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INTRODUZIONE
Nella presente sezione troverete un documento d'indirizzo sull'utilizzo
delle più importanti norme CIG e la situazione completa del
corpo normativo in elenchi specifici, aggiornata a Novembre 2003.
Gli elenchi osservano una suddivisione delle norme in:
1. Norme nazionali siglate UNI-CIG;
2. Norme europee siglate UNI-EN-CIG o UNI-EN-ISO-CIG; in quest'ultimo
caso si tratta di norme ISO adottate dal CEN (Comitato Europeo di
normazione).
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS
La sicurezza degli impianti alimentati a gas è da sempre un
argomento di massima considerazione, affrontato nella generalità
dei casi con la necessaria accortezza, anche se, purtroppo, e di solito
a seguito di spiacevoli avvenimenti, capita di prendere atto di interventi
o dichiarazioni assolutamente fuori luogo, che, oltre a non dare alcun
contributo al chiarimento della dinamica o degli accadimenti all'origine
dei fatti, contribuisce a produrre allarmismo spesso ingiustificato
nell'opinione pubblica.
Nel campo degli impianti alimentati a gas, la sicurezza, in particolare,
è l'elemento predominante che ha guidato, e guida scelte e
prescrizioni dettate sia dal settore legislativo che da quello normativo.
Nel testo seguente, senza avere certamente ambizioni di esaustività,
cercheremo di raffigurare, in forma sintetica e ordinata per provvedimenti,
le disposizioni legislative e le principali disposizioni normative
che disciplinano l'utilizzo del gas combustibile per usi domestici
e similari.
QUADRO
LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A
GAS
Le principali disposizioni legislative, che disciplinano l'utilizzo
del gas combustibile per usi domestici e similari, possono essere
suddivise rispettivamente, in:
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA IMPIANTISTICA
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE
RAZIONALE DELL'ENERGIA.
Relativamente alle prime si citano:
- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile";
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli
impianti" e suoi decreti di attuazione;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 "Regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme
di sicurezza;
- D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218 "Regolamento contenente
disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas
combustibile per uso domestico";
- Decreto Ministeriale 12 aprile 1996; Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione
e l'esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili gassosi.
ESAME DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
La Legge 1083/1971 è stata la prima legge emanata dall'allora
Ministero dell'Industria, (ora Ministero delle attività produttive)
per regolamentare la sicurezza dell'utilizzo di gas combustibili,
negli impianti domestici e similari. E' tuttora la legge fondamentale.
La legge, oltre ad introdurre l'obbligo, per le società distributrici
o produttrici, di "odorizzare il gas distribuito, (laddove lo
stesso non possieda di per sé odore caratteristico e sufficiente),
affinché possa esserne rilevata la presenza in ambiente, prima
che possano essere raggiunte concentrazioni pericolose, (art. 2),
stabilisce, all'articolo 1, che i materiali, gli apparecchi, le installazioni
e gli impianti,devono essere realizzati secondo le regole di buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza.
La stessa Legge, inoltre, sancisce il principio generale per cui un
impianto è considerato "a regola d'arte" quando è
realizzato nel rispetto delle norme (nel testo "tabelle"
ndr) UNI-CIG (art. 3).
Sono previste sanzioni penali quali l'ammenda o l'arresto fino a due
anni, per i trasgressori.
La
suddetta legge è considerata ancor oggi la pietra angolare
dell'attività del CIG, tuttavia, pur rappresentando un notevole
passo avanti rispetto alla situazione preesistente, dove gli aspetti
relativi alla sicurezza degli impianti a gas non trovavano pressoché
riscontri, evidenziava alcuni caratteri d'incompletezza.
Essa, infatti, non considera la professionalità dei soggetti
preposti all'installazione, alla gestione e alla manutenzione degli
impianti a gas, né prevede requisiti di qualificazione e/o
formativi per l'espletamento di tali attività; non prescrive
l'obbligo di progetto in caso di impianto complesso, né il
rilascio, a lavori finiti, di documentazione comprovante (e dalla
quale si possa desumere) la corretta esecuzione dei lavori e l'identità
di chi li ha effettuati.
Tali lacune sono stati colmate dalla Legge 5 Marzo 90 n° 46
Legge 5 marzo 1990, n. 46
La Legge 46/90 ed i relativi Regolamenti di Attuazione (D.P.R. 447/1991,
DPR 392/94 e DPR 218/98), rappresentano il vero momento di svolta,
in campo nazionale, in tema di sicurezza degli impianti tecnici civili.
La legge, che rimedia a diverse delle lacune legislative esistenti
prima della sua entrata in vigore, con visione innovativa, considera
gli impianti nel loro insieme, in tutte le diverse fasi progettuali
ed esecutive, definendo i ruoli ed i compiti specifici dei soggetti
preposti: progettista, installatore, committente.
Essa, infatti, oltre a regolamentare le normative pertinenti gli impianti
tecnici civili quali: impianti elettrici, impianti elettronici (citofonici,
radio televisivi ecc.), impianti di benessere (riscaldamento e climatizzazione),
impianti idrosanitari, impianti di adduzione di gas combustibili,
impianti di sollevamento persone (ascensori) ed impianti di protezione
contro l'incendio, definisce inoltre le figure professionali dei soggetti
abilitati allo svolgimento delle attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (art. 2),
nonché i requisiti tecnico-professionali di cui ciascuno di
essi deve essere in possesso per essere abilitato allo svolgimento
delle stesse (art. 3).
