D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (1).

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2000, n. 81.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA;

Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;

Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

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1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: «dei singoli ambienti degli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare».

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2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi.

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da: «Gli edifici» a: «UNI 7129» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente».

2. (2).

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(2) Sostituisce il secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


3. Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti.

1. (3).

2. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: «quelli da costruzione» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.».

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(3) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


4. Rendimento minimo dei generatori di calore.

1. (4).

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(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


5. Termoregolazione e contabilizzazione.

1. (5).

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(5) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 7, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


6. Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici.

1. (6).

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(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


7. Ulteriori requisiti del terzo responsabile.

1. (7).

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(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


8. Controllo tecnico periodico e manutenzione.

1. (8).

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(8) Sostituisce, con i commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


9. Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente.

1. (9).

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(9) Sostituisce il comma 6 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


10. Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità.

1. (10).

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(10) Sostituisce il comma 8 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


11. Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto.

1. (11).

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(11) Sostituisce il comma 11 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


12. Rendimento minimo di combustione in opera.

1. (12).

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(12) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, sostituisce il comma 14 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


13. Controlli degli enti locali.

1. (13).

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(13) Sostituisce il comma 18 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


14. Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni.

1. (14).

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(14) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, sostituisce il comma 19 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


15. Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari.

1. (15) .

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(15) Sostituisce il comma 20 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


16. Competenza delle regioni.

1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'àmbito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.

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17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.

1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.

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18. Allegati.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.

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19. Norma transitoria.

1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.

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Allegati (16)

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(16) Aggiungono gli allegati H ed I al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del presente decreto.