

01-
Come posso individuare se ci sono
perdite consistenti di gas metano nella
mia abitazione?
Le eventuali perdite di gas metano nelle
abitazioni sono riscontrabili immediatamente
dal caratteristico "odore" del
combustibile gassoso, infatti la Legge 1083
del 1971 impone l'odorizzazione dei combustibili
che non abbiano di per se odori caratteristici
mediante l'aggiunta di sostanze idonee in
grado di rilevare la presenza di gas negli
ambienti, ma anche all'aperto, in quantità
pericolosa per esplosività e per
tossicità.In caso di presunta rilevazione
fuga di gas e di perplessità, e auspicabile
l'immediato intervento di un installatore
abilitato (Idraulico) che in ausilio a idonee
apparecchiature di rilevamento fughe di
gas possa localizzare la perdita del combustibile.E'
consigliabile, ad avvenuta rilevazione di
fuga di gas in ambienti, areare immediatamente
i locali ed evitare l'accensione di fiamme
libere o apparecchiature elettriche.

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02-
E
se la rilevazione della fuga è localizzata
in strada e/o a monte?
In questo caso è possibile richiedere
al nostro recapito telefonico di "Pronto
intervento" 24 ore Tel. 035.249933-
un sopralluogo di verifica da parte di nostro
personale tecnico incaricato.

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03-
E' vero che nelle condotte del metano le
aziende distributrici immettono aria?
Tale affermazione si e' consolidata negli
anni tra le varie generazioni ma, vi assicuriamo
che le aziende distributrici non rischiano
eventuali introiti economici penalizzando
la sicurezza dei propri clienti. Inoltre
eventuali presenze d'aria e o gas inerti
non infiammabili, non sarebbero in grado
di alimentare regolarmente nessun apparecchio
funzionante a gas metano, compromettendo
la continuità del servizio reso,
costringendo la stessa azienda a perpetui
interventi di reperibilità ed assistenza
gratuita al cliente, limitando magari anche
i potenziali incrementi d'utenza e di vendita.

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04-
Quanti tipi di gas sono distribuiti in Italia?
Nel nostro Paese sono essenzialmente distribuiti
gas appartenenti a tre famiglie:
-prima famiglia, gas manifatturato o di
città che, quasi ovunque sono in
sostituzione con i gas della seconda famiglia
-seconda famiglia, gas naturali (da noi
si distribuisce il metano-CH4- che appartiene
al gruppo H, cioè ad alto potere
calorifico)
-terza famiglia, gas di petrolio liquefatto
(GPL) comunemente distribuiti in bombole
oppure in serbatoi, ed in limitate circostanze
in modeste reti canalizzate.

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05-
Ogni apparecchio è idoneo con i diversi
tipi di gas?
Alcuni apparecchi possono essere idonei
a più di una famiglia di gas, ma
in ogni caso richiedono modifiche tecniche
da effettuare da parte di personale specializzato
ed autorizzato.

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06-
Cosa devo fare quando decido di acquistare
un apparecchio a gas?
Al momento dell'acquisto accertatevi che
l'apparecchio sia stato controllato e certificato
da enti esterni al produttore e, da loro
opportunamente marchiato.La direttiva CEE
90/396 prescrive che gli apparecchi a gas
siano conformi alle norme nazionali che
a loro volta recepiscono le norme europee
, dove su tali apparecchi deve essere apposta
la marcatura "CE" che ne consente
la vendita e l'impiego nei vari paesi dell'Unione
Europea.

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07-
E' vero che il monossido di carbonio (CO)
è inavvertibile e inodore?
Il monossido di carbonio, detto anche "Killer
silenzioso" costituisce la causa principale
degli incidenti domestici proprio perché
inodore, incolore,silenzioso ma pericolosamente
tossico.

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08-
Quali sono le condizioni favorevoli alla
formazione del monossido di carbonio?
Le condizioni più frequenti per la
formazione e relativa diffusione del monossido
di carbonio sono fondamentalmente le seguenti:
-la combustione avviene in un locale insufficientemente
aerato
-cattivo e/o erroneo funzionamento del sistema
scarico fumi
-malfunzionamento dell'apparecchio per scarsa
o nulla manutenzione
-manomissioni all'impianto da parte di personale
non qualificato

