L'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente la sicurezza
degli impianti domestici, si consegue mediante il rispetto dei requisiti di
buona tecnica che i prodotti commercializzati devono possedere unitamente alla
loro adeguata installazione.
Questo Ministero, che ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione
con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
di assicurare il corretto impiego e l'adeguata installazione degli apparecchi
per uso domestico ai fini della sicurezza, ravvisa in particolare la necessità
che gli scaldacqua ad accumulo, non si trasformino in recipienti autoproduttori
di vapore o similmente di acqua surriscaldata a seguito di guasto dei dispositivi
di regolazione e controllo inseriti negli apparecchi o di cattiva manutenzione
degli apparecchi stessi.
Gli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare, oggetto dell'installazione,
devono essere conformi alle normative tecniche in vigore al momento dell'installazione
e soddisfare i requisiti essenziali delle direttive applicabili.
Pertanto l'installazione di tali apparecchi alla rete idrica domestica deve
avvenire tramite un gruppo di sicurezza idraulica. Tale gruppo deve comprendere
almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo
di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo
di interruzione di carico idraulico, tutti accessori necessari ai fini dell'esercizio
in sicurezza degli scaldacqua medesimi.
I criteri per la progettazione, la costruzione ed il funzionamento dei gruppi
di sicurezza idraulica sono quelli definiti dalla norma europea UNI EN 1487:2002
oppure dalle equivalenti norme in vigore negli Stati aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo i cui contenuti siano omogenei con le norme sviluppate
dal CEN nello stesso settore.
Si fa presente che negli impianti di alimentazione idrica degli scaldabagni
ad accumulo, per soddisfare i requisiti della regola dell'arte in materia, dovranno
essere installati i citati gruppi di sicurezza idraulica. Tale installazione
non è richiesta nel caso in cui il costruttore dell'apparecchio preveda il gruppo
di sicurezza idraulica montato nello stesso apparecchio, in tal caso ne dovrà
dare evidenza nella documentazione che accompagna il prodotto.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
La presente circolare è stata sottoposta alla procedura di informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, ed è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.