D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (1).
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n.
144 (1/circ).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 27 giugno 2001, n. 1064;
Circ. 26 luglio 2002, n. 48/D;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 6 dicembre 2002.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
41;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 febbraio 2000;
Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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TITOLO I
Finalità e definizioni
1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.
1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività di
importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita
di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attività di coltivazione e
di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.
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2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;
b) «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e
vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione
all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;
c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che ha la
capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di
fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore,
distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di
accesso al sistema;
d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le
imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
e) «codice di rete»: codice contenente regole e modalità per la
gestione e il funzionamento della rete;
f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e modalità per la
gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia elettrica e
calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da giacimenti;
i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente
o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere
sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei
restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei
giacimenti di stoccaggio;
j) «dispacciamento»: l'attività diretta ad impartire disposizioni per
l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di
stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;
k) «dispacciamento passante»: l'attività di cui alla lettera j),
condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
l) «disponibilità di punta giornaliera»: quantità di gas naturale,
espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un
giorno;
m) «disponibilità di punta oraria»: quantità di gas naturale,
espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un'ora,
moltiplicata per le 24 ore;
n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti;
o) «fornitura»: la consegna o la vendita di gas naturale;
p) «impianto di GNL»: un impianto utilizzato per le operazioni di
liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di
GNL;
q) «impianto di stoccaggio»: l'impianto utilizzato per lo stoccaggio
di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad
esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione;
r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo
2359, comma 1°, del codice civile;
s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile;
t) «impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività:
importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita,
acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di
seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali,
tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività;
u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»: un'impresa
che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione,
coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed
una attività che non rientra nel settore del gas naturale;
v) «impresa di gas naturale integrata verticalmente»: un'impresa di
gas naturale che svolge due o più delle seguenti attività: importazione,
esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di
gas naturale;
w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un centro di consumo
in modo complementare al sistema interconnesso;
x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso tra le ore 7 e
le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso tra il 15
novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione degli
approvvigionamenti e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale
necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;
aa) «rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)»: ogni
gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per
trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un
impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;
bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la gestione di una
rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di
regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai
clienti, nonché la sicurezza tecnica;
dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente
collegati;
ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi
e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine
soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o
gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono
servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare
accesso al trasporto e alla distribuzione;
ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio finalizzato a
soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei
consumi;
gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario per motivi
tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di
giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a
situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del
sistema del gas;
ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di
gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che
rifornisce o è rifornita dal sistema;
kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei giacimenti in
fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per
essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e
strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi
rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per
assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla
variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.
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TITOLO II
Approvvigionamento
Capo I - Importazione
3. Norme per l'attività di importazione.
1. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non
appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri
obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al
possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di
importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas
naturale;
c) affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di
coltivazione e del sistema di trasporto;
d) disponibilità di stoccaggio strategico ubicate nel territorio
nazionale nella misura del 10% delle quantità di gas naturale importato in
ciascun anno e con una disponibilità di punta giornaliera al termine del
periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media
giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni
dell'articolo 12;
e) capacità, mediante opportuni piani di investimento, di contribuire
allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso
infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso
la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
3. I valori di disponibilità di cui al comma 2, lettera d), possono
essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
4. L'attività di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato
su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi
dalla richiesta. Il diniego è comunicato, con la relativa motivazione, al
richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego è data
informazione alla Commissione delle Comunità europee. Il soggetto importatore,
contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5,
lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali è
stato già concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun
contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;
b) quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di
modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle
strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione,
rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al
comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio strategico
il 50% della capacità dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di
rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le
importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità
totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto
abbia durata inferiore ad un anno, l'attività di importazione di GNL non è
soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono
comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente
al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a
comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c)
e d).
7. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti
all'Unione europea è soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono tale attività
devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una
modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità
importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore
al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di
importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o
parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere
sottoposti nell'àmbito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad
ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico nel territorio
nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di
sicurezza del sistema del gas.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti
della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonché le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacità impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale,
nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo
non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il
funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attività di importazione sono
tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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Capo II - Coltivazione
4. Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di
gas.
1. L'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di
permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai
fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della
coltivazione di riserve di idrocarburi, è libera.
2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attività di cui al comma 1 è soggetta
ad autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle
autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
3. L'attività di prospezione di cui al comma 1 può interessare anche aree
coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo
assenso dei relativi titolari.