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09-
E' utile effettuare la manutenzione della
caldaia, anche se funziona regolarmente?
Tale operazione più che altro è
una buona abitudine a favore della Vostra
incolumità, inoltre si rammenta l'esistenza
di alcune normative di merito (L.10/91-
L' 46/90- D.P.R. 412/93- D.P.R. 551/99-)
che impongono la manutenzione annuale di
tali apparecchiature, da parte di personale
abilitato e in possesso dei requisiti tecnico
professionali attestati da un certificato
rilasciato dalle Camere di Commercio e dalle
Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

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10-
Da che cosa è determinato il prezzo
del gas metano all'utente/cliente?
Il prezzo del gas naturale, cioè
del gas metano è determinato dalla
somma delle seguenti componenti:
a)il costo relativo alla attività
di distribuzione mediante la rete di metanodotti
urbani;b) il costo del trasporto nazionale
e dello stoccaggio;c) il costo della materia
prima;d) il costo relativo alla attività
di vendita. I criteri per la determinazione
delle condizioni economiche di fornitura
del gas metano sono regolamentati dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas.
-le imposte e cioè: Imposta Erariale
di consumo, Imposta Regionale ed I.V.A.
(Imposta sul Valore Aggiunto).
Le tariffe, per la parte costituita dal
costo della materia prima, sono soggette
a variazioni trimestrali rapportate all'andamento
dei prezzi del petrolio sul mercato internazionale,
nonché al valore del gasolio del
BTZ. Le variazioni sono calcolate e determinate
dall'Autorità per l'Energia Elettrica
e il Gas, che ne cura la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Le imposte vengono
variate con provvedimenti degli Organismi
Istituzionali preposti (Parlamento, Governo
o Regioni) per l'Imposta di sua competenza.Dalle
variazioni delle tariffe e delle Imposte
viene puntualmente data notizia agli Utenti
con appositi messaggi riportati nelle fatture.

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11-
Quali sono le tariffe e da chi sono determinate?
Le tariffe sono codificate essenzialmente
su due criteri:
a) Figure dell'utilizzatore del gas metano
che può essere:
-un Privato che l'utilizza nella propria
abitazione unifamiliare;
-un Impresa, un Professionista, un Ente
che lo utilizzano nell'esercizio delle loro
attività, oppure un condominio di
unità immobiliare.
b) Utilizzo effettivo del gas effettuato
da parte dei Privati nelle proprie abitazioni
unifamiliari.
Le tariffe attualmente previste sono le
seguenti:
-Tariffa T1 per l'utilizzo da parte di un
Utente quale Privato nella propria abitazione
unifamiliare per la cottura cibi e la produzione
di acqua calda per usi igienici;
-Tariffa T2 per l'utilizzo da parte di un
Utente quale Privato nella propria abitazione
unifamiliare per la cottura cibi e la produzione
di acqua calda per usi igienici;
-Tariffa T3 per tutti gli altri usi diversi
da quelli previsti per la Tariffa T1 e T2.
Le tariffe sono determinate sulla scorta
di specifiche deliberazioni dell'Autorità
per l'Energia elettrica e il gas, la quale
ne riscontra l'esattezza e la puntuale applicazione.

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12-
Che cosa è l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas?
L'Autorità per l'energia elettrica
e il gas è un'autorità indipendente
istituita con la legge 14 novembre 1995,
n. 481 con funzioni di regolazione e di
controllo dei settori dell'energia elettrica
e del gas.Un'autorità indipendente
è un'amministrazione pubblica che
prende le proprie decisioni in base alla
legge istitutiva e ai propri procedimenti
e regolamenti con elevato grado di autonomia
nei propri giudizi e valutazioni rispetto
all'esecutivo. I poteri di regolazione settoriale
fanno riferimento alla determinazione delle
tariffe, dei livelli di qualità dei
servizi e delle condizioni tecnico-economiche
di accesso e interconnessione alle reti,
in servizi in cui il mercato non sarebbe
in grado di garantire l'interesse di utenti
e consumatori a causa di vincoli tecnici,
legali o altre restrizioni che limitano
il normale funzionamento dei meccanismi
concorrenziali.

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13-
Quanto costa il noleggio del contatore?
(Quota fissa)
Le quote fisse, quale componente della Tariffa
e quindi del prezzo del gas, erano fino
agli anni settanta denominate "Nolo
contatore".
Con la delibera n. 237/00, l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas ha
definito i criteri per la determinazione
delle tariffe per l’attività
di distribuzione del gas, attività
che comprende anche l’attività
di misura e gestione del contatore.Pertanto
il noleggio del contatore è una componente
della tariffa di distribuzione (che a sua
volta è una componente del prezzo
del gas).

