D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (1).
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia
di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2000, n. 81.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente della Repubblica
medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA;
Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge
7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR,
considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità
tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di
istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi
della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella
causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
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1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura
media.
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, le parole: «dei singoli ambienti degli edifici»
sono sostituite dalle seguenti: «nei diversi ambienti di ogni singola unità
immobiliare».
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2. Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi.
1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da: «Gli edifici» a:
«UNI 7129» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti termici siti negli
edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente».
2. (2).
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(2) Sostituisce il secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5, D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412.
3. Installazione di generatori di calore e coibentazione
degli impianti.
1. (3).
2. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo le parole: «quelli da costruzione»
sono inserite le seguenti: «, tenendo conto in particolare della permeabilità
al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente,
della temperatura del fluido termovettore.».
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(3) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
4. Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. (4).
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(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
5. Termoregolazione e contabilizzazione.
1. (5).
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(5) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 7, D.P.R. 26 agosto 1993,
n. 412.
6. Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici.
1. (6).
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(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
7. Ulteriori requisiti del terzo responsabile.
1. (7).
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(7) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
8. Controllo tecnico periodico e manutenzione.
1. (8).
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(8) Sostituisce, con i commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4 dell'art.
11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
9. Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale
competente.
1. (9).
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(9) Sostituisce il comma 6 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
10. Affidamento delle operazioni di controllo e
manutenzione e delega delle responsabilità.
1. (10).
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(10) Sostituisce il comma 8 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
11. Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto.
1. (11).
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(11) Sostituisce il comma 11 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
12. Rendimento minimo di combustione in opera.
1. (12).
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(12) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28
settembre 2000, n. 227, sostituisce il comma 14 dell'art. 11, D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412.
13. Controlli degli enti locali.
1. (13).
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(13) Sostituisce il comma 18 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
14. Controlli degli enti locali attraverso organismi
esterni.
1. (14).
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(14) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 28
settembre 2000, n. 227, sostituisce il comma 19 dell'art. 11, D.P.R. 26
agosto 1993, n. 412.
15. Procedura di verifica e controllo per impianti
unifamiliari.
1. (15) .
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(15) Sostituisce il comma 20 dell'art. 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
16. Competenza delle regioni.
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino
all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo
30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'àmbito
delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste,
le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione
di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata
tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza
sugli impianti termici.
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17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti
termici.
1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già
esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli
Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile
per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro
90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse
riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti
dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
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18. Allegati.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I
al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
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19. Norma transitoria.
1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento
secondo la normativa preesistente.
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Allegati (16)
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(16) Aggiungono gli allegati H ed I al D.P.R. 26 agosto
1993, n. 412, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del presente decreto.