4. I risultati dell'attività di prospezione sono messi a disposizione della
regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro
esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi
del servizio.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato
dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei
titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura
non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al
presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di
coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il
riprocessamento di dati geofisici.
6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione
di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza
unificata, stabilisce criteri e modalità per la concessione, ad opera della
regione interessata, del contributo di cui al comma 5.
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(1/a) Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le
modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.
5. Incentivazione alla coltivazione di giacimenti
marginali.
1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalità economica i
giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con
riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione,
ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità
critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal
rischio minerario.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono
presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto
del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro
intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con
l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve
producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il
riconoscimento di marginalità. L'istanza è corredata da una dettagliata
relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente
attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi
investimenti;
b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato
dall'analisi della redditività della coltivazione e dall'indicazione delle
aliquote di prodotto;
c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini
fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;
d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato
la qualifica di marginalità economica del giacimento, approva la ulteriore
quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli
idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui
mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.
4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili
corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano
agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo
i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3,
applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri
bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il
prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a
base del calcolo approvato.
6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione
dell'agevolazione da parte dei concessionari.
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6. Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture
minerarie per la coltivazione.
1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai
loro gasdotti di coltivazione, nonché alle relative infrastrutture minerarie e
ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di
coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano
richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale.
L'accesso è dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:
a) disponibilità della relativa capacità di trasporto, gestione, o
trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti
connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditività economica
marginale;
b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;
c) compatibilità della composizione chimica del gas naturale e dei
composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;
d) compatibilità con le norme di sicurezza mineraria;
e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto
della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare
l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni,
l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 è sottoposto ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente per risolvere in
sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative
all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.
5. Nel caso di contitolarità della concessione, tutti gli effetti derivanti
dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli
contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella
specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti
giuridici.
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7. Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture
minerarie per la coltivazione.
1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di
razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi
giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o
parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di
coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un
rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse
concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi
attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede
l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione
si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non
sia stato comunicato il diniego.
2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire
direttamente la titolarità di una quota delle opere realizzate in comune
secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le
modalità tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla
realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle
rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.
3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare
ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in
comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse
concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori
nella titolarità delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di
titolarità delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere
comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni
in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie,
anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
6. Le opere realizzate in conformità al presente articolo sono considerate
pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o
gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima
concessione a cui le opere stesse sono destinate.
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TITOLO III
Trasporto e dispacciamento
8. Attività di trasporto e dispacciamento.
1. L'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di
interesse pubblico.
2. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono
tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove
il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere
necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi
una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere
all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché l'attività di
trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di
condizioni di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete
di cui al comma 5 dell'articolo 24.
5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che
effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas
di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema
nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il
funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità
dei sistemi interconnessi.
6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i
servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la
modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di
necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con
la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte
dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo
volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo
del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del
codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.
8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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9. Definizione di rete nazionale di gasdotti.
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare,
dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie
al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati
agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente
al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi
accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con
cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto.
Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione
degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale.
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(1/b) Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18)
è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti.
10. Linee dirette.
1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese
del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune
interessato.
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TITOLO IV
Stoccaggio
11. Attività di stoccaggio.
1. L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche
profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti
anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa
e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di
stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione
è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia,
se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo
le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata
dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è approvato il disciplinare tipo per le concessioni
di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività
di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze
degli inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una
concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la
concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che
pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore
delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle
attività di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di
coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in
possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di
stoccaggio.
3. È fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche
in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da
livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue
non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si
intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese
le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed
obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.
5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole:
«ai titolari di concessioni di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti
«ai richiedenti».
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12. Disciplina delle attività di stoccaggio.
1. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in
modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di
working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto
degli indirizzi di cui all'articolo 28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo
di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di
modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente
siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1/c).
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi
una violazione del codice di stoccaggio, può imporre alla stessa impresa di
procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le
attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarità di una concessione di stoccaggio, gli effetti
derivanti dall'obbligo di fornire disponibilità di stoccaggio agli utenti che
ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari
in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche
ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle
esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A
tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilità di
stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei
quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i
criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà
di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del
servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei
soggetti che svolgono le attività di stoccaggio. Entro tre mesi dalla
pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2 adottano il
proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi
tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme.
8. Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori di cui
all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui
agli articoli 17 e 18.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento
delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche
in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi (1/d).
10. (2).
11. Le imprese di gas che esercitano l'attività di stoccaggio sono tenute
alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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(1/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M.
