NORME
INTRODUZIONE
Nella presente sezione troverete un documento
d'indirizzo sull'utilizzo delle più importanti
norme CIG e la situazione completa del corpo normativo
in elenchi specifici, aggiornata a Novembre 2003.
Gli elenchi osservano una suddivisione delle norme
in:
1. Norme nazionali siglate UNI-CIG;
2. Norme europee siglate UNI-EN-CIG o UNI-EN-ISO-CIG;
in quest'ultimo caso si tratta di norme ISO adottate
dal CEN (Comitato Europeo di normazione).
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DOMESTICI ALIMENTATI
A GAS
La sicurezza degli impianti alimentati a gas è
da sempre un argomento di massima considerazione,
affrontato nella generalità dei casi con
la necessaria accortezza, anche se, purtroppo,
e di solito a seguito di spiacevoli avvenimenti,
capita di prendere atto di interventi o dichiarazioni
assolutamente fuori luogo, che, oltre a non dare
alcun contributo al chiarimento della dinamica
o degli accadimenti all'origine dei fatti, contribuisce
a produrre allarmismo spesso ingiustificato nell'opinione
pubblica.
Nel campo degli impianti alimentati a gas, la
sicurezza, in particolare, è l'elemento
predominante che ha guidato, e guida scelte e
prescrizioni dettate sia dal settore legislativo
che da quello normativo.
Nel testo seguente, senza avere certamente ambizioni
di esaustività, cercheremo di raffigurare,
in forma sintetica e ordinata per provvedimenti,
le disposizioni legislative e le principali disposizioni
normative che disciplinano l'utilizzo del gas
combustibile per usi domestici e similari.
QUADRO
LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI
ALIMENTATI A GAS
Le principali disposizioni legislative, che disciplinano
l'utilizzo del gas combustibile per usi domestici
e similari, possono essere suddivise rispettivamente,
in:
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA IMPIANTISTICA
2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO
E ALL'UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA.
Relativamente alle prime si citano:
- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme
per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile";
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme
per la sicurezza degli impianti" e suoi decreti
di attuazione;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento
di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46,
in materia di sicurezza degli impianti;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392 "Regolamento
recante disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza;
- D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218 "Regolamento
contenente disposizioni in materia di sicurezza
degli impianti alimentati a gas combustibile per
uso domestico";
- Decreto Ministeriale 12 aprile 1996;
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti termici alimentati
dai combustibili gassosi.
ESAME DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083
La Legge 1083/1971 è stata la prima legge
emanata dall'allora Ministero dell'Industria,
(ora Ministero delle attività produttive)
per regolamentare la sicurezza dell'utilizzo di
gas combustibili, negli impianti domestici e similari.
E' tuttora la legge fondamentale.
La legge, oltre ad introdurre l'obbligo, per le
società distributrici o produttrici, di
"odorizzare il gas distribuito, (laddove
lo stesso non possieda di per sé odore
caratteristico e sufficiente), affinché
possa esserne rilevata la presenza in ambiente,
prima che possano essere raggiunte concentrazioni
pericolose, (art. 2), stabilisce, all'articolo
1, che i materiali, gli apparecchi, le installazioni
e gli impianti,devono essere realizzati secondo
le regole di buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza.
La stessa Legge, inoltre, sancisce il principio
generale per cui un impianto è considerato
"a regola d'arte" quando è realizzato
nel rispetto delle norme (nel testo "tabelle"
ndr) UNI-CIG (art. 3).
Sono previste sanzioni penali quali l'ammenda
o l'arresto fino a due anni, per i trasgressori.
La
suddetta legge è considerata ancor oggi
la pietra angolare dell'attività del CIG,
tuttavia, pur rappresentando un notevole passo
avanti rispetto alla situazione preesistente,
dove gli aspetti relativi alla sicurezza degli
impianti a gas non trovavano pressoché
riscontri, evidenziava alcuni caratteri d'incompletezza.
Essa, infatti, non considera la professionalità
dei soggetti preposti all'installazione, alla
gestione e alla manutenzione degli impianti a
gas, né prevede requisiti di qualificazione
e/o formativi per l'espletamento di tali attività;
non prescrive l'obbligo di progetto in caso di
impianto complesso, né il rilascio, a lavori
finiti, di documentazione comprovante (e dalla
quale si possa desumere) la corretta esecuzione
dei lavori e l'identità di chi li ha effettuati.