Per garantire la sicurezza degli impianti, la Legge 46/90, oltre a
ribadire la prescrizione generale, già introdotta dalla 1083/71,
di eseguire gli impianti secondo la regola dell'arte, utilizzando
materiali anch'essi fabbricati a regola d'arte, nel rispetto delle
norme tecniche di sicurezza emanate dall'Ente Italiano di Unificazione
(UNI) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) (art. 7 Legge 46/90
ed art. 5 D.P.R. 447/91), introduce alcune nuove prescrizioni tra
cui:
- obbligo di progetto e rilascio del certificato di collaudo a fine
lavori da parte di professionisti iscritti negli albi professionali
(art. 6 Legge 46/90 e art. 4 D.P.R. 447/91);
- obbligo per l'impresa installatrice, di rilasciare a fine lavori,
una dichiarazione dalla quale risulti la conformità degli impianti,
alle norme UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90 ed art. 7 D.P.R. 447/ 91);
- obbligo per il committente o il proprietario di affidare i lavori
di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti, ad imprese in possesso dei requisiti tecnico - professionali
di cui al succitato art. 3 (art. 10 Legge 46/90);
- possibilità di far eseguire sugli impianti collaudi e verifiche,
sia da parte dei privati (cliente, ditta installatrice) che dalla
Pubblica Amministrazione (Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco, ecc.) (art. 14 Legge 46/90 ed art. 9 D.P.R. 447/91);
- obbligo di adeguamento degli impianti non più a norma alle
norme vigenti.
Il D.P.R. n. 447 del 6.12.1991
La legge 46/90, all'art. 6, recita che "per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti" (ci riferiamo
solo a quelli pertinenti al nostro settore) "di cui ai commi
1, lettere c) ed e)" è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze".
Il DPR 447/91, primo regolamento di attuazione della legge, prescrive
tale obbligo per le operazioni relative:
- agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
le canne fumarie collettive ramificate; gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (art. 4, comma 1, lett. e);
- agli impianti per il trasporto e l'utilizzazione allo stato liquido
o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; per il trasporto
e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica maggiore
di 34,8 kW, quest'ultima intesa come sommatoria della potenzialità
dei singoli apparecchi ubicati all'interno di una medesima unità
immobiliare (art. 4, comma 1, lett. f);
- agli impianti di protezione antincendio, qualora siano inseriti
in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
antincendi (art. 4, comma 1, lett. g).
La redazione del progetto deve essere affidata a un professionista
iscritto all'albo professionale, nell'ambito delle proprie specifiche
competenze, e deve riportare lo schema dell'impianto e le planimetrie,
nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipo di intervento
da realizzare, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali
e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e sicurezza
da adottare.
Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle prescrizioni delle norme UNI e
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Il progetto deve essere depositato presso le istituzioni competenti
al rilascio delle licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione,
quando ciò è previsto dalla legge; ovvero presso gli
uffici comunali, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio,
per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392
Il D.P.R. 392/1994, "Regolamento recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza",
introduce nuove modalità per la denuncia di inizio di attività
da parte delle imprese abilitate alle attività di cui al titolo
(art. 3), nonché nuovi criteri per l'effettuazione delle verifiche
di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 46/90 (art. 4).
Esso abroga, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24.12.1993
n. 537, degli articoli della già citata Legge. 46/90 e del
suo decreto di attuazione D.P.R. 447/91, relativi all'accertamento
e al riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali nei confronti
delle imprese abilitate all'installazione ed alla manutenzione degli
impianti termici.
D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218
Il D.P.R. 218/98 prevede che "gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione del gas combustibile
, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge stessa" (Legge 46/90, ossia a partire
dal 13 marzo1990) "dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza,
di cui all'art. 2, entro il 31 dicembre 1998" (art. 1, comma
1).
Nel testo del Decreto sono specificati i requisiti minimi essenziali
ai cui devono essere conformi gli impianti e gli edifici dove essi
sono installati, ai fini del conseguimento degli scopi della legge
1083/71, sulla sicurezza dell'impiego del gas combustibile, in conformità
delle norme tecniche UNI-CIG (art. 2); i criteri di verifica dei requisiti
di sicurezza degli impianti, sempre nel rispetto delle predette norme
(art. 3).
In sostanza la disposizione fa valere la linea di principio per cui
installazioni "più datate", se ancora funzionali
e comunque rispondenti agli individuati validi criteri di sicurezza
e tutela della salute pubblica, possono non essere soggette ad adeguamento
secondo la normativa vigente.
DM 12 Aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati dai
combustibili gassosi.
Il
decreto regolamenta gli impianti termici di portata termica maggiore
di 35 kW adibiti ai seguenti utilizzi:
- climatizzazione di edifici.
- produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata e/o vapore
- forni da pane e altri laboratori artigiani
- lavaggio biancheria e sterilizzazione
- cucina e lavaggio stoviglie
Specifica
le prescrizioni da adottare per:
- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di
installazione degli apparecchi e nei locali direttamente comunicanti
con essi;
- limitare, in caso di incidente, danni alle persone;
- limitare, sempre in caso di incidenti, danni ai locali vicini.