9 maggio 2001 e il D.M. 26 settembre 2001.
(1/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M.
9 maggio 2001.
(2) Sostituisce il comma 9 dell'art. 13,
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
13. Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle
capacità di stoccaggio.
1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana
le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas
naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unità
geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e
con il fine di ampliare le capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto
delle norme di sicurezza e tutela del territorio .
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione
tecnologica dei sistemi di stoccaggio.
3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei
giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di
sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5%
delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto
della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di
coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi
documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad
accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento
della capacità di stoccaggio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione
di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione
del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata (2/b).
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di
idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta
dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi
siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a
stoccaggio di gas.
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per
un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di
incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della
programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine
per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei
requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di
stoccaggio.
8. Resta ferma la facoltà del titolare della concessione di coltivazione
relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di
stoccaggio con le modalità di cui all'articolo 11.
9. In caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita,
sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di
criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi
dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione
di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da
determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di
stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue
l'attività di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato.
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(2/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M.
27 marzo 2001.
(2/b) Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le
modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.
TITOLO V
Distribuzione e vendita
Capo I - Distribuzione
14. Attività di distribuzione.
1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio
pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non
superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in
forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro
rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni
di comuni e comunità montane.
3. Nell'àmbito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la
durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del
rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il
servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché
gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il
periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni
stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,
società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione
pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di
requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione
delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea,
gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una
procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi
europei di interesse economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del
livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,
nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle
imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di
servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima
della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità
nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria
amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente
locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la
nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il
piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti
di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una
somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli
ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e
corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al
netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in
coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del
suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati
nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli
impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri
suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute
alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.
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15. Regime di transizione nell'attività di distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni
di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene
mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso
la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società
cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta
trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato,
provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio
delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni
associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la
regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando
a tal fine un commissario ad acta.
2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il
servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo
17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo
caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione
sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società
di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun
ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del
patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento
diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i
periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della
società.
5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli
alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono
fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma
7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per
i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che
supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo
transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e
delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo
gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto
stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla
volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta
sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione
anticipata del rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del
servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a
decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle
condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei
cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire
un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente
servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas
naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio
provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.
8. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi
incrementi possono essere sommati.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi
siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a
dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma
5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo
14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti
o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione
alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione
(3/cost).
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione
delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio
disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione
delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione
del contributo (3).
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(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 11-31 luglio 2002, n. 413
(Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 41, 76 della Costituzione.
(3) Comma aggiunto dall'art. 145, comma 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
16. Obblighi delle imprese di distribuzione.
1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attività di
dispacciamento sulla propria rete.
2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare
i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'àmbito dell'area
territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse
operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere
necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio
pubblico.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi
una violazione dei criteri di cui al comma 2, può imporre alla stessa impresa
di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali,
definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi
regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo
strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo
23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con
provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di
raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata
annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali (3/a).
5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo
allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire
esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di
modifiche di impianti già allacciati, accertano attraverso personale tecnico
che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di
sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o
sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia
positivo o non sia consentito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con
propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di
tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le
modalità di copertura dei relativi costi.
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura
di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli
ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato
rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla
citata legge n. 10 del 1991.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di
distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici
locali.
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(3/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M.
24 aprile 2001.
Capo II - Vendita
17. Attività di vendita ai clienti finali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere
attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in base a criteri
stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza unificata, allorché il richiedente soddisfa le seguenti
condizioni:
a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai
criteri di cui all'articolo 18, alle necessità delle forniture, e comprensivo
delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilità
delle condizioni di trasporto;
c) capacità tecniche e finanziarie adeguate.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il
rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002.
L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso
entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande devono essere presentate
sei mesi prima dell'inizio dell'attività e l'autorizzazione si intende comunque
rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.
4. L'autorizzazione non può essere negata se non per motivi obiettivi e
comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al
richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee.
5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate
in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti
finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni
e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (3/b).
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(3/b) Con D.M. 24 giugno 2002 sono stati stabiliti i criteri di rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
18. Disciplina dell'attività di vendita.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attività di trasporto,
nell'àmbito della loro attività di dispacciamento sulla rete nazionale di
gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente
connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attività, la
disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e
giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza
ventennale. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila
sull'espletamento dell'obbligo suddetto.
