Lettera 11 febbraio 2002, prot. n. 783038

Oggetto: Impianti adduzione gas – Combustibile per uso domestico – Norme UNI-CIG.
Emanata da: Ministero delle Attività Produttive
TESTO
MINISTERO 11 FEB 2002
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DGSPC – Ispettorato Tecnico
Ufficio F2
Prot. N. 783038 Allegati Alla Provincia di Bolzano Alto Adige
Risposta al Foglio N. 195/BM Via del Ronco, 13
del 14.01.2002 39100 BOLZANO
Oggetto: Impianti adduzione gas – Combustibile per uso domestico – Norme UNI-CIG
E, p.c. Al Comitato Italiano Gas
Via Fagiani, 5
20097 S.Donato Milanese (MI)
Si fa riferimento al quesito posto con nota n.195/BM del 14/01/2002 in merito alle prescrizioni che devono essere seguite in
materia di impianti di adduzione gas per uso domestico.
La materia è regolamentata sia dalla legge 1083/1971 già richiamata nella nota citata, sia dalla legge 46/1990 sulla sicurezza
degli impianti. Il quesito posto sulla cogenza della normativa tecnica di riferimento (UNI-CIG) trova la sua soluzione nella
lettura della citata legge e del DPR 6/12/1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46) che assegna
la regola dell’arte alle norme UNI e CEI ed alla legislazione tecnica vigente in materia (cioè nel caso specifico alla legge
1083/1971). Inoltre l’art. 5 (commi 4 e 5) del citato DPR 447/1991 stabilisce che “si considerano a regola d’arte i materiali,
componenti ed impianti, per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di
normalizza zione di cui allo allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza
equivalente”.
Da quanto sopra evidenziato si può rilevare che il DPR 447/91 di applicazione della legge 46/1990, prevede, che oltre alle
norme tecniche nazionali emanate dall’UNI-CIG e approvate ai sensi della legge 1083/1971 (che conferisce loro la
presunzione di conformità alle regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza), possono essere impiegati per la
realizzazione degli impianti, anche componenti e materiali costruiti secondo normative emanate da altri organismi normatori
europei (per es. BSI-Regno Unito; AFNOR-Francia; DIN-Germania) e per cui sia stato riconosciuto un livello di sicurezza
equivalente.
Nel quesito esposto relativo all’uso di tubi multistrato per l’impiantistica domestica a gas, non è specificata, né risulta a questo
Ufficio, alcuna conformità a norme emesse da uno degli organismi normatori di cui sopra, che riguardino l’impiego per uso
domestico del tipo indicato, né è documentata l’equivalenza a nessuna normativa circa il livello di sicurezza offerto da detti
tubi.
Risulta invece, per detti tubi, solo una certificazione “provvisoria” rilasciata da un Ente tedesco per l’utilizzo di detti prodotti,
nell’ambito di un preciso progetto di un impianto pilota in Germania. Poiché il materiale in questione utilizzato per le
tubazioni, non ha la resistenza richiesta alla alta temperatura, il citato Ente tedesco ha subordinato la sua posa in opera con
l’installazione di particolari dispositivi di protezione (valvole automatiche di intercettazione termica, limitatori di flusso e
antiriflusso, ecc.).
Sui tubi multistrato per usi sanitari (acqua calda) sono in preparazione norme europee (CEN) ed è stata pubblicata una norma
nazionale (UNI), mentre non risulta, come detto, che esistano norme specifiche, di prodotto e di installazione, per gli impianti
di adduzione di gas combustibile per uso domestico.
Analoghe considerazioni di carattere generale si applicano anche alla raccorderia cosiddetta “a pressare” di cui non è
attualmente specificata alcuna conformità a normative tecniche di riferimento nel settore dell’impiantistica per il trasporto del
gas.
L’impiego di materiali e di modalità di posa diversi da quelli contenuti nelle norme di installazione di impianti domestici a gas
(UNI-CIG), non può pertanto godere della presunzione di conformità alle regole della buona tecnica previste dalla legge
1083/1971 e dalla legge 46/1990.
IL DIRETTORE GENERALE
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