|
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01.
Può il distributore apportare modifiche alla
modulistica allegata alla delibera 40/04 (Allegati
A, B, C, D ed E)? |
02. Il distributore
è tenuto a rilasciare copia della documentazione
relativa al suo impianto al cliente che ne faccia
richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale documentazione
si tratta? |
03.
Quali sono i titoli di studio previsti dall'art.
3) lettere a) o b) della legge n. 46/90, richiesti
al personale dipendente del distributore che effettua
gli accertamenti? È necessario, per il personale
non in possesso di laurea, anche un anno di inserimento
presso una ditta del settore? |
04. Su quali parti
della documentazione presentata dal cliente finale
per l'accertamento devono essere apposti timbro,
data e firma dell'accertatore, nonché esito
dell'accertamento? Quali modalità di trasmissione
e conservazione della documentazione deve adottare
il distributore? |
05.
Perché gli accertamenti non sono stati estesi
anche ad impianti alimentati con gas non di rete,
quali ad esempio il GPL fornito in bombole o in
serbatoi, potenzialmente altrettanto pericolosi
ai fini della pubblica incolumità? |
06. Perché
è stata introdotta la figura dell'accertatore
quando sono già previste dalla vigente legislazione
le due analoghe figure del verificatore ai sensi
della legge 46/90 e del controllore ai sensi della
legge 10/91 |
07.
In che modo il cliente finale, e gli operatori che
hanno eseguito lavori su suo incarico, possono ricorrere
contro l'esito negativo di un accertamento, a loro
giudizio ingiustificato? |
08. Quando l'impianto
viene installato in due fasi successive, ad esempio
con un primo installatore che posa le tubazioni
e redige la relativa dichiarazione di conformità,
e un secondo installatore che, a fornitura non ancora
attivata, collega gli apparecchi alle tubazioni
stesse e predispone la propria dichiarazione di
conformità, facendo riferimento alla prima
per quanto concerne la compatibilità del
suo intervento sull'impianto esistente, quale documentazione
deve essere fornita al distributore per l'accertamento
in occasione dell'attivazione della fornitura? |
09.
Cosa accade se l'installatore, dopo che la fornitura
di gas è stata attivata, effettua le prove
di sicurezza e funzionalità ottenendo un
esito negativo? |
10. Come è
possibile, per il distributore, assicurarsi dell'assenza
di incompatibilità per gli accertatori interni
o esterni? |
11.
Su quali dati si deve basare la determinazione della
portata termica complessiva di un impianto nuovo
sottoposto ad accertamento, e quindi del relativo
onere a carico del richiedente la fornitura? |
12. Il distributore,
nello svolgimento delle attività previste
dalla deliberazione dell'Autorità n. 40/04,
può accettare copia di un certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
(allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità)
anche qualora fossero già decorsi i termini
di validità del certificato medesimo? |
13.
Qualora il distributore intenda avvalersi della
procedura di cui all'art. 18 della delibera (attivazione
della fornitura a seguito del ricevimento dell'allegato
E, compilato dall'installatore nella parte pertinente),
il cliente finale deve comunque inviare al distributore
entro trenta giorni copia della dichiarazione di
conformità rilasciatagli dall'installatore,
ai sensi della legge n. 46/90, dopo l'esecuzione
delle prove di sicurezza e funzionalità?
|
14. Fino a che
punto deve essere approfondito l'accertamento sugli
allegati obbligatori? E nel caso in cui fra questi
vi sia il progetto dell'impianto, deve essere anch'esso
sottoposto ad accertamento? |
15.
I Comuni che gestiscono direttamente il servizio
di distribuiscono del gas sono esonerati dall'applicazione
della deliberazione n. 40/04? |
16. La legge 23
agosto 2004 n. 239 ha abrogato il comma 5 dell'articolo
16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Ciò comporta anche l'abrogazione della deliberazione
n. 40/04? |
17.