Tali lacune sono stati colmate dalla Legge 5 Marzo
90 n° 46
Legge 5 marzo 1990, n. 46
La Legge 46/90 ed i relativi Regolamenti di Attuazione
(D.P.R. 447/1991, DPR 392/94 e DPR 218/98), rappresentano
il vero momento di svolta, in campo nazionale,
in tema di sicurezza degli impianti tecnici civili.
La legge, che rimedia a diverse delle lacune legislative
esistenti prima della sua entrata in vigore, con
visione innovativa, considera gli impianti nel
loro insieme, in tutte le diverse fasi progettuali
ed esecutive, definendo i ruoli ed i compiti specifici
dei soggetti preposti: progettista, installatore,
committente.
Essa, infatti, oltre a regolamentare le normative
pertinenti gli impianti tecnici civili quali:
impianti elettrici, impianti elettronici (citofonici,
radio televisivi ecc.), impianti di benessere
(riscaldamento e climatizzazione), impianti idrosanitari,
impianti di adduzione di gas combustibili, impianti
di sollevamento persone (ascensori) ed impianti
di protezione contro l'incendio, definisce inoltre
le figure professionali dei soggetti abilitati
allo svolgimento delle attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli
impianti (art. 2), nonché i requisiti tecnico-professionali
di cui ciascuno di essi deve essere in possesso
per essere abilitato allo svolgimento delle stesse
(art. 3).
Per garantire la sicurezza degli impianti, la
Legge 46/90, oltre a ribadire la prescrizione
generale, già introdotta dalla 1083/71,
di eseguire gli impianti secondo la regola dell'arte,
utilizzando materiali anch'essi fabbricati a regola
d'arte, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza
emanate dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI)
e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) (art.
7 Legge 46/90 ed art. 5 D.P.R. 447/91), introduce
alcune nuove prescrizioni tra cui:
- obbligo di progetto e rilascio del certificato
di collaudo a fine lavori da parte di professionisti
iscritti negli albi professionali (art. 6 Legge
46/90 e art. 4 D.P.R. 447/91);
- obbligo per l'impresa installatrice, di rilasciare
a fine lavori, una dichiarazione dalla quale risulti
la conformità degli impianti, alle norme
UNI-CEI (art. 9 Legge 46/90 ed art. 7 D.P.R. 447/
91);
- obbligo per il committente o il proprietario
di affidare i lavori di installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione degli impianti, ad
imprese in possesso dei requisiti tecnico - professionali
di cui al succitato art. 3 (art. 10 Legge 46/90);
- possibilità di far eseguire sugli impianti
collaudi e verifiche, sia da parte dei privati
(cliente, ditta installatrice) che dalla Pubblica
Amministrazione (Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco, ecc.) (art. 14 Legge 46/90
ed art. 9 D.P.R. 447/91);
- obbligo di adeguamento degli impianti non più
a norma alle norme vigenti.
Il D.P.R. n. 447 del 6.12.1991
La legge 46/90, all'art. 6, recita che "per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti" (ci riferiamo solo a quelli
pertinenti al nostro settore) "di cui ai
commi 1, lettere c) ed e)" è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze".
Il DPR 447/91, primo regolamento di attuazione
della legge, prescrive tale obbligo per le operazioni
relative:
- agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso
e di qualsiasi natura o specie; le canne fumarie
collettive ramificate; gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora
(art. 4, comma 1, lett. e);
- agli impianti per il trasporto e l'utilizzazione
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore; per il
trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica maggiore di 34,8 kW, quest'ultima
intesa come sommatoria della potenzialità
dei singoli apparecchi ubicati all'interno di
una medesima unità immobiliare (art. 4,
comma 1, lett. f);
- agli impianti di protezione antincendio, qualora
siano inseriti in un'attività soggetta
al rilascio del certificato prevenzione antincendi
(art. 4, comma 1, lett. g).
La redazione del progetto deve essere affidata
a un professionista iscritto all'albo professionale,
nell'ambito delle proprie specifiche competenze,
e deve riportare lo schema dell'impianto e le
planimetrie, nonché una relazione tecnica
sulla consistenza e tipo di intervento da realizzare,
con particolare riguardo all'individuazione dei
materiali e componenti da utilizzare ed alle misure
di prevenzione e sicurezza da adottare.
Si considerano redatti secondo la buona tecnica
professionale i progetti elaborati in conformità
alle prescrizioni delle norme UNI e CEI (Comitato
Elettrotecnico Italiano).
Il progetto deve essere depositato presso le istituzioni
competenti al rilascio delle licenze di impianto
o di autorizzazione alla costruzione, quando ciò
è previsto dalla legge; ovvero presso gli
uffici comunali, contestualmente alla presentazione
del progetto edilizio, per gli impianti il cui
progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392
Il D.P.R. 392/1994, "Regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento
delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza", introduce nuove modalità
per la denuncia di inizio di attività da
parte delle imprese abilitate alle attività
di cui al titolo (art. 3), nonché nuovi
criteri per l'effettuazione delle verifiche di
cui all'art. 14, comma 1, della Legge 46/90 (art.
4).
Esso abroga, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della
legge 24.12.1993 n. 537, degli articoli della
già citata Legge. 46/90 e del suo decreto
di attuazione D.P.R. 447/91, relativi all'accertamento
e al riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali
nei confronti delle imprese abilitate all'installazione
ed alla manutenzione degli impianti termici.
D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218
Il D.P.R. 218/98 prevede che "gli impianti
per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile
, esistenti alla data di entrata in vigore
della legge stessa" (Legge 46/90, ossia a
partire dal 13 marzo1990) "dovranno rispondere
ai requisiti di sicurezza, di cui all'art. 2,
entro il 31 dicembre 1998" (art. 1, comma
1).
Nel testo del Decreto sono specificati i requisiti
minimi essenziali ai cui devono essere conformi
gli impianti e gli edifici dove essi sono installati,
ai fini del conseguimento degli scopi della legge
1083/71, sulla sicurezza dell'impiego del gas
combustibile, in conformità delle norme
tecniche UNI-CIG (art. 2); i criteri di verifica
dei requisiti di sicurezza degli impianti, sempre
nel rispetto delle predette norme (art. 3).
In sostanza la disposizione fa valere la linea
di principio per cui installazioni "più
datate", se ancora funzionali e comunque
rispondenti agli individuati validi criteri di
sicurezza e tutela della salute pubblica, possono
non essere soggette ad adeguamento secondo la
normativa vigente.
DM 12 Aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio degli impianti termici alimentati
dai combustibili gassosi.
Il
decreto regolamenta gli impianti termici di portata
termica maggiore di 35 kW adibiti ai seguenti
utilizzi:
- climatizzazione di edifici.
- produzione centralizzata di acqua calda, surriscaldata
e/o vapore
- forni da pane e altri laboratori artigiani
- lavaggio biancheria e sterilizzazione
- cucina e lavaggio stoviglie
Specifica
le prescrizioni da adottare per:
- evitare accumuli pericolosi di combustibile
gassoso nei luoghi di installazione degli apparecchi
e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di incidente, danni alle persone;
- limitare, sempre in caso di incidenti, danni
ai locali vicini.
Allo
scopo vengono indicate le caratteristiche dei
locali in cui è installato l'impianto,
le modalità di ventilazione degli stessi,
la tipologia degli accessi nonché la modalità
di posa delle condotte del gas.
Alcune
novità introdotte dal D.M. riguardano la
possibilità di installare gli apparecchi
all'aperto (purché realizzati specificamente
per tale installazione) o in locali interrati
fino a 10 mt.
Un'altra
importante novità interessa la pressione
di alimentazione del gas ora ammessa fino al valore
di 0,5 bar.
Infine, per gli impianti centralizzati a gas,
è importante ricordare che il Decreto Ministeriale
12 Aprile 1996 riporta le prescrizioni da adottare
ai fini della prevenzione degli incendi negli
impianti termici.
Per
quanto riguarda, invece, le disposizioni legislative
relative all'utilizzazione razionale dell'energia
e al risparmio energetico si segnalano:
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10; Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia.
- DPR 26 Agosto 1993 n° 412; Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione.
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n° 10;
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia.
La Legge 10/91, come precedentemente accennato,
in accordo con la politica energetica comunitaria,
favorisce ed incentiva l'utilizzazione razionale
dell'energia, il risparmio energetico nella produzione
e nell'utilizzazione di manufatti, la riduzione
dei consumi specifici nei processi produttivi,
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
una più rapida sostituzione degli impianti
nei settori a più elevata intensità
energetica, al fine di migliorare i processi di
trasformazione, ridurre i consumi, migliorare
le condizioni di compatibilità ambientale
e di qualità della vita.
La legge, anche se in modo marginale, considera
alcuni aspetti, relativi alla sicurezza, che vengono
maggiormente approfonditi nei regolamenti di esecuzione.
DPR 26 Agosto 1993 n° 412/93 e DPR 551/99
- Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione. l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991,
n° 10, e successive modificazioni.
I decreti di attuazione della Legge 10/91, sono
sostanzialmente diretti al contenimento dei consumi
energetici ma, nel contempo, introducono alcune
prescrizioni relative alla sicurezza degli impianti
termici, a tutela della salute e dell'incolumità
delle persone, estendendo, infine, il concetto
della professionalità obbligatoria degli
operatori del settore.
Il DPR 412/93, e successive modificazioni, che
peraltro rimanda a numerose normative tecniche
UNI per l'espletamento delle disposizioni in esso
contenute, risulta molto articolato e coinvolge
in modo particolare i progettisti del sistema
edificio/impianto.
Esso,
tra l'altro, individua le zone climatiche del
territorio nazionale, stabilisce i limiti periodici
di esercizio, determina la temperatura massima
ammissibile negli ambienti, indica i metodi di
calcolo del fabbisogno energetico e stabilisce
il rendimento minimo dei generatori di calore.
Sempre il DPR 412/93, e successive modificazioni,
individua il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, prescrive la compilazione
di un libretto (d'impianto o di centrale), impone
la manutenzione periodica, stabilisce i controlli
da effettuare ed individua i soggetti preposti
al controllo, prevedendo, nel contempo, l'obbligo,
per tali soggetti, di eseguire i controlli.
Relativamente ad alcuni punti rilevanti per il
settore impiantistico del gas si ricorda che il
DPR 412/93, e successive modificazioni, contiene
prescrizioni relative alle caratteristiche ed
alla tipologia dei generatori di calore che possono
essere installati, alla ventilazione dei locali
in cui possono essere installati apparecchi di
tipo B (a camera di combustione aperta) ed all'evacuazione
dei prodotti della combustione.
Per quanto riguarda in particolare l'evacuazione
dei prodotti della combustione, si segnala che
le prescrizioni introdotte, prevedono, per gli
edifici costituiti da più unità
immobiliari, l'obbligo di evacuare i fumi oltre
il tetto dell'edificio, nei seguenti casi:
- realizzazione ex-novo di impianti termici;
- ristrutturazione di impianti termici centralizzati;
- ristrutturazione di tutti gli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazione di impianti centralizzati in
impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati da singoli,
previo distacco dall'impianto centralizzato.
Gli stessi Decreti sopraccitati, consentono invece
l'evacuazione dei prodotti della combustione direttamente
all'esterno a parete, con generatori di calore
che, per valori di emissione nei prodotti della
combustione appartengono alla classe meno inquinante
prevista dalla norma UNI EN 297 "Caldaie
di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili
gassosi - Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate
con bruciatore atmosferico, con portata termica
nominale minore o uguale a 70 kW" , nei seguenti
casi:
- singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali esistenti, ubicati in stabili plurifamiliari,
che non dispongano già di camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione
di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali
in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale
o regionale vigente a categorie d'intervento di
tipo conservativo, precedentemente mai dotato
di alcun tipo di impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna fumaria o sistema
di evacuazione dei prodotti della combustione
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo
scopo.
Una considerazione finale riguarda le prescrizioni
relative alla ventilazione dei locali in cui sono
installati generatori di calore a camera aperta
(caldaie di tipo B). Il testo di legge prescrive
l'obbligo di effettuare un'apertura di almeno
4000 cm2.
Lo stesso testo di legge tuttavia non specifica
se tale criterio debba essere applicato anche
nei casi di sostituzione di apparecchi.
Allo stato attuale, comunque, ci risulta, che
il decreto sia al giudizio della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, in forza di un
ricorso avverso l'apertura di ventilazione di
4000 cm2.
Le disposizioni di Legge sin qui prese in esame
sono supportate da diverse normative tecniche
emanate sia in ambito nazionale, dall'Ente nazionale
di unificazione (UNI), sia in ambito comunitario
dal Comitato europeo di normazione (CEN).
Tra le norme più importanti ricordiamo
quelle elaborate dal Comitato Italiano Gas (CIG)
pubblicate dall' UNI e recepite con Decreto ministeriale
ai sensi della Legge 1083/71 precedentemente citata.
QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DOMESTICI
ALIMENTATI A GAS
LA NORMATIVA UNI CIG
Il Comitato Italiano Gas (CIG) è un Ente
Federato all'UNI e fra i suoi compiti istituzionali,
c'è quello di redigere le norme tecniche
per il settore dei gas combustibili.
I progetti elaborati in ambito CIG al termine
delle procedure d'inchiesta pubblica ed approvazione,
vengono pubblicati come norme UNI.
Gli impianti a gas ad uso domestico ed usi similari
come visto, sono regolamentati, per gli aspetti
di sicurezza, dalle predette norme UNI-CIG; che
vengono recepite generalmente con decreti ministeriali
ai sensi e nell'ambito della legge 1083/71 ed
in tale veste pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Attualmente le norme UNI-CIG in vigore, sono essenzialmente
norme di impiantistica, in quanto relativamente
agli apparecchi, il Decreto del Presidente della
Repubblica 15 Novembre 1996 n° 661 che recepisce
la direttiva europea 90/396/CEE (GAD) concernente
proprio gli apparecchi a gas, ha fatto si che
le norme nazionali relative fossero sostituite
dalle norme comunitarie, (norme EN) pubblicate
dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) .
Gli apparecchi di utilizzazione ed i loro accessori,
in conformità della direttiva CEE 90/396
devono essere realizzati in conformità
alle normative comunitarie e devono inoltre riportare
impressa la marcatura CE.
UNI 7129 "Impianti a gas per uso
domestico alimentati da rete di distribuzione.
Progettazione, installazione e manutenzione"
La UNI 7129 è sicuramente la più
importante norma di installazione nazionale.
Nel 1972 fu pubblicata e recepita ai sensi della
legge 1083 la prima edizione della norma. Nel
1992 ne è stata invece emanata una nuova
edizione, attualmente in vigore, recepita e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI) con il DM 21 Aprile 1993.
Nel dicembre 2001 l'UNI ha pubblicato il Testo
Coordinato della norma UNI 7129 "
Impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione - Progettazione, installazione
e manutenzione". E' la terza edizione
della norma, che sostituisce la UNI 7129:1992
e i relativi aggiornamenti A1:1995 e A2:1997,
che sono stati accorpati nel testo, così
come le modifiche relative all'ex progetto di
norma CIG E01.08.923.0 che secondo le nuove procedure
dell'UNI non sono state emanate in un foglio di
aggiornamento a sé stante, ma direttamente
inserite nel testo coordinato.
Questo criterio, tra l'altro suggerito dalle istituzioni,
nel settore dell'impiantistica a gas viene ritenuto
di grande utilità per chi usufruisce delle
norme, in termini di facilità di lettura
e chiarezza di applicazione.
Sono state inoltre apportate alcune modifiche
editoriali, laddove il testo presentava qualche
incertezza linguistica.
Tra le principali varianti introdotte, si segnala
il punto 0 "Introduzione" e una nuova
appendice D "Bibliografia".
La nuova edizione della norma non rappresenta
una revisione globale della stessa bensì
un suo riordino ed aggiornamento, limitatamente
a quanto sopra segnalato; ovviamente, non è
stata ancora recepita in GURI, in quanto tra la
pubblicazione da parte dell'UNI e l'approvazione
da parte del Ministero (ed il conseguente recepimento
in Guri), intercorrono di solito, tempi procedurali
non brevi .
La norma si applica agli impianti dotati di apparecchi
con portata termica nominale singola non maggiore
di 35 kW.
La UNI 7129 si articola sostanzialmente in tre
principali filoni di trattazione:
- gli impianti interni
- la ventilazione dei locali
- l'evacuazione dei prodotti della combustione
Il
capitolo degli impianti interni comprende i materiali
ammessi all'uso per le tubazioni, per gli accessori,
le modalità di installazione delle tubazioni
(in vista, sottotraccia o interrate e negli attraversamenti),
nonché le procedure per effettuare la prova
di tenuta al termine del lavoro.