Allo
scopo vengono indicate le caratteristiche dei locali in cui è
installato l'impianto, le modalità di ventilazione degli stessi,
la tipologia degli accessi nonché la modalità di posa
delle condotte del gas.
Alcune
novità introdotte dal D.M. riguardano la possibilità
di installare gli apparecchi all'aperto (purché realizzati
specificamente per tale installazione) o in locali interrati fino
a 10 mt.
Un'altra
importante novità interessa la pressione di alimentazione del
gas ora ammessa fino al valore di 0,5 bar.
Infine, per gli impianti centralizzati a gas, è importante
ricordare che il Decreto Ministeriale 12 Aprile 1996 riporta le prescrizioni
da adottare ai fini della prevenzione degli incendi negli impianti
termici.
Per
quanto riguarda, invece, le disposizioni legislative relative all'utilizzazione
razionale dell'energia e al risparmio energetico si segnalano:
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10; Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- DPR 26 Agosto 1993 n° 412; Regolamento recante norme per
la progettazione, l'installazione. l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n° 10;
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; Regolamento recante modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412,
in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia.
La Legge 10/91, come precedentemente accennato, in accordo con la
politica energetica comunitaria, favorisce ed incentiva l'utilizzazione
razionale dell'energia, il risparmio energetico nella produzione e
nell'utilizzazione di manufatti, la riduzione dei consumi specifici
nei processi produttivi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
una più rapida sostituzione degli impianti nei settori a più
elevata intensità energetica, al fine di migliorare i processi
di trasformazione, ridurre i consumi, migliorare le condizioni di
compatibilità ambientale e di qualità della vita.
La legge, anche se in modo marginale, considera alcuni aspetti, relativi
alla sicurezza, che vengono maggiormente approfonditi nei regolamenti
di esecuzione.
DPR 26 Agosto 1993 n° 412/93 e DPR 551/99 - Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione. l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n° 10, e successive modificazioni.
I decreti di attuazione della Legge 10/91, sono sostanzialmente diretti
al contenimento dei consumi energetici ma, nel contempo, introducono
alcune prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti termici,
a tutela della salute e dell'incolumità delle persone, estendendo,
infine, il concetto della professionalità obbligatoria degli
operatori del settore.
Il DPR 412/93, e successive modificazioni, che peraltro rimanda a
numerose normative tecniche UNI per l'espletamento delle disposizioni
in esso contenute, risulta molto articolato e coinvolge in modo particolare
i progettisti del sistema edificio/impianto.
Esso,
tra l'altro, individua le zone climatiche del territorio nazionale,
stabilisce i limiti periodici di esercizio, determina la temperatura
massima ammissibile negli ambienti, indica i metodi di calcolo del
fabbisogno energetico e stabilisce il rendimento minimo dei generatori
di calore.
Sempre il DPR 412/93, e successive modificazioni, individua il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, prescrive la compilazione
di un libretto (d'impianto o di centrale), impone la manutenzione
periodica, stabilisce i controlli da effettuare ed individua i soggetti
preposti al controllo, prevedendo, nel contempo, l'obbligo, per tali
soggetti, di eseguire i controlli.
Relativamente ad alcuni punti rilevanti per il settore impiantistico
del gas si ricorda che il DPR 412/93, e successive modificazioni,
contiene prescrizioni relative alle caratteristiche ed alla tipologia
dei generatori di calore che possono essere installati, alla ventilazione
dei locali in cui possono essere installati apparecchi di tipo B (a
camera di combustione aperta) ed all'evacuazione dei prodotti della
combustione.
Per quanto riguarda in particolare l'evacuazione dei prodotti della
combustione, si segnala che le prescrizioni introdotte, prevedono,
per gli edifici costituiti da più unità immobiliari,
l'obbligo di evacuare i fumi oltre il tetto dell'edificio, nei seguenti
casi:
- realizzazione ex-novo di impianti termici;
- ristrutturazione di impianti termici centralizzati;
- ristrutturazione di tutti gli impianti termici individuali appartenenti
ad uno stesso edificio;
- trasformazione di impianti centralizzati in impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati da singoli, previo distacco
dall'impianto centralizzato.
Gli stessi Decreti sopraccitati, consentono invece l'evacuazione dei
prodotti della combustione direttamente all'esterno a parete, con
generatori di calore che, per valori di emissione nei prodotti della
combustione appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla
norma UNI EN 297 "Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate
a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate
con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o
uguale a 70 kW" , nei seguenti casi:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti,
ubicati in stabili plurifamiliari, che non dispongano già di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed
idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione
asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie
d'intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun
tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
fumaria o sistema di evacuazione dei prodotti della combustione funzionale
ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Una considerazione finale riguarda le prescrizioni relative alla ventilazione
dei locali in cui sono installati generatori di calore a camera aperta
(caldaie di tipo B). Il testo di legge prescrive l'obbligo di effettuare
un'apertura di almeno 4000 cm2.
Lo stesso testo di legge tuttavia non specifica se tale criterio debba
essere applicato anche nei casi di sostituzione di apparecchi.
Allo stato attuale, comunque, ci risulta, che il decreto sia al giudizio
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in forza di
un ricorso avverso l'apertura di ventilazione di 4000 cm2.