Dal 1° ottobre 2004 a chi si applica la deliberazione
n. 40/04? |
18. Il distributore,
una volta effettuato con esito positivo l'accertamento
documentale ai sensi della deliberazione n. 40/04
o, in alternativa, dopo essersi fatto consegnare
dal richiedente la fornitura l'Allegato E alla stessa
deliberazione, può attivare la fornitura
di gas senza eseguire alcuna verifica della tenuta
dell'impianto di utenza per il quale sta attivando
la fornitura di gas? |
19.
Nel caso di subentro di un nuovo cliente finale
ad uno precedente senza che intervengano modifiche
sull'impianto di utenza, alcuni distributori applicano
l'articolo 18 della deliberazione dell'Autorità
n. 40/04, richiedendo l'allegato E. Si tratta di
una prassi prevista dalla Delibera? |
20. Quando il
cliente finale deve fare pervenire al distributore
gli allegati obbligatori previsti dalla legge n.
46/90? |
|
01-
Può il distributore apportare modifiche alla
modulistica allegata alla delibera 40/04 (Allegati A,
B, C, D ed E)?
Premesso che la modulistica deve essere compilata esclusivamente
dal distributore, dal cliente finale e dall'installatore,
ciascuno per le parti di propria competenza (il venditore
si limita alla mera trasmissione), la modulistica allegata
alla delibera 40/04 (Allegati A, B, C, D ed E) non deve
essere modificata. Il distributore può comunque
predisporre un altro campo (ad esempio un ulteriore
codice per la gestione interna della pratica, diverso
dal codice univoco con cui il distributore identifica
la richiesta di attivazione della fornitura) purché
sia chiaro che la sua compilazione è riservata
al distributore medesimo.

|
02-
Il distributore è tenuto a rilasciare copia della
documentazione relativa al suo impianto al cliente che
ne faccia richiesta (articolo 12 comma 1). Di quale
documentazione si tratta?
Il distributore è tenuto a conservare per almeno
12 anni tutta la documentazione necessaria per assicurare
la veridicità delle informazioni e dei dati registrati
(articolo 10, comma 1, lettera c) ). È quindi
possibile che un cliente finale, che abbia smarrito
del tutto o in parte la propria copia della documentazione
trasmessa a suo tempo al distributore per l'accertamento
ai sensi della deliberazione n. 40/04, si rivolga al
distributore medesimo per averne una fotocopia; per
questo servizio, che non ha carattere di urgenza, il
distributore potrà richiedere il pagamento di
un congruo corrispettivo.
 |
03-
Quali sono i titoli di studio previsti dall'art. 3)
lettere a) o b) della legge n. 46/90, richiesti al personale
dipendente del distributore che effettua gli accertamenti?
È necessario, per il personale non in possesso
di laurea, anche un anno di inserimento presso una ditta
del settore?
I titoli di studio individuati dal Ministero dell'Industria
Commercio e Artigianato (ora Ministero delle Attività
Produttive), sentito il Ministero della Pubblica Istruzione
(ora Ministero dell'Istruzione e dell'Università),
sono - per quanto concerne gli impianti a gas, come
individuati dall'art. 1, lettera e), della legge n.
46/90 - i seguenti:
· laurea in ingegneria o in chimica industriale
(compresa "laurea breve");
· diploma di perito industriale negli indirizzi:
costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale,
industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria
navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione,
termotecnica, chimica industriale, industria tintoria,
materie plastiche, metallurgia;
· diploma di maturità professionale negli
indirizzi: tecnico delle industrie meccaniche;
· diploma di qualifica professionale negli indirizzi:
installatore di impianti idrotermosanitari, installatore
di impianti termici e idraulici.
La competenza nell'individuare altri titoli di studio
idonei è comunque del Ministero delle Attività
Produttive, cui ci si deve rivolgere per gli opportuni
chiarimenti. Non è richiesto alcun periodo di
inserimento presso una ditta del settore in quanto l'accertatore
non esegue lavori sull'impianto, ma esprime una valutazione
sulla documentazione ad esso relativa, alla stessa stregua
del professionista esterno iscritto negli elenchi di
cui al D.M. 6 aprile 2000, al quale infatti non è
richiesto tale periodo.
 |
04-
Su quali parti della documentazione presentata dal cliente
finale per l'accertamento devono essere apposti timbro,
data e firma dell'accertatore, nonché esito dell'accertamento?