Nello stesso capitolo vengono specificate anche
le modalità di installazione degli apparecchi
e per la messa in servizio degli stessi nonché
le prescrizioni per la manutenzione dell'impianto.
Il capitolo della ventilazione dei locali, in
cui gli apparecchi sono installati, riporta le
prescrizioni da adottare al fine di consentire
l'afflusso dell'aria comburente. Il capitolo è
suddiviso in tre principali paragrafi:
- la ventilazione naturale diretta
- la ventilazione naturale indiretta
- l'evacuazione dell'aria viziata
La ventilazione naturale diretta può essere
conseguita, nel modo più semplice, praticando
una o più aperture nelle pareti perimetrali
esterne; le aperture devono essere protette con
idonee griglie. La superficie netta dei fori deve
essere di 6 cm2 per ogni kW di portata termica
installata, con un minimo di 100 cm2; se le aperture
vengono praticate in alto, la superficie minima
richiesta deve essere maggiorata del 50%.
Oltre a quanto sopraindicato, la norma prevede
anche la possibilità di ottenere la ventilazione
diretta utilizzando appositi condotti, singoli
o collettivi, per l'adduzione dell'aria.
La ventilazione naturale indiretta si può
ottenere invece da un locale attiguo permanentemente
ventilato con le modalità sopraindicate.
Il passaggio di aria dal locale attiguo a quello
da ventilare può essere ottenuto realizzando
un'apertura sulla porta di comunicazione tra i
due locali o maggiorando la fessura tra la porta
ed il pavimento per consentire il passaggio dell'aria;
le sezioni si calcolano nello stesso modo sopra
citato.
Relativamente all'evacuazione dell'aria viziata,
ad esempio nel caso in cui il piano di cottura
non disponga di una propria cappa per il convogliamento
all'esterno dei vapori, la norma prevede la possibilità
di utilizzare un elettroventilatore (aspiratore).
In questo caso però è necessario
attenersi ad alcune ulteriori prescrizioni per
evitare che il ventilatore possa mettere in depressione
il locale dove è installato e così
aspirare i prodotti della combustione di altri
apparecchi alimentati a gas.
Il capitolo dell'evacuazione dei prodotti della
combustione risulta abbastanza ampio e dettagliato;
essendo ciò estremamente importante ai
fini della sicurezza e dell'incolumità
delle persone.
La norma a questo proposito specifica le caratteristiche
dei canali da fumo (collegamenti dall'apparecchio
al camino o direttamente evacuanti all'esterno)
la pendenza minima, la lunghezza, il numero massimo
ammissibile di curve etc.
Un altro punto del capitolo riguarda le caratteristiche
generali dei camini e delle canne fumarie; per
la precisione i camini sono considerati al servizio
di un solo apparecchio, o al massimo di due installati
nello stesso ambiente, mentre le canne fumarie
servono fino a 6 apparecchi installati in locali
situati su diversi piani.
Nella prima edizione della norma (UNI 7129/72)
era consentito che le canne fumarie collettive
ramificate potessero ricevere le evacuazioni di
8+1 apparecchi.
Nel capitolo dell'evacuazione dei prodotti della
combustione, la norma contempla anche la possibilità
dell'evacuazione diretta all'esterno, il cosiddetto
"scarico a parete".
Nei casi dove ciò è consentito,
sono prescritte le distanze di rispetto tra l'uscita
dei fumi dal terminale e finestre, gronde, balconi,
tubazioni, dal piano di calpestio etc...
Più in particolare la norma prevede distanze
differenti in funzione della portata termica degli
apparecchi e delle diverse caratteristiche tecniche
degli stessi (a tiraggio naturale o forzato).
Infine, il testo della norma è corredato
da quattro appendici; la prima riguarda il calcolo
dei diametri delle tubazioni di un impianto interno,
la seconda riguarda gli schemi di installazione
di apparecchi di cottura secondo i vari metodi
di evacuazione dei prodotti della combustione,
la terza le dimensioni interne di alcune tipi
di camini singoli e la quarta è dedicata
alle citazioni bibliografiche.