Le disposizioni di Legge sin qui prese in esame sono supportate da
diverse normative tecniche emanate sia in ambito nazionale, dall'Ente
nazionale di unificazione (UNI), sia in ambito comunitario dal Comitato
europeo di normazione (CEN).
Tra le norme più importanti ricordiamo quelle elaborate dal
Comitato Italiano Gas (CIG) pubblicate dall' UNI e recepite con Decreto
ministeriale ai sensi della Legge 1083/71 precedentemente citata.
QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI A GAS
LA NORMATIVA UNI CIG
Il Comitato Italiano Gas (CIG) è un Ente Federato all'UNI e
fra i suoi compiti istituzionali, c'è quello di redigere le
norme tecniche per il settore dei gas combustibili.
I progetti elaborati in ambito CIG al termine delle procedure d'inchiesta
pubblica ed approvazione, vengono pubblicati come norme UNI.
Gli impianti a gas ad uso domestico ed usi similari come visto, sono
regolamentati, per gli aspetti di sicurezza, dalle predette norme
UNI-CIG; che vengono recepite generalmente con decreti ministeriali
ai sensi e nell'ambito della legge 1083/71 ed in tale veste pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Attualmente le norme UNI-CIG in vigore, sono essenzialmente norme
di impiantistica, in quanto relativamente agli apparecchi, il Decreto
del Presidente della Repubblica 15 Novembre 1996 n° 661 che recepisce
la direttiva europea 90/396/CEE (GAD) concernente proprio gli apparecchi
a gas, ha fatto si che le norme nazionali relative fossero sostituite
dalle norme comunitarie, (norme EN) pubblicate dal Comitato Europeo
di Normazione (CEN) .
Gli apparecchi di utilizzazione ed i loro accessori, in conformità
della direttiva CEE 90/396 devono essere realizzati in conformità
alle normative comunitarie e devono inoltre riportare impressa la
marcatura CE.
UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione"
La UNI 7129 è sicuramente la più importante norma di
installazione nazionale.
Nel 1972 fu pubblicata e recepita ai sensi della legge 1083 la prima
edizione della norma. Nel 1992 ne è stata invece emanata una
nuova edizione, attualmente in vigore, recepita e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) con il DM 21 Aprile
1993.
Nel dicembre 2001 l'UNI ha pubblicato il Testo Coordinato della norma
UNI 7129 " Impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione".
E' la terza edizione della norma, che sostituisce la UNI 7129:1992
e i relativi aggiornamenti A1:1995 e A2:1997, che sono stati accorpati
nel testo, così come le modifiche relative all'ex progetto
di norma CIG E01.08.923.0 che secondo le nuove procedure dell'UNI
non sono state emanate in un foglio di aggiornamento a sé stante,
ma direttamente inserite nel testo coordinato.
Questo criterio, tra l'altro suggerito dalle istituzioni, nel settore
dell'impiantistica a gas viene ritenuto di grande utilità per
chi usufruisce delle norme, in termini di facilità di lettura
e chiarezza di applicazione.
Sono state inoltre apportate alcune modifiche editoriali, laddove
il testo presentava qualche incertezza linguistica.
Tra le principali varianti introdotte, si segnala il punto 0 "Introduzione"
e una nuova appendice D "Bibliografia".
La nuova edizione della norma non rappresenta una revisione globale
della stessa bensì un suo riordino ed aggiornamento, limitatamente
a quanto sopra segnalato; ovviamente, non è stata ancora recepita
in GURI, in quanto tra la pubblicazione da parte dell'UNI e l'approvazione
da parte del Ministero (ed il conseguente recepimento in Guri), intercorrono
di solito, tempi procedurali non brevi .
La norma si applica agli impianti dotati di apparecchi con portata
termica nominale singola non maggiore di 35 kW.
La UNI 7129 si articola sostanzialmente in tre principali filoni di
trattazione:
- gli impianti interni
- la ventilazione dei locali
- l'evacuazione dei prodotti della combustione
Il
capitolo degli impianti interni comprende i materiali ammessi all'uso
per le tubazioni, per gli accessori, le modalità di installazione
delle tubazioni (in vista, sottotraccia o interrate e negli attraversamenti),
nonché le procedure per effettuare la prova di tenuta al termine
del lavoro.
Nello stesso capitolo vengono specificate anche le modalità
di installazione degli apparecchi e per la messa in servizio degli
stessi nonché le prescrizioni per la manutenzione dell'impianto.
Il capitolo della ventilazione dei locali, in cui gli apparecchi sono
installati, riporta le prescrizioni da adottare al fine di consentire
l'afflusso dell'aria comburente. Il capitolo è suddiviso in
tre principali paragrafi:
- la ventilazione naturale diretta
- la ventilazione naturale indiretta
- l'evacuazione dell'aria viziata
La ventilazione naturale diretta può essere conseguita, nel
modo più semplice, praticando una o più aperture nelle
pareti perimetrali esterne; le aperture devono essere protette con
idonee griglie. La superficie netta dei fori deve essere di 6 cm2
per ogni kW di portata termica installata, con un minimo di 100 cm2;
se le aperture vengono praticate in alto, la superficie minima richiesta
deve essere maggiorata del 50%.
