. L’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi i quello Stato, è abilitata a
svolgere l’attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi
una sede.
4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
Art. 12 - Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’elenco dei soci, di cui al comma 3 dell’articolo 2435 e all’articolo 2493 del
codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a
quello già depositato, l’elenco non deve essere presentato.
Art. 13 - Iscrizione di atti societari
1. Le domande d’iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a
deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di
queste ultime a norma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. 14 - (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti)
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Art. 15 - Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Lettera non ammessa al «Visto» della Corte dei Conti);
b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell’art. 2, nella parte in cui se ne dispone
l’abrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;
c) legge n. 580 del 1993: articolo 8, comma 4;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3;
e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
g) decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b)
e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;
h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
Art. 16 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1999
CIAMPI
D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BERSANI, Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DILIBERTO, Ministro della giustizia
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
DE CASTRO, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13
La Sezione del controllo, nell’adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento
con esclusione:
dell’art. 6;
dell’art. 11, comma 4;
dell’art. 14;
dell’art. 15, lettera a);
dell’art. 15, lettera b) nella parte in cui dispone l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.