Quali modalità di trasmissione e conservazione
della documentazione deve adottare il distributore?
Il distributore può concordare con gli accertatori
una procedura univoca relativa all'apposizione di timbro,
firma, data ed esito, anche utilizzando un apposito
modulo da allegare alla documentazione o indicando quale
parte della stessa è riservata a tale scopo;
in ogni caso l'accertatore deve garantirsi contro ogni
possibile contestazione relativa alla documentazione
sottoposta ad accertamento, sia da parte del distributore
che da parte del cliente finale; è quindi opportuno
che l'accertatore apponga almeno una sigla su tutte
le parti della documentazione che gli sono state fornite
dal distributore, e ne tenga copia cartacea o su supporto
informatico. Per quanto concerne modalità di
trasmissione e conservazione della documentazione, utilizzo
di firma elettronica, ecc., vale quanto riconosciuto
e consentito dalla legislazione vigente in materia.
 |
05-
Perché gli accertamenti non sono stati estesi
anche ad impianti alimentati con gas non di rete, quali
ad esempio il GPL fornito in bombole o in serbatoi,
potenzialmente altrettanto pericolosi ai fini della
pubblica incolumità?
Perché tali impianti non fanno parte delle attività
soggette alla regolazione dell'Autorità; essi
sono comunque soggetti, così come quelli alimentati
a gas di rete, alle vigenti leggi sulla sicurezza nell'uso
del gas combustibile - come ad esempio le leggi n. 1083/71
e n. 46/90.
 |
06-
Perché è stata introdotta la figura dell'accertatore
quando sono già previste dalla vigente legislazione
le due analoghe figure del verificatore ai sensi della
legge 46/90 e del controllore ai sensi della legge 10/91
Le verifiche ai sensi della legge 46/90 sugli impianti
a gas sono state effettuate solo in pochi Comuni; i
controlli ai sensi della legge 10/91 sono invece più
diffusi, ma riguardano solo una parte degli impianti
a gas (vengono condotti solo in presenza di un impianto
di riscaldamento autonomo o centralizzato, o di un impianto
centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria)
ed essendo finalizzati al risparmio energetico e all'uso
razionale dell'energia, non alla sicurezza, non è
prescritta una specifica competenza in materia sicurezza
da parte di chi li conduce.
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07-
In che modo il cliente finale, e gli operatori che hanno
eseguito lavori su suo incarico, possono ricorrere contro
l'esito negativo di un accertamento, a loro giudizio
ingiustificato?
Il distributore, nel comunicare al cliente finale l'esito
negativo dell'accertamento, è tenuto a indicare
quali regole o norme tecniche non sono state osservate
da chi ha eseguito i lavori. Il cliente finale ha quindi
modo in prima persona o facendo intervenire il progettista,
l'installatore o il manutentore, di contestare la valutazione
effettuata dall'accertatore, rivolgendosi - nel caso
in cui non sia convinto delle spiegazioni fornitegli
e permangano divergenze sull'interpretazione di una
norma - al Comitato Italiano Gas, organismo ufficialmente
riconosciuto competente.
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08-
Quando l'impianto viene installato in due fasi successive,
ad esempio con un primo installatore che posa le tubazioni
e redige la relativa dichiarazione di conformità,
e un secondo installatore che, a fornitura non ancora
attivata, collega gli apparecchi alle tubazioni stesse
e predispone la propria dichiarazione di conformità,
facendo riferimento alla prima per quanto concerne la
compatibilità del suo intervento sull'impianto
esistente, quale documentazione deve essere fornita
al distributore per l'accertamento in occasione dell'attivazione
della fornitura?