Oltre a quanto sopraindicato, la norma prevede anche la possibilità
di ottenere la ventilazione diretta utilizzando appositi condotti,
singoli o collettivi, per l'adduzione dell'aria.
La ventilazione naturale indiretta si può ottenere invece da
un locale attiguo permanentemente ventilato con le modalità
sopraindicate.
Il passaggio di aria dal locale attiguo a quello da ventilare può
essere ottenuto realizzando un'apertura sulla porta di comunicazione
tra i due locali o maggiorando la fessura tra la porta ed il pavimento
per consentire il passaggio dell'aria; le sezioni si calcolano nello
stesso modo sopra citato.
Relativamente all'evacuazione dell'aria viziata, ad esempio nel caso
in cui il piano di cottura non disponga di una propria cappa per il
convogliamento all'esterno dei vapori, la norma prevede la possibilità
di utilizzare un elettroventilatore (aspiratore). In questo caso però
è necessario attenersi ad alcune ulteriori prescrizioni per
evitare che il ventilatore possa mettere in depressione il locale
dove è installato e così aspirare i prodotti della combustione
di altri apparecchi alimentati a gas.
Il capitolo dell'evacuazione dei prodotti della combustione risulta
abbastanza ampio e dettagliato; essendo ciò estremamente importante
ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone.
La norma a questo proposito specifica le caratteristiche dei canali
da fumo (collegamenti dall'apparecchio al camino o direttamente evacuanti
all'esterno) la pendenza minima, la lunghezza, il numero massimo ammissibile
di curve etc.
Un altro punto del capitolo riguarda le caratteristiche generali dei
camini e delle canne fumarie; per la precisione i camini sono considerati
al servizio di un solo apparecchio, o al massimo di due installati
nello stesso ambiente, mentre le canne fumarie servono fino a 6 apparecchi
installati in locali situati su diversi piani.
Nella prima edizione della norma (UNI 7129/72) era consentito che
le canne fumarie collettive ramificate potessero ricevere le evacuazioni
di 8+1 apparecchi.
Nel capitolo dell'evacuazione dei prodotti della combustione, la norma
contempla anche la possibilità dell'evacuazione diretta all'esterno,
il cosiddetto "scarico a parete".
Nei casi dove ciò è consentito, sono prescritte le distanze
di rispetto tra l'uscita dei fumi dal terminale e finestre, gronde,
balconi, tubazioni, dal piano di calpestio etc...
Più in particolare la norma prevede distanze differenti in
funzione della portata termica degli apparecchi e delle diverse caratteristiche
tecniche degli stessi (a tiraggio naturale o forzato).
Infine, il testo della norma è corredato da quattro appendici;
la prima riguarda il calcolo dei diametri delle tubazioni di un impianto
interno, la seconda riguarda gli schemi di installazione di apparecchi
di cottura secondo i vari metodi di evacuazione dei prodotti della
combustione, la terza le dimensioni interne di alcune tipi di camini
singoli e la quarta è dedicata alle citazioni bibliografiche.
UNI 10738 "Impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per
la verifica delle caratteristiche funzionali"
Il D.P.R. 218/98 ha introdotto l'obbligo di adeguare, entro il 31.12.1998,
gli impianti preesistenti all'entrata in vigore della Legge 46/90
(ossia quelli installati antecedentemente alla data del 13 marzo1990),
ai requisiti prescritti nell'art. 2 dello stesso decreto, indipendentemente
dall'evoluzione normativa relativa alla buona tecnica successivamente
al 1990.
La norma UNI 10738, ha lo scopo di fornire le linee guida per effettuare
la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas
per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Essa si
applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile
[sia gas naturale (metano), sia gas di petrolio liquefatto (GPL),
sia gas manifatturato], comprendenti apparecchi con singola portata
termica non maggiore di 35 kW (30 000 kcal/h) .
In particolare, la norma definisce, dal punto di vista tecnico, le
procedure per l'espletamento delle cinque verifiche fondamentali previste
dal già citato D.P.R. 218/98, ossia la verifica della ventilazione,
dell'aerazione dei locali, dell'efficienza dei sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione, della tenuta dell'impianto interno
di adduzione del gas combustibile e dell'esistenza e funzionalità
dei dispositivi di sorveglianza di fiamma.
E' altresì prescritto che i risultati delle verifiche debbano
essere riportati in un apposito documento, la cosiddetta scheda di
verifica conforme al modello riportato in appendice F, da redigersi
in duplice copia, una per il committente ed una per il dichiarante.
E' stata inoltre emessa un'"errata corrige", per rimediare
ad un errore nell'appendice F della norma.
UNI 7140 "Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili
non metallici per allacciamento"
La norma definisce le caratteristiche costruttive e le modalità
di prova dei vari tipi di tubo flessibile non metallico da impiegare
per l'allacciamento dei punti di alimentazione del gas con gli apparecchi
di utilizzazione di tipo domestico, a pressione di esercizio non maggiore
di 0,1 bar.
I tubi flessibili previsti dalla norma sono idonei all'impiego per
il convogliamento di gas combustibile della 1a, 2a e 3a famiglia,
la loro lunghezza non può essere maggiore di 1,5 mt, non possono
essere utilizzati per apparecchi da incasso, devono riportare la stampigliatura
che certifichi la marcatura e la data di scadenza.