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14-
E' vero che esistono categorie d'uso del
gas metano soggetti ad imposta agevolata/ridotta?
Si, e' vero.Gli usi del gas metano assoggettati
a minore imposta di consumo sono i seguenti:
- Uso Industriale - Artigianale - Alberghiero
- Ristorazione - Agricolo.
- Uso per impianti sportivi adibiti esclusivamente
ad attività dilettantistiche e gestiti
non a scopo di lucro.
- Uso per impianti sportivi e/o nelle attività
ricettive svolte da Istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti.

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15-
E' vero che le imposte sul prezzo del gas
sono elevate?
Effettivamente la componente fiscale sul
gas metano raggiunge anche punte del 50
per cento, del prezzo finale all' utilizzatore
Privato.D'altronde anche le Imposte che
gravano sul gasolio per riscaldamento, sul
gasolio e sulle benzine per autotrazione
superano abbondantemente il 50 % del costo
finale, come avviene in quasi tutti gli
altri Paesi Europei.Le imposte che gravano
sul gas metano sono le seguenti:
1)IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO
Per l'applicazione dell'imposta sono previste
due fasce geografiche, una comprendente
i Comuni ubicati nella così detta
"area del Mezzogiorno" e l'altra
comprende tutti gli altri Comuni. In quest'ultima
area l'imposta è più elevata.
Nell'ambito di ognuna di dette aree, l'imposta
è calcolata per tipologia di utilizzo.Si
evidenziano qui di seguito le misure dell'imposta
erariale di consumo vigenti nell'area geografica,
escluso il Mezzogiorno, nella quale opera
la Metano Nord S.p.A., in vigore dal 1°
gennaio 2004:
METANO PER USI CIVILI
-per uso cottura cibi e produzione acqua
calda di cui alla tariffa del gas T1= €/mc.0,040000
-per uso riscaldamento individuale, di cui
alla tariffa del gas T2:
fino a mc. 250 all'anno = €/mc. 0,040000
per quantitativi eccedenti i 250 mc. Anno=
€/mc.0,173200
-per altri usi civili = €/mc. 0,173200
METANO PER USI INDUSTRIALI ed assimilati
di cui è detto in altro punto
-aliquota di= €/mc.0,012498
Le aliquote suddette potranno essere confermate
oppure subire delle variazioni con provvedimenti
degli Organismi Istituzionali preposti.
2)IMPOSTA REGIONALE
Le aliquote dell'Imposta Regionale, più
compiutamente denominata Addizionale Regionale
all'imposta di consumo sul gas metano, prevista
dal Decreto Legislativo N.. 398 del 1991,
tra un minimo di 10 lire ed un massimo di
50 lire al metro cubo, vengono stabilite
dalle singole Regioni con propria legge.La
Regione Lombardia, nel cui territorio sono
ubicati tutti i Comuni nei quali la Metano
Nord S.p.A., esercita la distribuzione del
gas metano, ha deliberato l’inesigibilità
dell’Addizionale Regionale (Legge
Regionale n. 27 del 19/12/2001).
3)I.V.A. - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
La base imponibile sulla quale viene calcolata
l'I.V.A. è costituita dal prezzo
del gas (tariffa proporzionale e quota fissa)
e dagli ammontare dell'imposta erariale
di consumo e dell'imposta regionale.Le aliquote
dell'I.V.A. previste sono le seguenti:
a) aliquota del 10 % sui prelevamenti ai
quali compete la Tariffa T1 e cioè
cottura cibi e produzione acqua calda per
usi igienici, come previsto al punto 127
bis della tabella A, parte III, allegata
al D.P.R. N.. 633/1972 e successive modificazioni;
b) aliquota del 10 % sui prelevamenti effettuati
dalle imprese estrattive e manifatturiere,
comprese le imprese poligrafiche ed editoriali,
come previsto al punto 103 della tabella
A, parte III allegata al D.P.R. Nr. 633/1972;
c) aliquota del 20% su tutti gli altri prelevamenti.