L'impianto a cui si deve attivare la fornitura è
da considerarsi in ogni caso nuovo; occorre quindi accertare
che tanto il lavoro del primo installatore che quello
del secondo siano conformi alle norme; pertanto dovranno
essere presentate al distributore per l'accertamento
la prima dichiarazione di conformità e il modulo
B completa degli allegati obbligatori della seconda
dichiarazione di conformità, che verrà
rilasciata dal secondo installatore solo dopo che la
fornitura sarà stata attivata e i controlli di
sicurezza e funzionalità sugli apparecchi sarannno
stati effettuati con esito positivo. Nel corso dell'accertamento
si porrà particolare attenzione anche all'effettiva
compatibilità delle due documentazioni presentate.
Ai fini della copertura del costo, viene riconosciuto
un solo accertamento sull'intera documentazione.
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09-
Cosa accade se l'installatore, dopo che la fornitura
di gas è stata attivata, effettua le prove di
sicurezza e funzionalità ottenendo un esito negativo?
A seguito dell'attivazione della fornitura, l'installatore
ha la possibilità di eliminare le condizioni
che non consentono di giudicare sicuro e funzionale
l'impianto stesso e/o gli apparecchi ad esso collegati.
Se l'esito positivo viene ottenuto con un intervento
tale da comportare modifiche e/o integrazioni alla documentazione
tecnica precedentemente consegnata al distributore (allegati
alla dichiarazione di conformità), l'installatore
consegnerà al cliente finale, unitamente alla
dichiarazione di conformità, due copie degli
allegati integrativi e/o sostitutivi di quelli già
predisposti, indicando - nel caso di documenti sostitutivi
- quali fra quelli precedentemente consegnati va eliminato.
Una copia resta al cliente finale per la propria dichiarazione
di conformità, l'altra viene fatta pervenire
dal cliente finale al distributore, unitamente alle
istruzioni di integrazione e/o sostituzione; tale documentazione
non viene sottoposta ad accertamento.
 |
10-
Come è possibile, per il distributore, assicurarsi
dell'assenza di incompatibilità per gli accertatori
interni o esterni?
All'atto dell'assegnazione dell'incarico ad accertatori
esterni, il distributore può inserire nel contratto
una clausola relativa al rispetto di quanto previsto
dalla delibera 40/04 in materia di incompatibilità
e delle relative conseguenze in caso di violazione;
per quanto riguarda il personale interno, trattandosi
di dipendenti dell'azienda, la suddetta clausola può
essere inserita nell'ordine di servizio o nella lettera
di incarico.
 |
11-
Su quali dati si deve basare la determinazione della
portata termica complessiva di un impianto nuovo sottoposto
ad accertamento, e quindi del relativo onere a carico
del richiedente la fornitura?
Il distributore definisce la tipologia di impianto esclusivamente
sulla base dei dati che gli vengono messi a disposizione
dal richiedente la fornitura; in questo caso gli allegati
alla dichiarazione di conformità che vengono
forniti unitamente al modulo B o D di cui alla deliberazione
n. 40/04.
 |
12-
Il distributore, nello svolgimento delle attività
previste dalla deliberazione dell'Autorità n.
40/04, può accettare copia di un certificato
di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
(allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità)
anche qualora fossero già decorsi i termini di
validità del certificato medesimo?
Il distributore, ai fini dello svolgimento delle attività
previste dalla deliberazione dell'Autorità n.
40/04, accetta copia del certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico professionali, anche qualora fossero
già decorsi i termini di validità del
certificato medesimo, purché il titolare o il
legale rappresentante della ditta installatrice dichiari,
in calce a detta copia del certificato, che quanto indicato
nella copia del certificato alla data della dichiarazione
medesima non è variato.
 |
13-
Qualora il distributore intenda avvalersi della procedura
di cui all'art. 18 della delibera (attivazione della
fornitura a seguito del ricevimento dell'allegato E,
compilato dall'installatore nella parte pertinente),
il cliente finale deve comunque inviare al distributore
entro trenta giorni copia della dichiarazione di conformità
rilasciatagli dall'installatore, ai sensi della legge
n. 46/90, dopo l'esecuzione delle prove di sicurezza
e funzionalità?