UNI 9891 "Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete
continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e
similare".
La norma stabilisce i requisiti costruttivi, i requisiti dimensionali
ed i metodi di prova dei tubi flessibili di acciaio inossidabile a
parete continua. Si applica ai tubi flessibili destinati all'allacciamento
di apparecchi utilizzatori per uso domestico e similari, aventi portata
termica nominale non maggiore di 35 kW, alimentati a gas manifatturato,
gas naturale, gas di petrolio liquefatti a pressione di esercizio
non maggiore di 0,1 bar. Lunghezza massima ammissibile 2 mt.
UNI 7131 "Impianti a GPL per uso domestico non alimentati
da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio
e manutenzione"
La UNI 7131 stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL per uso domestico
e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione
e la sostituzione di bidoni di GPL impiegati presso le utenze servite.
Detti impianti possono essere alimentati o da un bidone di GPL singolo,
o da più bidoni di GPL fra loro collegati, o da un deposito
di GPL per uso domestico.
La norma si applica:
a) all'installazione o al rifacimento di impianti interni o di parte
di essi (vedere nota 1 );
b) all'installazione di apparecchi utilizzatori di portata termica
nominale Q n non maggiore di 35 kW (vedere nota 2);
c) alla ventilazione dei locali in cui gli apparecchi utilizzatori
sono installati;
d) all'evacuazione dei prodotti della combustione provenienti dagli
apparecchi utilizzatori;
e) alla prima installazione e alla sostituzione di bidoni di GPL singoli;
f) alla prima installazione e alla sostituzione di bidoni di GPL fra
loro collegati aventi capacità
complessiva non maggiore di 70 kg;
g) ai gruppi di regolazione per bidoni fra loro collegati.
LA NORMATIVA COMUNITARIA
La normazione del settore gas nell'ambito comunitario è affidata
al CEN (Comitato Europeo di Normazione), discendendo tale "delega"
da un accordo tra gli organi legislativi delle Comunità Europee
(CE) e le organizzazioni normative comunitarie (CEN, CENELEC ed ETSI).
In passato, gli organi legislativi comunitari procedevano all'emanazione
di direttive che prevedevano l' armonizzazione delle specifiche di
fabbricazione dei prodotti che presentavano aspetti di potenziale
pericolosità per gli utilizzatori o per l'ambiente, piuttosto
che degli obblighi di prestazione.
Ciò faceva si che il tenore delle direttive fosse di elevato
tenore tecnico, destinate esse com'erano a coprire in dettaglio le
pecularietà di ciascun tipo di prodotto.
Questo tipo di approccio, finiva con travisare lo scopo stesso delle
direttive, che lo ricordiamo, sono atti, che secondo il Trattato europeo
hanno la funzione di fissare un obiettivo, lasciando agli Stati membri
la scelta dei mezzi e della forma necessari al suo conseguimento.
Inoltre, la necessità di trovare un accordo comune su disposizioni
tecniche necessariamente dettagliate, richiedendo un notevole sforzo
per mediare le posizioni nazionali, rallentava sensibilmente i lavori,
sicché, una volta adottata la direttiva, spesso i contenuti
tecnici risultavano già inesorabilmente superati.
La Risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 7/5/1985,
dava l'avvio alla strategia detta del "Nuovo Approccio",
che attua una vera e propria rivoluzione nella libera circolazione,
delle merci e dei servizi nel mercato unico.
Una suddivisione nuova di competenze e responsabilità passa
a regolare i rapporti esistenti tra legislazione e normazione.
In questa nuova ottica, le istituzioni della Comunità si limitano
ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali a cui
devono rispondere i prodotti, in relazione alla sicurezza ed alla
salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente.
Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI - viene
delegato il compito di stabilire, mediante norme definite "armonizzate",
le specifiche tecniche, nonché i requisiti e metodi di prova
di cui gli operatori hanno bisogno per la progettazione e fabbricazione
di prodotti conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive.
Non dimenticando che tali norme sono pur sempre delle specifiche volontarie
e perciò non suscettibili di applicazione obbligatoria, esse
già dal loro primo apparire palesano il doppio vantaggio di
costituire "presunzione di conformità" ai requisiti
essenziali e di potere essere immediatamente utilizzate dopo l'adozione
ufficiale da parte degli organismi di normazione, senza che siano
più necessari la loro trasposizione e recepimento nelle direttive
e nella legislazione dei Paesi membri.
Altro elemento di novità in questo contesto, è l'introduzione
della "marcatura CE" dei prodotti, attestante il rispetto
dei "requisiti essenziali", per la loro libera commercializzazione
in tutti i paesi dell'Unione Europea.
In forza di ciò nessun Paese della Comunità può
oggi impedire la circolazione dei prodotti fabbricati secondo le prescrizioni
delle Direttive, salvo ricorrere alla "clausola di salvaguardia",
quando prodotti dichiarati conformi alle direttive, non soddisfino
i requisiti essenziali e presentino quindi un pericolo per la sicurezza
e la salute.
Ciò implica il ritiro dal mercato dagli Stati membri.
Esaurita la premessa, relativamente all'impiantistica del settore
gas citiamo di seguito alcune norme En recepite dall'Uni e già
esistenti nella versione in lingua italiana, che sono citate nella
sezione "Riferimenti normativi" della UNI 7129 - Terza edizione
- Dicembre 2001.
Di alcune di esse, con l'intento di far cosa utile, riportiamo un
breve sommario, delle altre, in appendice, solo la sigla ed il titolo.
UNI EN 331 "Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo
chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici"
La norma specifica i requisiti generali riguardanti la costruzione,
le prestazioni e la sicurezza dei rubinetti a sfera ed a maschio conico
con fondo chiuso. Precisa inoltre i metodi di prova ed i requisiti
di marcatura.Si applica ai rubinetti destinati agli impianti domestici
e commerciali che non sono interrati direttamente, posti all'interno
o all'esterno degli edifici, alimentati con gas della prima, seconda
e terza famiglia (come specificato nella UNI EN 437).
I diametri nominali dei rubinetti (DN) considerati dalla presente
norma europea sono i seguenti: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 e
50.
UNI EN 1775 "Trasporto e distribuzione di gas - Tubazioni
di gas negli edifici - Pressione massima di esercizio £ 5 bar
- Raccomandazioni funzionali"
La presente norma si applica a tubazioni con pressione massima di
esercizio minore o uguale a 5 bar. La norma si applica sia alle nuove
tubazioni sia alla sostituzione o ampliamento di tubazioni esistenti.
Tale norma elaborata dal Comitato tecnico CEN 234 " Trasporto
e distribuzione di gas ", porta non a caso per sottotitolo la
dicitura "Raccomandazioni funzionali"; deve pertanto essere
applicata tenendo conto delle disposizioni inerenti la progettazione
e la realizzazione di tubazioni di gas negli edifici emanati dalle
autorità comunali, regionali e nazionali dei singoli Paesi.
A varie riprese il Bureau Tecnique del CEN, in sue risoluzioni, (la
più importante nel contesto : BT 53/1998) ha esplicitato il
livello di applicabilità della norma e di altre del medesimo
comitato tecnico e a supporto del fatto che essa (e) non può
(possono) essere applicata (e) in contrasto con le legislazioni e/o
norme nazionali, ha pubblicato un rapporto tecnico, il CR 13737 "Implementation
Guide for functional standards prepared by CEN TC 234 - Gas Supply".
In tale rapporto nelle pagine nazionali dei paesi comunitari e di
quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (EFTA), sono riportati
i pertinenti riferimenti delle leggi e normative nazionali applicabili.
UNI EN 1057 "Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza
saldatura per acqua e gas nelle applicazione sanitarie e di riscaldamento"
La norma stabilisce i requisiti, i criteri di campionamento, i metodi
di prova e le condizioni di fornitura dei tubi di rame.Essa si applica
per i tubi rotondi di rame senza saldatura aventi un diametro esterno
da 6 mm fino a 267 mm compresi, destinati a:
- reti di distribuzione per acqua calda ed acqua fredda;
- impianti di riscaldamento ad acqua calda, compresi gli impianti
a pannelli radianti;
- distribuzione di combustibili domestici gassosi e liquidi;
- lo smaltimento di acqua di scarico sanitario.
Essa si applica anche per i tubi rotondi di rame senza saldatura destinati
ad essere preisolati prima di essere utilizzati per uno degli impieghi
sopra menzionati.
Norme per componenti e materiali di tenuta
Relativamente al gruppo di norme per componenti e materiali di tenuta
si deve indicare la UNI 8213 (dicembre 1987) "Depositi di gas
di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi di
capacità complessiva fino a 5 metri cubi. Progettazione, installazione
ed esercizio". E' una delle norme più datate ed è
in via di revisione, per allinearla alle disposizioni del Ministero
dell'Interno, relative alla prevenzione degli incendi. La UNI 9036
(novembre 1986) "Gruppi di misura con contatori volumetrici a
pareti deformabili con pressione di esercizio minori o uguali a 40
mbar. Prescrizioni di installazione", ha in corso di pubblicazione
un FA 1, per allineare i suoi dettami alle innovazioni tecnologiche.
Le norme UNI 10640 e 10641 (entrambe del giugno 1997, la seconda in
collaborazione con il CTI) riguardano la progettazione e la verifica
di tipi speciali di camini, per i quali il regolamento della Legge
46/90 richiede il progetto del termotecnico. Esse si collocano accanto
alle norme del UNI-CTI 9615 e UNI 9731 che trattano la progettazione
e la resistenza termica dei materiali dei camini normali. I titoli
delle suddette norme sono:
- UNI 10640 (giugno 1997) - "Canne fumarie collettive ramificate
per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale - Progettazione e verifica";
- UNI 10641 (giugno 1997) - "Canne fumarie collettive e camini
a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito
di combustione - Progettazione e verifica".
Ad esse va aggiunta l'importantissima norma UNI 10845 " Sistemi
per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi
alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione
ed intubamento ", pubblicata nel febbraio dell'anno corrente.
Sul tema della normativa europea sui camini, sono in corso nell'ambito
della direttiva sui prodotti da costruzione, (89/106 CEE) i lavori
del CEN/TC 166, la cui segreteria è affidata all'UNI e la presidenza
è italiana.