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16-
E' esatto calcolare l'I.V.A. anche sulle
imposte di consumo?
Liquidare l'I.V.A. anche sulle imposte di
consumo (imposta erariale di consumo ed
imposta Regionale) e quindi imposta su altre
imposte, è esatto, anche se può
apparire anomalo.L'obbligazione di comprendere
le imposte di consumo nella base imponibile
da assoggettare ad I.V.A., è prevista
dall'art. 13 del D.P.R. 26.10.1972, Nr.
633 (legge sull'I.V.A.) e successive modificazioni,
il quale articolo prevede che "la base
imponibile delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi è costituita
dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le
condizioni contrattuali, compresi gli oneri
e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti
o altri oneri verso terzi accollati al cessionario
o al committente".Le imposte di consumo
sul gas metano sono dovute dalle imprese
distributrici del gas, con diritto di rivalsa
nei confronti degli Utenti utilizzatori
del gas.Il dettato del concorso delle imposte
di consumo alla formazione della base imponibile
I.V.A. e quindi il loro assoggettamento
ad I.V.A., è stato ripetutamente
ribadito dal Ministero delle Finanze con
proprie risoluzioni tra cui citiamo la Nr.
363270 del 16.11.1977 e la Nr. 350586 del
16.03.1982. La norma è stata inoltre
ribadita dall'art. 43, comma 1, del D.L.
30.08.1993, Nr. 331 convertito con la Legge
29.10.1993, Nr. 427.La disciplina recata
in materia di determinazione della base
imponibile dell'I.V.A. dell'art. 13 del
D.P.R. 633/1972, sopra evidenziata, è
in linea con l'articolo 11 della Sesta Direttiva
Comunitaria in materia di armonizzazione
dell'I.V.A., Nr. 77/388/CEE del 17.05.1977,
il quale dispone in modo specifico che:
"nella base imponibile I.V.A. debbono
essere comprese le imposte, i dazi, le tasse
ed i prelievi".

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17-
Per un utente privato che utilizza il gas
nella propria abitazione unifamiliare è
possibile avere l'applicazione della tariffa
T2 per il periodo invernale e della T1 per
il periodo estivo?
Dopo aver preso atto che le norme legislative
vigenti prevedono una fiscalità (Imposta
Erariale di Consumo, Imposta Regionale ed
I.V.A.) più elevata per gli Utenti
ai quali compete la Tariffa T2, rispetto
a quelli cui compete la Tariffa T1, si rileva
che alcuni Utenti che utilizzano il gas
per il riscaldamento individuale e la cottura
cibi e produzione di acqua calda per usi
igienici, ai quali è attribuita la
Tariffa T2, chiedono se è possibile
ottenere per il periodo estivo l'applicazione
della Tariffa T1, in considerazione del
fatto che nel periodo estivo chiaramente
il gas viene utilizzato per la sola cottura
cibi e produzione dell'acqua calda.La richiesta
tende ovviamente a sopportare una fiscalità
più attenuata nel periodo estivo,
corrispondente a quella gravante sugli altri
Utenti ai quali compete la Tariffa T1 per
l'intero anno in quanto non utilizzano mai
il gas per riscaldamento dalla propria abitazione.Al
riguardo, pur riconoscendo una certa logicità
nel ragionamento di tali Utenti, si fa presente
che per poter applicare la Tariffa T1 e
conseguente fiscalità più
attenuata nel periodo nel quale non si utilizza
il riscaldamento dovrebbero essere emanate
apposite disposizioni legislative in merito,
in quanto il tipo di utenza (T2 oppure T1)
basato sull'utilizzo del gas è unico
e permanente nel corso dell'anno e non stagionale.In
tal senso si è espressa anche la
Coste Costituzionale con sentenza Nr. 142
in data 1-6 aprile 1993, pubblicata nella
G.U. 1ª serie speciale Nr. 16 del 14.04.1993,
in merito alla questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal Giudice Conciliatore
di Latina.Con risoluzione del 29/04/2003
n. 97, l’Agenzia delle Entrate ha
confermato che il gas metano utilizzato
per usi domestici promiscui è soggetto
all’aliquota I.V.A. ordinaria.

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18-
Quali sono essenzialmente i vantaggi per
l'utente che decide di utilizzare il gas
metano?
Il metano è sempre disponibile,perché
è distribuito dall'azienda costantemente
tutto l'anno mediante la propria rete di
metanodotti interrati, invisibili ma efficienti.Non
necessita di scorte da parte dell'utente
e/o di fastidiosi serbatoi in giardino.Il
metano ha un potere calorifico garantito
su scala nazionale da parte della SNAM.A
parità di calore fornito, il metano
costa meno di altri combustibili, e le relative
spese di manutenzione impianto interno sono
inferiori.Il metano, non produce anidride
solforosa , polveri o altri residui pericolosi,
dunque molto rispettoso dell'ambiente.Il
metano consumato non si paga in anticipo
ma, successivamente ad avvenuto consumo,
nonché dilazionato in diversi periodi
annuali, permettendo all'utente di controllare
i propri consumi con una semplice lettura
del proprio contatore;L'eventuale trasformazione
a gas metano del vostro impianto è
la migliore opportunità per l'adeguamento
dello stesso alle recenti normative di sicurezza
emanate dagli organi istituzionali a favore
della vostra salute e della qualità
della vita.