No, perché l'allegato E è sostitutivo
sia dei moduli A e B (o C e D) sia della dichiarazione
di conformità e relativi allegati (o documentazione
equivalente per gli impianti che non ricadono nel campo
di applicazione della legge n. 46/90).
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14-
Fino a che punto deve essere approfondito l'accertamento
sugli allegati obbligatori? E nel caso in cui fra questi
vi sia il progetto dell'impianto, deve essere anch'esso
sottoposto ad accertamento?
L'accertamento deve stabilire che tutti gli allegati
obbligatori siano presenti (quindi, se per l'esecuzione
dell'impianto di cui trattasi è obbligatorio
il progetto, questo deve essere allegato) e che gli
stessi allegati mostrino chiaramente che l'impianto
è stato eseguito utilizzando componenti e materiali
costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione,
nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'impiego
che lo stesso installatore ha indicato, e anche nel
rispetto del progetto eventualmente allegato. Quest'ultimo
non deve essere sottoposto a ulteriore supervisione.
Tuttavia, se nel progetto è contenuta un'evidente
violazione delle norme di sicurezza (quale ad esempio
l'installazione di un apparecchio a gas in un locale
non idoneo o l'uso di materiali non ammessi dalla vigente
normativa) della quale l'installatore non si è
avveduto, con il risultato che l'impianto risulta potenzialmente
pericoloso, l'accertatore dovrà attribuire esito
negativo all'accertamento.
 |
15-
I Comuni che gestiscono direttamente il servizio di
distribuzione del gas sono esonerati dall'applicazione
della deliberazione n. 40/04?
No. La deliberazione n. 40/04 va applicata da tutti
i distributori di gas a mezzo rete, senza eccezione
alcuna, quindi anche dai Comuni che svolgono direttamente
l'attività di distribuzione del gas. Tuttavia
va precisato che sono tenuti all'attuazione della deliberazione
n. 40/04 dal 1° ottobre 2004 solo i distributori
con più di 5.000 clienti finali allacciati al
31 dicembre 2003. Per i distributori di gas che non
avevano più di 5.000 clienti finali allacciati
al 31 dicembre 2003 i termini di applicazione della
deliberazione n. 40/04 sono differiti di un anno.
 |
16-
La legge 23 agosto 2004 n. 239 ha abrogato il comma
5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164. Ciò comporta anche l'abrogazione
della deliberazione n. 40/04?
No. La deliberazione n. 40/04 è stata emanata
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
sulla base dei poteri che le sono stati conferiti dalla
legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, tra i quali
quello di imporre obblighi a garanzia della sicurezza
del servizio delle persone e delle cose, finalizzati
alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti,
quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà.
La deliberazione n. 40/04 è stata emanata in
coerenza con il comma 5 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ma non in attuazione
del medesimo, come evidenziato anche dal diverso campo
di applicazione (riguarda anche gli impianti di utenza
in servizio e quelli alimentati con gas diversi dal
gas naturale, ad esempio Gpl distribuito a rete), e
pertanto è da ritenersi pienamente vigente.
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17-
Dal 1° ottobre 2004 a chi si applica la deliberazione
n. 40/04?
Dal 1° ottobre 2004 la deliberazione n. 40/04 si
applica solo ai nuovi allacci di impianti di utenza
nuovi alimentati con gas distribuito a mezzo di rete
e ai distributori con più di 5.000 clienti finali
al 31 dicembre 2003. Dal 1° ottobre 2005 la deliberazione
n. 40/04 si applica anche agli impianti di utenza a
gas modificati, con o senza interruzione di fornitura,
o riattivati e dal 1° ottobre 2006 si applica a
tutti gli impianti di utenza a gas. Tali termini sono
differiti di un anno per i distributori con un numero
di clienti finali minore o uguale a 5.000 al 31 dicembre
2003.
