Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie di consumo.
Pubblicato su: S.O. n. 40/L alla G.U. n. 57, 08/03/2002
NOTE
Testo in vigore dal 23 marzo 2002.
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge del 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in
particolare larticolo 1, commi 1 e 3, e
lallegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
Vista larticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività
produttive, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro
IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:
«1-bis. Della vendita dei beni di consumo
1519-bis. (Ambito di applicazione e definizioni)
Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo. A
tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonché quelli di appalto, di
opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni
di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma
primo, agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie, anche
mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato
o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio
della propria attività
imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene
di consumo nel territorio della Unione
europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo
sul bene di consumo il suo nome,
marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di
un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul
bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del
bene di consumo per renderlo conforme al contratto di
vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di
consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dalluso normale
della cosa.
1519-ter (Conformità al contratto)
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto
di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistano le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche
specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo
agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità o sull'etichettatura;
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d) Sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che
sia stato da questi portato a conoscenza del
venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità deriva da istruzioni o materiali forniti
dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al
comma secondo, lettera c), quando, in via anche
alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria
diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere
conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del
bene di consumo è equiparato al difetto di conformità
del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed
è stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il
prodotto, concepito per essere installato dal
consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza
delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore)
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della
consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto,
ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il
bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente
oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha
acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili
per rendere conformi i beni, in particolare
modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera
e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra
una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma
sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
Nel determinare limporto della riduzione o la somma da restituire si tiene
conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire
al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile,
con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui
al comma sesto, salvo accettazione da
parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il consumatore deve accettare la proposta o
respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è
stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione
del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso)
Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore
a causa di un difetto di conformità imputabile ad
un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o
di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario
o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall'esecuzione
della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
per ottenere la reintegrazione di
quanto prestato.
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1519- sexies (Termini)
Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando
il difetto di conformità si manifesta entro il
termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma
secondo, se non denuncia al venditore il
difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui
ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se
il venditore ha riconosciuto lesistenza del difetto o lha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di
conformità.
Lazione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore
si prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per
lesecuzione del contratto, può tuttavia far
valere sempre i diritti di cui allart. 1519-quater, comma secondo, purché
il difetto di conformità sia stato denunciato
entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo
precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale)
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima o
nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti
dal presente paragrafo e che la garanzia medesima
lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, compresi
la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome
o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti
di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto
rimane comunque valida e il
consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519- octies (Carattere imperativo delle disposizioni).
È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformità, volto ad escludere o limitare,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità
può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità
di cui allart. 1519-sexies, comma primo, ad
un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità
al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni)
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti
che sono attribuiti al consumatore da altre
norme dellordinamento giuridico».
Art. 2. (Norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 1 non si applicano alle vendite
dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna
al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies
del codice civile, introdotto dallarticolo 1 del
presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della
data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
MARZANO, Ministro delle attività produttive
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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______________
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art.10, comma 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee legge comunitaria 2000». Si riporta
il testo dell'art.1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge:
«Art.1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica affinché su
di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia,
nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione
parlamentare per le questioni regionali; decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora
il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 e 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni».
«Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva
86/378/CEE relativa all'attuazione del
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi
professionali di sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
della loro conformità.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999,
che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate
dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi.
1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1999, relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea
(ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le
reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico
proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato.
1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme
minime per la protezione delle galline ovaiole.
1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica
alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i
metodi di analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali».
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La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina dellattività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri». L'art. 14 della suddetta legge così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati
dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono
emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e
degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto
legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica,
per la emanazione, almeno venti giorni prima
della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può
esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge
di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda
i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti
alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni"