01-
Può il distributore apportare modifiche
alla modulistica allegata alla delibera
40/04 (Allegati A, B, C, D ed E)?
Premesso che la modulistica deve essere
compilata esclusivamente dal distributore,
dal cliente finale e dall'installatore,
ciascuno per le parti di propria competenza
(il venditore si limita alla mera trasmissione),
la modulistica allegata alla delibera 40/04
(Allegati A, B, C, D ed E) non deve essere
modificata. Il distributore può comunque
predisporre un altro campo (ad esempio un
ulteriore codice per la gestione interna
della pratica, diverso dal codice univoco
con cui il distributore identifica la richiesta
di attivazione della fornitura) purché
sia chiaro che la sua compilazione è
riservata al distributore medesimo.
02-
Il distributore è tenuto a rilasciare
copia della documentazione relativa al suo
impianto al cliente che ne faccia richiesta
(articolo 12 comma 1). Di quale documentazione
si tratta?
Il distributore è tenuto a conservare
per almeno 12 anni tutta la documentazione
necessaria per assicurare la veridicità
delle informazioni e dei dati registrati
(articolo 10, comma 1, lettera c) ). È
quindi possibile che un cliente finale,
che abbia smarrito del tutto o in parte
la propria copia della documentazione trasmessa
a suo tempo al distributore per l'accertamento
ai sensi della deliberazione n. 40/04, si
rivolga al distributore medesimo per averne
una fotocopia; per questo servizio, che
non ha carattere di urgenza, il distributore
potrà richiedere il pagamento di
un congruo corrispettivo.
03-
Quali sono i titoli di studio previsti dall'art.
3) lettere a) o b) della legge n. 46/90,
richiesti al personale dipendente del distributore
che effettua gli accertamenti? È
necessario, per il personale non in possesso
di laurea, anche un anno di inserimento
presso una ditta del settore?
I titoli di studio individuati dal Ministero
dell'Industria Commercio e Artigianato (ora
Ministero delle Attività Produttive),
sentito il Ministero della Pubblica Istruzione
(ora Ministero dell'Istruzione e dell'Università),
sono - per quanto concerne gli impianti
a gas, come individuati dall'art. 1, lettera
e), della legge n. 46/90 - i seguenti:
· laurea in ingegneria o in chimica
industriale (compresa "laurea breve");
· diploma di perito industriale negli
indirizzi: costruzioni aeronautiche, edilizia,
fisica industriale, industrie metalmeccaniche,
industria mineraria, industria navalmeccanica,
meccanica, meccanica di precisione, termotecnica,
chimica industriale, industria tintoria,
materie plastiche, metallurgia;
· diploma di maturità professionale
negli indirizzi: tecnico delle industrie
meccaniche;
· diploma di qualifica professionale
negli indirizzi: installatore di impianti
idrotermosanitari, installatore di impianti
termici e idraulici.
La competenza nell'individuare altri titoli
di studio idonei è comunque del Ministero
delle Attività Produttive, cui ci
si deve rivolgere per gli opportuni chiarimenti.
Non è richiesto alcun periodo di
inserimento presso una ditta del settore
in quanto l'accertatore non esegue lavori
sull'impianto, ma esprime una valutazione
sulla documentazione ad esso relativa, alla
stessa stregua del professionista esterno
iscritto negli elenchi di cui al D.M. 6
aprile 2000, al quale infatti non è
richiesto tale periodo.
04-
Su quali parti della documentazione presentata
dal cliente finale per l'accertamento devono
essere apposti timbro, data e firma dell'accertatore,
nonché esito dell'accertamento? Quali
modalità di trasmissione e conservazione
della documentazione deve adottare il distributore?
Il distributore può concordare con
gli accertatori una procedura univoca relativa
all'apposizione di timbro, firma, data ed
esito, anche utilizzando un apposito modulo
da allegare alla documentazione o indicando
quale parte della stessa è riservata
a tale scopo; in ogni caso l'accertatore
deve garantirsi contro ogni possibile contestazione
relativa alla documentazione sottoposta
ad accertamento, sia da parte del distributore
che da parte del cliente finale; è
quindi opportuno che l'accertatore apponga
almeno una sigla su tutte le parti della
documentazione che gli sono state fornite
dal distributore, e ne tenga copia cartacea
o su supporto informatico. Per quanto concerne
modalità di trasmissione e conservazione
della documentazione, utilizzo di firma
elettronica, ecc., vale quanto riconosciuto
e consentito dalla legislazione vigente
in materia.
05-
Perché gli accertamenti non sono
stati estesi anche ad impianti alimentati
con gas non di rete, quali ad esempio il
GPL fornito in bombole o in serbatoi, potenzialmente
altrettanto pericolosi ai fini della pubblica
incolumità?
Perché tali impianti non fanno parte
delle attività soggette alla regolazione
dell'Autorità; essi sono comunque
soggetti, così come quelli alimentati
a gas di rete, alle vigenti leggi sulla
sicurezza nell'uso del gas combustibile
- come ad esempio le leggi n. 1083/71 e
n. 46/90.
06-
Perché è stata introdotta
la figura dell'accertatore quando sono già
previste dalla vigente legislazione le due
analoghe figure del verificatore ai sensi
della legge 46/90 e del controllore ai sensi
della legge 10/91
Le verifiche ai sensi della legge 46/90
sugli impianti a gas sono state effettuate
solo in pochi Comuni; i controlli ai sensi
della legge 10/91 sono invece più
diffusi, ma riguardano solo una parte degli
impianti a gas (vengono condotti solo in
presenza di un impianto di riscaldamento
autonomo o centralizzato, o di un impianto
centralizzato per la produzione di acqua
calda sanitaria) ed essendo finalizzati
al risparmio energetico e all'uso razionale
dell'energia, non alla sicurezza, non è
prescritta una specifica competenza in materia
sicurezza da parte di chi li conduce.
07-
In che modo il cliente finale, e gli operatori
che hanno eseguito lavori su suo incarico,
possono ricorrere contro l'esito negativo
di un accertamento, a loro giudizio ingiustificato?
Il distributore, nel comunicare al cliente
finale l'esito negativo dell'accertamento,
è tenuto a indicare quali regole
o norme tecniche non sono state osservate
da chi ha eseguito i lavori. Il cliente
finale ha quindi modo in prima persona o
facendo intervenire il progettista, l'installatore
o il manutentore, di contestare la valutazione
effettuata dall'accertatore, rivolgendosi
- nel caso in cui non sia convinto delle
spiegazioni fornitegli e permangano divergenze
sull'interpretazione di una norma - al Comitato
Italiano Gas, organismo ufficialmente riconosciuto
competente.
08-
Quando l'impianto viene installato in due
fasi successive, ad esempio con un primo
installatore che posa le tubazioni e redige
la relativa dichiarazione di conformità,
e un secondo installatore che, a fornitura
non ancora attivata, collega gli apparecchi
alle tubazioni stesse e predispone la propria
dichiarazione di conformità, facendo
riferimento alla prima per quanto concerne
la compatibilità del suo intervento
sull'impianto esistente, quale documentazione
deve essere fornita al distributore per
l'accertamento in occasione dell'attivazione
della fornitura?
L'impianto a cui si deve attivare la fornitura
è da considerarsi in ogni caso nuovo;
occorre quindi accertare che tanto il lavoro
del primo installatore che quello del secondo
siano conformi alle norme; pertanto dovranno
essere presentate al distributore per l'accertamento
la prima dichiarazione di conformità
e il modulo B completa degli allegati obbligatori
della seconda dichiarazione di conformità,
che verrà rilasciata dal secondo
installatore solo dopo che la fornitura
sarà stata attivata e i controlli
di sicurezza e funzionalità sugli
apparecchi sarannno stati effettuati con
esito positivo. Nel corso dell'accertamento
si porrà particolare attenzione anche
all'effettiva compatibilità delle
due documentazioni presentate. Ai fini della
copertura del costo, viene riconosciuto
un solo accertamento sull'intera documentazione.
09-
Cosa accade se l'installatore, dopo che
la fornitura di gas è stata attivata,
effettua le prove di sicurezza e funzionalità
ottenendo un esito negativo?
A seguito dell'attivazione della fornitura,
l'installatore ha la possibilità
di eliminare le condizioni che non consentono
di giudicare sicuro e funzionale l'impianto
stesso e/o gli apparecchi ad esso collegati.
Se l'esito positivo viene ottenuto con un
intervento tale da comportare modifiche
e/o integrazioni alla documentazione tecnica
precedentemente consegnata al distributore
(allegati alla dichiarazione di conformità),
l'installatore consegnerà al cliente
finale, unitamente alla dichiarazione di
conformità, due copie degli allegati
integrativi e/o sostitutivi di quelli già
predisposti, indicando - nel caso di documenti
sostitutivi - quali fra quelli precedentemente
consegnati va eliminato. Una copia resta
al cliente finale per la propria dichiarazione
di conformità, l'altra viene fatta
pervenire dal cliente finale al distributore,
unitamente alle istruzioni di integrazione
e/o sostituzione; tale documentazione non
viene sottoposta ad accertamento.
10-
Come è possibile, per il distributore,
assicurarsi dell'assenza di incompatibilità
per gli accertatori interni o esterni?
All'atto dell'assegnazione dell'incarico
ad accertatori esterni, il distributore
può inserire nel contratto una clausola
relativa al rispetto di quanto previsto
dalla delibera 40/04 in materia di incompatibilità
e delle relative conseguenze in caso di
violazione; per quanto riguarda il personale
interno, trattandosi di dipendenti dell'azienda,
la suddetta clausola può essere inserita
nell'ordine di servizio o nella lettera
di incarico.
11-
Su quali dati si deve basare la determinazione
della portata termica complessiva di un
impianto nuovo sottoposto ad accertamento,
e quindi del relativo onere a carico del
richiedente la fornitura?
Il distributore definisce la tipologia di
impianto esclusivamente sulla base dei dati
che gli vengono messi a disposizione dal
richiedente la fornitura; in questo caso
gli allegati alla dichiarazione di conformità
che vengono forniti unitamente al modulo
B o D di cui alla deliberazione n. 40/04.
12-
Il distributore, nello svolgimento delle
attività previste dalla deliberazione
dell'Autorità n. 40/04, può
accettare copia di un certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico professionali (allegato
obbligatorio alla dichiarazione di conformità)
anche qualora fossero già decorsi
i termini di validità del certificato
medesimo?
Il distributore, ai fini dello svolgimento
delle attività previste dalla deliberazione
dell'Autorità n. 40/04, accetta copia
del certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico professionali, anche qualora fossero
già decorsi i termini di validità
del certificato medesimo, purché
il titolare o il legale rappresentante della
ditta installatrice dichiari, in calce a
detta copia del certificato, che quanto
indicato nella copia del certificato alla
data della dichiarazione medesima non è
variato.
13-
Qualora il distributore intenda avvalersi
della procedura di cui all'art. 18 della
delibera (attivazione della fornitura a
seguito del ricevimento dell'allegato E,
compilato dall'installatore nella parte
pertinente), il cliente finale deve comunque
inviare al distributore entro trenta giorni
copia della dichiarazione di conformità
rilasciatagli dall'installatore, ai sensi
della legge n. 46/90, dopo l'esecuzione
delle prove di sicurezza e funzionalità?
No, perché l'allegato E è
sostitutivo sia dei moduli A e B (o C e
D) sia della dichiarazione di conformità
e relativi allegati (o documentazione equivalente
per gli impianti che non ricadono nel campo
di applicazione della legge n. 46/90).
14-
Fino a che punto deve essere approfondito
l'accertamento sugli allegati obbligatori?
E nel caso in cui fra questi vi sia il progetto
dell'impianto, deve essere anch'esso sottoposto
ad accertamento?
L'accertamento deve stabilire che tutti
gli allegati obbligatori siano presenti
(quindi, se per l'esecuzione dell'impianto
di cui trattasi è obbligatorio il
progetto, questo deve essere allegato) e
che gli stessi allegati mostrino chiaramente
che l'impianto è stato eseguito utilizzando
componenti e materiali costruiti a regola
d'arte e adatti al luogo di installazione,
nel rispetto delle norme tecniche applicabili
all'impiego che lo stesso installatore ha
indicato, e anche nel rispetto del progetto
eventualmente allegato. Quest'ultimo non
deve essere sottoposto a ulteriore supervisione.
Tuttavia, se nel progetto è contenuta
un'evidente violazione delle norme di sicurezza
(quale ad esempio l'installazione di un
apparecchio a gas in un locale non idoneo
o l'uso di materiali non ammessi dalla vigente
normativa) della quale l'installatore non
si è avveduto, con il risultato che
l'impianto risulta potenzialmente pericoloso,
l'accertatore dovrà attribuire esito
negativo all'accertamento.
15-
I Comuni che gestiscono direttamente il
servizio di distribuzione del gas sono esonerati
dall'applicazione della deliberazione n.
40/04?
No. La deliberazione n. 40/04 va applicata
da tutti i distributori di gas a mezzo rete,
senza eccezione alcuna, quindi anche dai
Comuni che svolgono direttamente l'attività
di distribuzione del gas. Tuttavia va precisato
che sono tenuti all'attuazione della deliberazione
n. 40/04 dal 1° ottobre 2004 solo i
distributori con più di 5.000 clienti
finali allacciati al 31 dicembre 2003. Per
i distributori di gas che non avevano più
di 5.000 clienti finali allacciati al 31
dicembre 2003 i termini di applicazione
della deliberazione n. 40/04 sono differiti
di un anno.
16-
La legge 23 agosto 2004 n. 239 ha abrogato
il comma 5 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Ciò
comporta anche l'abrogazione della deliberazione
n. 40/04?
No. La deliberazione n. 40/04 è stata
emanata dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas sulla base dei poteri
che le sono stati conferiti dalla legge
istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, tra
i quali quello di imporre obblighi a garanzia
della sicurezza del servizio delle persone
e delle cose, finalizzati alla salvaguardia
di diritti costituzionalmente garantiti,
quali il diritto alla salute e il diritto
di proprietà. La deliberazione n.
40/04 è stata emanata in coerenza
con il comma 5 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ma non
in attuazione del medesimo, come evidenziato
anche dal diverso campo di applicazione
(riguarda anche gli impianti di utenza in
servizio e quelli alimentati con gas diversi
dal gas naturale, ad esempio Gpl distribuito
a rete), e pertanto è da ritenersi
pienamente vigente.
17-
Dal 1° ottobre 2004 a chi si applica
la deliberazione n. 40/04?
Dal 1° ottobre 2004 la deliberazione
n. 40/04 si applica solo ai nuovi allacci
di impianti di utenza nuovi alimentati con
gas distribuito a mezzo di rete e ai distributori
con più di 5.000 clienti finali al
31 dicembre 2003. Dal 1° ottobre 2005
la deliberazione n. 40/04 si applica anche
agli impianti di utenza a gas modificati,
con o senza interruzione di fornitura, o
riattivati e dal 1° ottobre 2006 si
applica a tutti gli impianti di utenza a
gas. Tali termini sono differiti di un anno
per i distributori con un numero di clienti
finali minore o uguale a 5.000 al 31 dicembre
2003.
18-
Il distributore, una volta effettuato con
esito positivo l'accertamento documentale
ai sensi della deliberazione n. 40/04 o,
in alternativa, dopo essersi fatto consegnare
dal richiedente la fornitura l'Allegato
E alla stessa deliberazione, può
attivare la fornitura di gas senza eseguire
alcuna verifica della tenuta dell'impianto
di utenza per il quale sta attivando la
fornitura di gas?
Le disposizioni introdotte dall'Autorità
con la deliberazione n. 40/04 sono aggiuntive
rispetto a quanto già previsto dalla
legislazione vigente in tema di sicurezza.
In particolare, se da una parte tale deliberazione
stabilisce che il distributore può
attivare la fornitura di gas una volta che
abbia adempiuto a quanto da essa disposto,
dall'altra, è di tutta evidenza che
continua a valere quanto stabilito dall'articolo
2050 del Codice Civile e dal decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, che definisce il
distributore come gestore di un pubblico
servizio, con i conseguenti obblighi relativi
anche alla sicurezza. Pertanto il distributore
è tenuto, all'atto dell'attivazione
della fornitura di gas ad un cliente finale,
a mettere in atto tutti gli accorgimenti
necessari per evitare rischi per il cliente
finale al quale sta attivando la fornitura,
tra i quali quelli che consentano di verificare
l'assenza di dispersioni di gas dall'impianto
di utenza; in caso di dispersione di gas
riscontrata su tale impianto di utenza,
il distributore sospende l'erogazione di
gas (applicando quanto già previsto
per le chiamate di pronto intervento per
segnalazione di dispersione di gas a valle
del punto di consegna dall'articolo 27 della
deliberazione n. 236/00, per come modificato
dalla deliberazione n. 5/01, o dall'articolo
26, comma 26.1, lettera e), del Testo integrato
della qualità dei servizi gas emanato
con la deliberazione n. 168/04).
19-
Nel caso di subentro di un nuovo cliente
finale ad uno precedente senza che intervengano
modifiche sull'impianto di utenza, alcuni
distributori applicano l'articolo 18 della
deliberazione dell'Autorità n. 40/04,
richiedendo l'allegato E. Si tratta di una
prassi prevista dalla Delibera?
No, non si tratta di una prassi prevista
dalla deliberazione dell'Autorità
n. 40/04. Infatti, in caso di subentro non
immediato ad impianti di utenza che non
abbiano subito modifiche la vigente legislazione
in materia, ivi compresa la deliberazione
n. 40/04, non prevede, in occasione della
richiesta di attivazione della fornitura
di gas, alcun obbligo da parte del cliente
finale di fornire al distributore la dichiarazione
di conformità, o altra documentazione
tecnica, né tanto meno l'Allegato
E alla suddetta deliberazione.
20-
Quando il cliente finale deve fare pervenire
al distributore gli allegati obbligatori
previsti dalla legge n. 46/90?
Nel caso di distributore che abbia scelta
fin d'ora di non avvalersi dell'articolo
18 della deliberazione n. 40/04 e comunque
a partire dall'1 aprile 2005, il cliente
finale deve fare pervenire al distributore
copia degli allegati obbligatori previsti
dalla legge n. 46/90, che gli sono stati
forniti dall'installatore, allegandoli al
modulo B, compilato e sottoscritto dall'installatore
al quale ha affidato la realizzazione dell'impianto
di utenza. Tali allegati non dovranno essere
forniti una seconda volta dall'installatore
al cliente finale, a meno che siano intervenute
modifiche rispetto alla situazione precedente
a seguito dell'effettuazione delle prove
di funzionalità e sicurezza. L'installatore
quindi dovrà di norma fornire al
cliente finale entro 30 giorni dalla data
di attivazione della fornitura solo il modello
ministeriale debitamente compilato in ogni
sua parte, senza allegare nuovamente gli
allegati obbligatori, in quanto già
forniti al cliente stesso.