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18-
Il distributore, una volta effettuato con esito positivo
l'accertamento documentale ai sensi della deliberazione
n. 40/04 o, in alternativa, dopo essersi fatto consegnare
dal richiedente la fornitura l'Allegato E alla stessa
deliberazione, può attivare la fornitura di gas
senza eseguire alcuna verifica della tenuta dell'impianto
di utenza per il quale sta attivando la fornitura di
gas?
Le disposizioni introdotte dall'Autorità con
la deliberazione n. 40/04 sono aggiuntive rispetto a
quanto già previsto dalla legislazione vigente
in tema di sicurezza. In particolare, se da una parte
tale deliberazione stabilisce che il distributore può
attivare la fornitura di gas una volta che abbia adempiuto
a quanto da essa disposto, dall'altra, è di tutta
evidenza che continua a valere quanto stabilito dall'articolo
2050 del Codice Civile e dal decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, che definisce il distributore come
gestore di un pubblico servizio, con i conseguenti obblighi
relativi anche alla sicurezza. Pertanto il distributore
è tenuto, all'atto dell'attivazione della fornitura
di gas ad un cliente finale, a mettere in atto tutti
gli accorgimenti necessari per evitare rischi per il
cliente finale al quale sta attivando la fornitura,
tra i quali quelli che consentano di verificare l'assenza
di dispersioni di gas dall'impianto di utenza; in caso
di dispersione di gas riscontrata su tale impianto di
utenza, il distributore sospende l'erogazione di gas
(applicando quanto già previsto per le chiamate
di pronto intervento per segnalazione di dispersione
di gas a valle del punto di consegna dall'articolo 27
della deliberazione n. 236/00, per come modificato dalla
deliberazione n. 5/01, o dall'articolo 26, comma 26.1,
lettera e), del Testo integrato della qualità
dei servizi gas emanato con la deliberazione n. 168/04).
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19-
Nel caso di subentro di un nuovo cliente finale ad uno
precedente senza che intervengano modifiche sull'impianto
di utenza, alcuni distributori applicano l'articolo
18 della deliberazione dell'Autorità n. 40/04,
richiedendo l'allegato E. Si tratta di una prassi prevista
dalla Delibera?
No, non si tratta di una prassi prevista dalla deliberazione
dell'Autorità n. 40/04. Infatti, in caso di subentro
non immediato ad impianti di utenza che non abbiano
subito modifiche la vigente legislazione in materia,
ivi compresa la deliberazione n. 40/04, non prevede,
in occasione della richiesta di attivazione della fornitura
di gas, alcun obbligo da parte del cliente finale di
fornire al distributore la dichiarazione di conformità,
o altra documentazione tecnica, né tanto meno
l'Allegato E alla suddetta deliberazione.
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20-
Quando il cliente finale deve fare pervenire al distributore
gli allegati obbligatori previsti dalla legge n. 46/90?
Nel caso di distributore che abbia scelta fin d'ora
di non avvalersi dell'articolo 18 della deliberazione
n. 40/04 e comunque a partire dall'1 aprile 2005, il
cliente finale deve fare pervenire al distributore copia
degli allegati obbligatori previsti dalla legge n. 46/90,
che gli sono stati forniti dall'installatore, allegandoli
al modulo B, compilato e sottoscritto dall'installatore
al quale ha affidato la realizzazione dell'impianto
di utenza. Tali allegati non dovranno essere forniti
una seconda volta dall'installatore al cliente finale,
a meno che siano intervenute modifiche rispetto alla
situazione precedente a seguito dell'effettuazione delle
prove di funzionalità e sicurezza. L'installatore
quindi dovrà di norma fornire al cliente finale
entro 30 giorni dalla data di attivazione della fornitura
solo il modello ministeriale debitamente compilato in
ogni sua parte, senza allegare nuovamente gli allegati
obbligatori, in quanto già forniti al cliente
stesso.
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