Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558
Regolamento per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle
imprese, nonché per le
semplificazioni di procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività
e per la domanda di iscrizione
allAlbo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese per particolari
categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dellallegato
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Pubblicato su: G.U. n. 272, 21/11/2000
Riguardante: Norme amministrative - Attività impiantistica - Requisiti
tecnico - professionali
NOTE
Artt. 7, 8 e 10: si omette il testo di tali articoli.
Art. 15, lettera d): abroga lart. 3 Denuncia di inizio di attività
da parte delle imprese del D.P.R. 392/94.
Art. 16: il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo
a quello della
pubblicazione in G.U.
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto larticolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto larticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri
94, 97 e 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto larticolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto larticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e
le provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nelladunanza del 22
febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
19 e del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali, dellindustria, del commercio e dellartigianato,
del lavoro e della previdenza sociale,
della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole
e forestali;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
«Ministro dellindustria» il Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato;
«Ministero dellindustria» il Ministero dellindustria,
del commercio e dellartigianato;
«Camera di Commercio» la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
«Registro delle imprese» il registro delle imprese di cui allarticolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
«REA» il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di
cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
«Ufficio del registro delle imprese» lufficio della camera
di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del
REA;
«Commissione provinciale per lartigianato» la commissione
di cui allarticolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
«Unioncamere» lUnione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2
Art. 2 - Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese
1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori
agricoli di cui allarticolo 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui allarticolo 2083 dello stesso
codice e le società semplici. Le persone
fisiche, le società ed i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella
medesima sezione speciale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento
alle sezioni speciali contenuto nella legge
29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con
riferimento alla sezione speciale di cui
al comma 1.
3. La certificazione relativa alliscrizione nella sezione speciale di
cui al comma 1, riporta la specificazione della
qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice
e artigiano nonché di ogni altra
indicazione prevista dalle norme vigenti.
Art. 3 - Presentazione della domanda
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il
numero di iscrizione degli imprenditori nel
registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero discrizione
dei soggetti obbligati alla
denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce
al REA, il cui termine cade di sabato o di
giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno
lavorativo successivo.
3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano
la relativa domanda allufficio del registro
delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono,
la quale ne dà comunicazione
allufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Art. 4 - Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle
imprese e modalità di autenticazione
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
tutte le domande di iscrizione e di deposito
e gli atti che le accompagnano presentate allaufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate
dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate
su supporto telematico. Le modalità
e i tempi per lassoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori
individuali sono stabilite con regolamento del
Ministro dellindusria, tenuto conto della normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel
REA lautenticazione della sottoscrizione
apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, può essere
effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri
e dai consulenti del lavoro regolarmente
iscritti nei relativi albi e collegi, nonché da tributaristi nei ruoli
dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di
commercio e dai revisori contabili iscritti nellapposito registro.
3. Decorso un anno dallentrata in vigore del presente regolamento, lufficio
del registro delle imprese archivia
otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte
ai fini del deposito della firma
autografa del titolare dimpresa individuale nonché dei rappresentanti
legali dellimpresa e degli altri soggetti titolari
del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento,
non può essere richiesta
dallufficio del registro delle imprese lautenticazione della firma.
Art. 5 - Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 8, comma 13, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27
febbraio 1978, n. 49 nonché dallarticolo 15 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio,
entro il 1° gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili
con la rete unitaria della pubblica
amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di
permetterne laccesso agli atti che sono
iscritti o depositati presso lufficio del registro delle imprese e consentire
lo scambio di notizie e dati. Dopo
lattivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici,
di cui il Ministero dellindustria dà
pubblicità nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono più tenute
a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle
ubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente
acquisibili in via telematica.
2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni
e gli enti pubblici, lUnioncamere stipula
per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dellindustria,
convenzioni nazionali che consentono
lo scambio gratuito dei dati.
3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, sono, altresì, accessibili alla
generalità degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso
le sedi delle camere di commercio.
4. Con apposite convenzioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e
le locali camere di commercio, previo
parere conforme del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
e del Ministero delle politiche
agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra
il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari
ufficiali delle aziende agricole.
Art. 6 (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti)
3
Art. 7 - Imprese di pulizia
[omissis]
Art. 8 Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia
[omissis]
Art. 9 - Imprese dinstallazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione,
ampliamento, trasformazione e manutenzione degli
impianti di cui allarticolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano,
ai sensi dellarticolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività,
indicando specificatamente a quale lettera
e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo
1990, n. 46, fanno riferimento,
dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui allarticolo
3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per
lartigianato, unitamente alla domanda
discrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica
artigiana; le altre imprese presentano la
denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso lufficio del registro
delle imprese. Lufficio del registro
delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dallarticolo
11, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, alliscrizione provvisoria dellimpresa
nonché alla sua iscrizione
definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica dufficio
del possesso dei requisiti previsti.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali,
hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dellIndustria.
Il certificato è rilasciato dalle
competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che
svolgono anche le attività di
verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui allarticolo 9
della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è
inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dellimpresa alla
camera di commercio nella cui
circoscrizione limpresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio
provvede ai conseguenti riscontri con le
risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni,
a norma dellarticolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione
delle sanzioni pecuniarie provvedono,
ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, le camere di
commercio.
Art. 10 - Imprese di autoriparazione
[omissis]
Art. 11 - Esercizio dellattività sul territorio nazionale
1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si
applicano le disposizioni di cui allarticolo
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dellUnione europea che intendano
aprire sedi o unità locali sul territorio
nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e
10 hanno titolo alliscrizione nel registro delle
imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa
dello Stato di provenienza per lo
svolgimento delle predette attività.
3. Limpresa avente sede in uno Stato membro dellUnione europea che,
in base alle leggi i quello Stato, è abilitata a
svolgere lattività di spedizioniere, può liberamente prestare
tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi
una sede.
4. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
Art. 12 - Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 lelenco dei soci, di cui al comma
3 dellarticolo 2435 e allarticolo 2493 del
codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello
di cui allarticolo 11, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non
vi sia stato alcun mutamento, rispetto a
quello già depositato, lelenco non deve essere presentato.
Art. 13 - Iscrizione di atti societari
1. Le domande discrizione nel registro delle imprese relative ad atti
non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a
deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente
alla domanda di iscrizione di
queste ultime a norma dellarticolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. 14 - (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti)
4
Art. 15 - Abrogazioni
1. Ai sensi dellarticolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Lettera non ammessa al «Visto» della Corte dei Conti);
b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dellart.
2, nella parte in cui se ne dispone
labrogazione, non è stato ammesso al «Visto» della
Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;
c) legge n. 580 del 1993: articolo 8, comma 4;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo
3;
e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
g) decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995: articolo 1, lettere
f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b)
e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;
h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
Art. 16 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1999
CIAMPI
DALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BERSANI, Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DILIBERTO, Ministro della giustizia
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
DE CASTRO, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13
La Sezione del controllo, nelladunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso
al visto e alla conseguente registrazione il regolamento
con esclusione:
dellart. 6;
dellart. 11, comma 4;
dellart. 14;
dellart. 15, lettera a);
dellart. 15, lettera b) nella parte in cui dispone labrogazione
del comma 3-bis dellart. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.