2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 è fornito
dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. A tal fine l'Autorità per
l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo
2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di
modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun
comune in funzione dei valori climatici (3/c).
3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti con consumo annuo
inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1° gennaio 2003 forniscono agli
stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove
abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto
direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in
particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i
soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti idonei devono fornire
contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta
dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacità di
stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti
nell'àmbito del codice di stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la
misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002;
l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può
prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto
termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad
altre tipologie di clienti (3/d).
6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di
capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi
richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei
clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto,
stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai
soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e dispacciamento e di
stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica
ed il gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per
la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.
7. Le imprese di gas che svolgono l'attività di vendita sono tenute alla
certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.
------------------------
(3/c) Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 25 ottobre
2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3/d) Per il differimento del termine di cui al presente comma vedi l'art.
2, Del.Aut.en.el. e gas 11 luglio 2002, n. 130/02 e l'art. 2, Del.Aut.en.el.
e gas 4 dicembre 2003, n. 139/03.
TITOLO VI
Norme per la tutela e lo sviluppo
della concorrenza
19. Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza.
1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese
restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante
e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna
impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate,
controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più
del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna
impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete
nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per
quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base
annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun
anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.
4. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata sottraendo sia dalle
quantità vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantità
di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate,
controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui
al comma 3 è calcolata sottraendo sia dalle quantità importate e prodotte, sia
dai consumi nazionali, le quantità di gas autoconsumato direttamente
dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da
una medesima controllante.
5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media
delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno
con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle
percentuali consentite per il medesimo triennio.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme
in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o
contributi in qualunque forma a favore della società ENI, o di società da essa
controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas,
avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della
distribuzione di gas naturale.
6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione
per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione
del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione
stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione
del gas determinante dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione di intende
risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro
concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate
per l'ottenimento dei benefìci di cui alle leggi citate e l'ammontare dei
contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non
sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine
per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno
2001 (4).
7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
------------------------
(4) Comma aggiunto dall'art. 145, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
20. Obblighi di informazione delle imprese del gas.
1. È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e
dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di
liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di
stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse
attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività
avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del
sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 è stabilito con
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza
e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli altri
obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1
mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da
altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attività.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio
le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro
attività nell'àmbito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da
parte di imprese controllate, controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti
del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di
imprese loro collegate.
------------------------
21. Separazione contabile e societaria per le imprese del
gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento
di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività
del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque
oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e
dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del
settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di
gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del
settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può
essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività
nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la
coltivazione e l'attività di cliente grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2
e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente
attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila
clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e
di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà
delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti
diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas
.
------------------------
(4/a) Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.M. 24 giugno 2002.
TITOLO VII
Accesso al sistema
22. Individuazione dei clienti idonei.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica
di cliente idoneo è attribuita alla seguenti categorie:
a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia
elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente
alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia
elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e
limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc
all'anno;
d) consorzi e società consortili il cui consumo, anche come somma dei
consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore
a 200.000 Smc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia
superiore a 50.000 Smc;
e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi
o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di
queste ultime;
f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il
volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'àmbito del loro sistema
di distribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del
presente articolo (5).
------------------------
(5) Con Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000,
n. 273) sono state adottate disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività
di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
23. Tariffe.
1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo
e le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare
riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la
vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione
dei benefìci tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua
remunerazione del capitale investito. L'Autorità per l'energia elettrica e il
gas determina inoltre, entro il 1° gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e
dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per
l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare
una congrua remunerazione del capitale investito (5/a).
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo
stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese
con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del
Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei
terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli
investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto,
relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività
minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le
prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo
della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo
della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe
relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in
relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della
distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le
penalizzazioni territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di
remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia
e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le
aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche
transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto e
dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le
tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione
nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria (5/b).
------------------------
(5/a) Con Del.Aut.en.el. e gas 30 maggio 2001, n. 120/01 (Gazz. Uff. 27 giugno
2001, n. 147), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 2 luglio 2002, n. 127/02
(Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas
29 settembre 2003, n. 113/03 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239), sono stati
fissati i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl. Con
Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2002, n. 26/02 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002,
n. 77) sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe di
stoccaggio del gas naturale.
(5/b) Vedi, anche, l'art. 30, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
24. Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza
di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà
economiche dovute a contratti «take or pay».
1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al
sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni
tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono
rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei
che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della
capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso
in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad
imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo
«take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva
98/30/CE.
