Del.Aut.en.el. e gas 22 luglio 2004, n. 129/04 (1).

Integrazioni e modifiche della Del.Aut.en.el. e gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 129/04) (2).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 2004, n. 201, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla Del.Aut.en.el. e gas 18 marzo 2004, n. 40/04.


L'AUTORITÀ

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04);

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti:

per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1° aprile 2005;

per gli impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005;

per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006;

sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas (prot. n. 15394 del 2 luglio 2004 e prot. 15395 del 2 luglio 2004), Assogas (prot. n. 14487 del 21 giugno 2004) e Assogasliquidi (prot. n. 15393 del 2 luglio 2004), le quali hanno evidenziato l'esigenza di semplificare la disciplina introdotta dal regolamento e di differirne l'avvio, proponendo in particolare di:

a) differire al 1° ottobre 2005 l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi, motivando tale richiesta con la necessità di tempi adeguati per l'aggiornamento dei sistemi informativi e per l'adeguamento delle procedure aziendali;

b) semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato, eliminando la distinzione tra subentri entro i trenta giorni dalla data di sospensione della fornitura ed oltre i trenta giorni da tale data; tale richiesta è stata motivata sia con la necessità di evitare svantaggi per i venditori subentranti sia con l'opportunità di uniformare le procedure di accertamento con le altre tipologie di impianti di utenza;

c) consentire la possibilità per i distributori, soprattutto di piccole dimensioni, di avvalersi, tramite apposito collegamento, in alternativa al proprio sito internet, di altro sito nel quale ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 11, comma 11.6, in forma centralizzata;

d) escludere dal campo di applicazione della deliberazione n. 40/04 gli impianti di utenza con portata termica maggiore di 116 kW, motivando tale richiesta con il fatto che tali impianti di utenza sono già soggetti a controlli da parte dei Vigili del fuoco;

è pervenuta segnalazione da parte del Comitato Italiano Gas (prot. n. 16044 del 12 luglio 2004), il quale ha evidenziato l'esigenza di modificare l'allegato D alla deliberazione n. 40/04, proponendo in particolare di eliminare il riferimento alle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti dell'impianto di utenza in assenza di norme tecniche applicabili, motivando tale richiesta con il fatto che i casi particolari di assenza di norme tecniche applicabili devono essere trattati specificatamente, mediante appositi pareri da parte degli enti all'uopo preposti;

a seguito di approfondimenti con le principali associazioni di categoria degli installatori, è stata evidenziata l'opportunità di eliminare dagli allegati B e D il riferimento alla regola d'arte, motivando tale richiesta con il fatto che ciò non può essere dichiarato dall'installatore poiché la regola d'arte prevede anche l'esecuzione delle prove di sicurezza e di funzionalità delle apparecchiature che l'installatore non ha ancora eseguito al momento della sottoscrizione degli allegati B e D;

Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi fissato dalla deliberazione n. 40/04 alla data del 1° ottobre 2004:

consentire ai distributori l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 11.6, mediante il collegamento del proprio sito internet ad altro sito, differendo altresì la pubblicazione di tali informazioni per quei distributori che avviino gli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi in data successiva al 1° novembre 2004, al fine di contenere i costi di tale pubblicazione soprattutto per gli esercenti di piccole dimensioni;

modificare il comma 16.5, lettera b), e gli allegati B e D della deliberazione n. 40/04 al fine di evitare da una parte comportamenti non adeguati per i casi di assenza di norme applicabili e, dall'altra, il rilascio di dichiarazioni da parte degli installatori non pienamente rispondenti al loro operato;

semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato anche al fine di eliminare dal regolamento disposizioni che possano ostacolare lo sviluppo della concorrenza nella vendita di gas;

non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera a), in quanto:

il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della deliberazione n. 40/04 e l'avvio degli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi, superiore all'anno tenendo conto di quanto previsto dall'art. 18 della deliberazione n. 40/04, è maggiore del tempo massimo richiesto dai soggetti che hanno inviato osservazioni scritte al documento di consultazione dell'Autorità 13 giugno 2002 intitolato «Regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas» (di seguito: documento di consultazione);

il tempo di cui al precedente punto è ritenuto congruo per l'adeguamento di procedure aziendali e sistemi informativi tali da consentire la piena attuazione della deliberazione n. 40/04, anche tenuto conto delle semplificazioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 40/04 rispetto al documento di consultazione quali, ad esempio, l'eliminazione della previsione per i distributori di effettuare accertamenti con sopralluogo;

non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera d), in quanto i Vigili del fuoco, su richiesta di parere da parte degli uffici dell'Autorità, hanno evidenziato con nota della Direzione centrale (prot. n. 3845 dell'11 febbraio 2004) come l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi o la presentazione della dichiarazione di inizio attività rilevano ai soli fini antincendio;

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Delibera

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04:

a) al comma 11.6:

(i) le parole «Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito internet,» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno trenta giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo al 1° novembre 2004, il distributore rende disponibili nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito,»;

(ii) le parole «c) il recapito del distributore» sono sostituite dalle parole «c) il recapito»;

b) al comma 14.8 le parole «a) attribuisce all'accertamento un esito negativo» sono sostituite dalle parole «a) registra l'esito negativo della verifica effettuata dal comune sull'impianto di utenza»;

c) al comma 19.1, lettera b), le parole «morosità, delle riattivazioni effettuate entro i trenta giorni solari successivi alla data di sospensione della fornitura e delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;» sono sostituite dalle parole «morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;»;

d) l'art. 20 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 20 (Modifica di impianti di utenza). - 20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull'impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:

a) nel caso in cui l'impianto di utenza sia in servizio:

(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

b) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:

(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

c) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).»;

e) all'art. 21, i commi 21.2 e 21.3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:

a) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;

b) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.»;

f) il comma 23.3 è sostituito dal seguente comma:

«23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.»;

g) il comma 25.1 è sostituito dal seguente comma:

«25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente titolo.»;

h) al comma 27.2 le parole «(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990,» sono sostituite dalle parole «(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, completa di tutti gli allegati,»;

i) nell'allegato B le parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, avendo in particolare» sono sostituite dalle parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo»;

j) nell'allegato D:

(i) le parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, avendo in particolare» sono sostituite dalle parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo»;

(ii) le parole «seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): ................................... e, in loro assenza o carenza, le istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti l'impianto» sono sostituite dalle parole «seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): ...............;»;

di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 e degli allegati A, B, C, D e E come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

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Testo coordinato (3)

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(3) Il testo della Del.Aut.en.el. e gas 18 marzo 2004, n. 40/04, coordinato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione, è riportato autonomamente nell'Opera.