UNI 10738 "Impianti alimentati a gas combustibile
per uso domestico preesistenti alla data del 13
marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle
caratteristiche funzionali"
Il D.P.R. 218/98 ha introdotto l'obbligo di adeguare,
entro il 31.12.1998, gli impianti preesistenti
all'entrata in vigore della Legge 46/90 (ossia
quelli installati antecedentemente alla data del
13 marzo1990), ai requisiti prescritti nell'art.
2 dello stesso decreto, indipendentemente dall'evoluzione
normativa relativa alla buona tecnica successivamente
al 1990.
La norma UNI 10738, ha lo scopo di fornire le
linee guida per effettuare la verifica delle caratteristiche
funzionali degli impianti a gas per uso domestico
preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Essa
si applica agli impianti per uso domestico alimentati
a gas combustibile [sia gas naturale (metano),
sia gas di petrolio liquefatto (GPL), sia gas
manifatturato], comprendenti apparecchi con singola
portata termica non maggiore di 35 kW (30 000
kcal/h) .
In particolare, la norma definisce, dal punto
di vista tecnico, le procedure per l'espletamento
delle cinque verifiche fondamentali previste dal
già citato D.P.R. 218/98, ossia la verifica
della ventilazione, dell'aerazione dei locali,
dell'efficienza dei sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione, della tenuta dell'impianto
interno di adduzione del gas combustibile e dell'esistenza
e funzionalità dei dispositivi di sorveglianza
di fiamma.
E' altresì prescritto che i risultati delle
verifiche debbano essere riportati in un apposito
documento, la cosiddetta scheda di verifica conforme
al modello riportato in appendice F, da redigersi
in duplice copia, una per il committente ed una
per il dichiarante.
E' stata inoltre emessa un'"errata corrige",
per rimediare ad un errore nell'appendice F della
norma.
UNI 7140 "Apparecchi a gas per uso domestico.
Tubi flessibili non metallici per allacciamento"
La norma definisce le caratteristiche costruttive
e le modalità di prova dei vari tipi di
tubo flessibile non metallico da impiegare per
l'allacciamento dei punti di alimentazione del
gas con gli apparecchi di utilizzazione di tipo
domestico, a pressione di esercizio non maggiore
di 0,1 bar.
I tubi flessibili previsti dalla norma sono idonei
all'impiego per il convogliamento di gas combustibile
della 1a, 2a e 3a famiglia, la loro lunghezza
non può essere maggiore di 1,5 mt, non
possono essere utilizzati per apparecchi da incasso,
devono riportare la stampigliatura che certifichi
la marcatura e la data di scadenza.
UNI 9891 "Tubi flessibili di acciaio inossidabile
a parete continua per allacciamento di apparecchi
a gas per uso domestico e similare".
La norma stabilisce i requisiti costruttivi, i
requisiti dimensionali ed i metodi di prova dei
tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete
continua. Si applica ai tubi flessibili destinati
all'allacciamento di apparecchi utilizzatori per
uso domestico e similari, aventi portata termica
nominale non maggiore di 35 kW, alimentati a gas
manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatti
a pressione di esercizio non maggiore di 0,1 bar.
Lunghezza massima ammissibile 2 mt.
UNI 7131 "Impianti a GPL per uso domestico
non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione"
La UNI 7131 stabilisce i criteri per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti a GPL per uso domestico e similare
non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa
l'installazione e la sostituzione di bidoni di
GPL impiegati presso le utenze servite. Detti
impianti possono essere alimentati o da un bidone
di GPL singolo, o da più bidoni di GPL
fra loro collegati, o da un deposito di GPL per
uso domestico.
La norma si applica:
a) all'installazione o al rifacimento di impianti
interni o di parte di essi (vedere nota 1 );
b) all'installazione di apparecchi utilizzatori
di portata termica nominale Q n non maggiore di
35 kW (vedere nota 2);
c) alla ventilazione dei locali in cui gli apparecchi
utilizzatori sono installati;
d) all'evacuazione dei prodotti della combustione
provenienti dagli apparecchi utilizzatori;
e) alla prima installazione e alla sostituzione
di bidoni di GPL singoli;
f) alla prima installazione e alla sostituzione
di bidoni di GPL fra loro collegati aventi capacità
complessiva non maggiore di 70 kg;
g) ai gruppi di regolazione per bidoni fra loro
collegati.