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19-
A seguito della liberalizzazione sono nate
due nuove figure, il distributore ed il
venditore: chi è , cosa fa il distributore
?
Il distributore, che opera sul territorio
in regime di monopolio legale (ottiene la
concessione dall’ente locale), gestisce
la rete di distribuzione e provvede, per
conto del cliente finale o del venditore,
ad allacciare il cliente alla rete del gas,
e a fare per conto del cliente o del venditore
tutte quelle operazioni che sono connesse
alla gestione dell’impianto del gas
fino al contatore (attivazione e disattivazione
della fornitura, spostamenti di contatori
ecc).
Il distributore può anche rifiutare
l’allacciamento al cliente se il suo
impianto interno (la parte di impianto che
collega il contatore con le apparecchiature
di utilizzo del cliente) non è in
regola con le norme di sicurezza.
Il distributore è anche responsabile
delle attività di misura (posa, manutenzione,
verifica e lettura periodica del contatore
del cliente).

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20-
Chi è, cosa fa il venditore ?
Il venditore acquista il gas all’ingrosso
e lo vende al cliente finale. Per far arrivare
il gas acquistato al cliente finale il venditore
ha la necessità di farlo trasportare
sulle reti di trasporto nazionale e regionale
(reti di trasporto) e locali (le reti di
distribuzione) e quindi, oltre a sostenere
il costo di acquisto del gas, il venditore
paga al gestore delle reti di trasporto
l’uso della rete e delle altre infrastrutture
secondo una tariffa che è fissata
dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si proporrà
al cliente per fornirgli il gas, ed è
il soggetto con cui il cliente stipulerà
il contratto per l’acquisto di gas.
Il venditore potrà anche tenere,
per conto del cliente, i rapporti con il
distributore per tutte quelle attività
che sono connesse agli allacciamenti o ai
lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.

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21-
Il cliente avrà rapporti solo con
il venditore o anche con il distributore?
Il cliente avrà rapporti prevalentemente
con il venditore che è il soggetto
con cui stipulerà il contratto per
l’acquisto di gas e che effettuerà
tutte le operazioni previste dalle clausole
contrattuali ivi compresa l’emissione
periodica delle bollette. Tuttavia il cliente
potrà eventualmente avvalersi della
facoltà di contattare direttamente
il distributore per le operazioni di sua
competenza.

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22-
Se sono un nuovo cliente a chi devo chiedere
di essere allacciato alla rete?
La richiesta di allacciamento potrà
essere rivolta al venditore, che provvederà
a inoltrarla al distributore.
La richiesta potrà anche essere rivolta
direttamente al distributore nel caso in
cui i due soggetti vogliano gestire separatamente
il rapporto con il cliente, o nel caso in
cui lo stesso cliente preferisca gestire
i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi
direttamente al soggetto che gestisce l’operazione
di allaccio).

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23-
I costi connessi all’allacciamento
da chi sono determinati? Sono uguali per
tutti?
Per quanto concerne i costi di allacciamento
la situazione non viene modificata dall’avvento
della liberalizzazione della vendita.
Infatti questi sono, come prima, stabiliti
dal distributore in accordo con l’ente
locale concedente, all’interno della
convenzione o del contratto di servizio
che i due soggetti sottoscrivono.
I costi di allacciamento possono pertanto
differire da distributore a distributore,
ma potranno anche essere differenti i costi
che uno stesso distributore applica ai clienti
finali di zone diverse.

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24-
Ho deciso di trasformare a metano il mio
impianto, che cosa devo fare?
Recarsi presso i nostri uffici di zona a
Lei più comodo, (vedasi gli indirizzi
e gli orari di apertura presenti nel sito
Web sezione SEDI)e successivamente il nostro
personale incaricato Le potrà offrire
tutta la necessaria assistenza per localizzare
il punto di fornitura, formulare un preventivo
economico, esaudire ogni Sua perplessità
in ordine alla nuova fornitura.

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