3. Il rifiuto è manifestato con dichiarazione motivata ed è comunicato
immediatamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente
al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale italiana.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri
atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità
di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del
dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale
esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto
e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi
dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano
il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre
mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme (6).
------------------------
(6) Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio
2002, n. 125) modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03
(Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso
di cui al presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02
sono stati definiti i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio
di trasporto del gas naturale di cui al presente comma.
25. Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per
mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o
di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio
pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere
necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente
o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2,
e 16, comma 2. L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il
costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di
connessione (7).
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato
entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.
------------------------
(7) Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio
2002, n. 125) modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03
(Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso
di cui al presente comma.
26. Procedure per richieste di deroga all'obbligo di
accesso a seguito di contratti «take or pay».
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficoltà
economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo «take or pay»
sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa
di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei
contratti di tipo «take or pay», chiede una deroga temporanea al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con
le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine
di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre
mesi.
2. Il rifiuto all'accesso non può essere motivato da gravi difficoltà
economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non
scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei
contratti di tipo «take or pay», o se i contratti medesimi possono essere
adeguati o se l'impresa può trovare soluzioni alternative.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito
il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di
concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla
Commissione delle Comunità europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25
della direttiva 98/30/CE.
4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa è
obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
------------------------
27. Norme per garantire l'interconnessione e
l'interoperabilità del sistema gas.
1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di
progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di
distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL,
per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle
caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da
vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e
l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche
nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione
europea.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai
sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede
una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.
------------------------
TITOLO VIII
Organizzazione del settore
28. Compiti del Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al
Governo e i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del
sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici
indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli
approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e
di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas (8).
3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la
sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli
impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può svolgere
un ruolo di promozione delle iniziative del settore e può, entro il 31 dicembre
2002 e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri
provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli
adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema.
5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a
quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte e devono
perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono
comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunità europee.
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti
sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di
liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di
opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con
proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi
gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti
occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in
atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali,
operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione,
del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore
della distribuzione del gas.
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(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26
settembre 2001.
29. Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni
da parte degli enti competenti.
1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di
importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio,
distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e
l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una
concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da
regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure
obiettivi e non discriminatori.
2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorità competente di cui al comma 1 lo
comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il quale ne dà informazione alla Commissione delle Comunità
europee.
3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive
eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorità competenti
mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o
nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali (9).
------------------------
30. Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture
del sistema gas.
1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas
naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione,
con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle
zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate,
con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione
interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica
utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.
2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio
deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorità
competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione
delle opere, può, con atto motivato, disporre l'occupazione di beni
riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi
alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.
5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione
temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di
distribuzione, dalla competente Autorità regionale.
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31. Dichiarazione di pubblica utilità di nuove
infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacità disponibile
in quelle esistenti.
1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la
dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in
cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a
mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di
capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un
cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli
altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con
atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la
realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.
2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione,
ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30,
trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea
documentazione.
------------------------
32. Modifiche alle norme sulla pubblica utilità.
1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613,
si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione,
la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione
e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti,
la relativa dichiarazione di pubblica utilità, la procedura di cui all'articolo
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
i procedimenti di verifica di compatibilità ambientale, ove prescritta, e
le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali.
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TITOLO IX
Condizioni di reciprocità
33. Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea.
1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi
dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di
concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in
altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa
direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia
ai sensi del presente decreto.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea
e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o
indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea
hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei
ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di
cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali
imprese che le controllano, hanno sede.
3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente
decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o più
imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia
di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga
un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di
trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e
modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e
della particolare questione, potrà richiedere alla Commissione delle Comunità
europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura
richiesta.
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34. Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri
Stati membri dell'Unione europea.
1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare
linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio
nazionale, nonché in altri Paesi membri dell'Unione europea in base
all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al
sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea
hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani
dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso
al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.
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35. Competenze in materia di controversie in materia di
accesso.
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è l'autorità competente per
risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere,
relative all'accesso al sistema del gas naturale.
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TITOLO X
Norme transitorie e finali
36. Norme transitorie.
1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione
della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per
garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.
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37. Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
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38. Abrogazioni di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:
a) le parole: «di idrocarburi» al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo
2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: «di coltivazione e di quella»,
le parole: «contestualmente e» e le parole da: «di concerto» fino alla parola
«statali» del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi
5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge
26 aprile 1974, n. 170;
b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio
1953, n. 136.
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39. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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v. 5.05