Norme per componenti per impianti a gas
Nel campo dei piccoli componenti per impianti a gas si collocano le
norme per i tubi flessibili, accessori di collegamento e materiali
di tenuta:
UNI 7140 (novembre 1993) e FA1 (aprile 1995) - "Apparecchi e
gas per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per allacciamento";
UNI 7141 (gennaio 1991) - "Apparecchi a gas per uso domestico.
Portagomma e fascette";
UNI 7431 (novembre 1975) - "Regolatori di pressione per gas di
petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico - Termini e definizioni";
UNI 7432 (novembre 1975) - "Regolatori di pressione per gas di
petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico - Prescrizioni di
sicurezza";
UNI 9891 (ottobre 1998) - "Tubi flessibili di acciaio inox a
parete continua per l'allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico
e similare;
UNI 9892 (dicembre 1991) - Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento
con valvole per bidoni di GPL. Prescrizioni di sicurezza".
UNI 10582 (dicembre 1996) - "Prodotti di gomma - Guarnizioni
di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento
di apparecchi a gas per uso domestico".
UNI EN 331 "Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso
a comando manuale, per impianti a gas negli edifici", di cui
sono partiti i lavori di aggiornamento.
UNI EN 751 (in tre parti) "Materiali di tenuta per giunzioni
metalliche filettate a contatto con gas della 1 a , 2 a e 3 a famiglia
e con acqua calda".
Infine una norma per grandi componenti è la UNI 10284 (dicembre
1993) - "Giunti isolanti monoblocco 10 < DN < 80; PN 16".
Norme "speciali"
Una categoria di norme che può essere definita "speciale"
comprende norme di vario tipo che non rientrano nelle classificazioni
precedenti: alcune riguardano la manutenzione, altre la determinazione
dei rendimenti e le predisposizioni per le operazioni relative, una
le verifiche delle caratteristiche funzionali degli impianti preesistenti
all'entrata in vigore della Legge 46/90.
Le norme speciali sono:
UNI 10389 (giugno 1994) - "Generatori di calore. Misurazione
in opera del rendimento di combustione", norma elaborata in collaborazione
con il CTI;
UNI 10435 (giugno 1995) - "Impianti di combustione alimentati
a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale
maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione";
UNI 10436 (giugno 1996) - "Caldaie a gas di portata termica nominale
non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione;
Le suddette sono finalizzate alle operazioni di manutenzione e controllo
del rendimento in opera previste nel DPR 412 del 26 agosto 1993.
UNI 10738 (maggio 1998) - "Impianti alimentati a gas combustibile
per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990- Linee
guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".
Quest'ultima norma, approvata con Decreto del Ministero dell'Industria,
pubblicato in G.U. il 29 dicembre 1998, ha fornito agli operatori
il dettaglio delle verifiche per il controllo degli impianti preesistenti
all'entrata in vigore della legge 46/90. La norma attua gli indirizzi
stabiliti dal DPR 218 del 13 maggio 1998. Essa è relativa unicamente
alla verifica della funzionalità dell'impianto controllato
e consente in caso di esito positivo dei controlli di rilasciare una
scheda attestante ciò. Le norme elencate, afferenti la Legge
46/90, non sono state tutte approvate ai sensi della Legge 1083 del
6 dicembre 1971. Questo è il caso di tutte le pubblicazioni
successive al primo semestre del 1995, con la sola eccezione, della
UNI 10738. Si verifica così il caso che per alcune norme il
riferimento alla Legge 1083 è alle prime edizioni, già
sostituite ed è a queste che si deve riferire la Magistratura,
creando non pochi problemi interpretativi. Si sta cercando di porre
rimedio a questa situazione e la situazione dovrebbe sbloccarsi al
più presto con la pubblicazione del 19° decreto ministeriale
di approvazione. Rimane da ricordare la Guida per la compilazione
degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità.
La guida presentata alla fiera Expocomfort del 1998 contiene una dettagliata
informazione sui materiali e sui prodotti da indicare negli allegati
e si è rivelata subito un utile strumento; purtroppo la rapida
evoluzione normativa ha già reso necessario un aggiornamento
dei riferimenti contenuti nel testo, necessità peraltro riscontrabile
anche per diverse altre norme. Altri progetti sono in corso di preparazione
presso le Commissioni del CIG: per il maggiore stadio di avanzamento
citiamo solo il progetto relativo all'installazione delle caldaie
a condensazione e quello per i nastri radianti. La legislazione tecnica
nazionale si è aggiornata prendendo atto dei nuovi indirizzi
normativi e di certificazione del 1990: la circolare 68 del Ministero
dell'Interno è stata sostituita dal decreto del 12 aprile 1996
che detta le prescrizioni antincendio per gli impianti a gas di portata
termica maggiore di 35 kW. Rispetto alla vecchia circolare 68 il decreto
ha definito, ampliandolo, il campo di applicazione, include inoltre
gli impianti alimentati a GPL e fa riferimento all'obbligo della marcatura
CE sugli apparecchi.
1 La parte di impianto compresa tra la valvola
di intercettazione generale posta in uscita da un deposito per uso
domestico ed il punto di inizio dell'impianto interno è trattata
nelle UNI 9860, UNI 8827 e UNI 9036.
2
Per l'installazione di apparecchi utilizzatori aventi portata termica
nominale Q n maggiore di 35 kW, nonché per la ventilazione
dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione relativi
a detti