LA NORMATIVA COMUNITARIA
La normazione del settore gas nell'ambito comunitario
è affidata al CEN (Comitato Europeo di
Normazione), discendendo tale "delega"
da un accordo tra gli organi legislativi delle
Comunità Europee (CE) e le organizzazioni
normative comunitarie (CEN, CENELEC ed ETSI).
In passato, gli organi legislativi comunitari
procedevano all'emanazione di direttive che prevedevano
l' armonizzazione delle specifiche di fabbricazione
dei prodotti che presentavano aspetti di potenziale
pericolosità per gli utilizzatori o per
l'ambiente, piuttosto che degli obblighi di prestazione.
Ciò faceva si che il tenore delle direttive
fosse di elevato tenore tecnico, destinate esse
com'erano a coprire in dettaglio le pecularietà
di ciascun tipo di prodotto.
Questo tipo di approccio, finiva con travisare
lo scopo stesso delle direttive, che lo ricordiamo,
sono atti, che secondo il Trattato europeo hanno
la funzione di fissare un obiettivo, lasciando
agli Stati membri la scelta dei mezzi e della
forma necessari al suo conseguimento.
Inoltre, la necessità di trovare un accordo
comune su disposizioni tecniche necessariamente
dettagliate, richiedendo un notevole sforzo per
mediare le posizioni nazionali, rallentava sensibilmente
i lavori, sicché, una volta adottata la
direttiva, spesso i contenuti tecnici risultavano
già inesorabilmente superati.
La Risoluzione del Consiglio delle Comunità
Europee del 7/5/1985, dava l'avvio alla strategia
detta del "Nuovo Approccio", che attua
una vera e propria rivoluzione nella libera circolazione,
delle merci e dei servizi nel mercato unico.
Una suddivisione nuova di competenze e responsabilità
passa a regolare i rapporti esistenti tra legislazione
e normazione.
In questa nuova ottica, le istituzioni della Comunità
si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive,
i requisiti essenziali a cui devono rispondere
i prodotti, in relazione alla sicurezza ed alla
salute dei cittadini, protezione dei consumatori
e tutela dell'ambiente.
Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC
ed ETSI - viene delegato il compito di stabilire,
mediante norme definite "armonizzate",
le specifiche tecniche, nonché i requisiti
e metodi di prova di cui gli operatori hanno bisogno
per la progettazione e fabbricazione di prodotti
conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalle
direttive.
Non dimenticando che tali norme sono pur sempre
delle specifiche volontarie e perciò non
suscettibili di applicazione obbligatoria, esse
già dal loro primo apparire palesano il
doppio vantaggio di costituire "presunzione
di conformità" ai requisiti essenziali
e di potere essere immediatamente utilizzate dopo
l'adozione ufficiale da parte degli organismi
di normazione, senza che siano più necessari
la loro trasposizione e recepimento nelle direttive
e nella legislazione dei Paesi membri.
Altro elemento di novità in questo contesto,
è l'introduzione della "marcatura
CE" dei prodotti, attestante il rispetto
dei "requisiti essenziali", per la loro
libera commercializzazione in tutti i paesi dell'Unione
Europea.
In forza di ciò nessun Paese della Comunità
può oggi impedire la circolazione dei prodotti
fabbricati secondo le prescrizioni delle Direttive,
salvo ricorrere alla "clausola di salvaguardia",
quando prodotti dichiarati conformi alle direttive,
non soddisfino i requisiti essenziali e presentino
quindi un pericolo per la sicurezza e la salute.
Ciò implica il ritiro dal mercato dagli
Stati membri.
Esaurita la premessa, relativamente all'impiantistica
del settore gas citiamo di seguito alcune norme
En recepite dall'Uni e già esistenti nella
versione in lingua italiana, che sono citate nella
sezione "Riferimenti normativi" della
UNI 7129 - Terza edizione - Dicembre 2001.
Di alcune di esse, con l'intento di far cosa utile,
riportiamo un breve sommario, delle altre, in
appendice, solo la sigla ed il titolo.
UNI EN 331 "Rubinetti a sfera ed a maschio
conico con fondo chiuso, a comando manuale, per
impianti a gas negli edifici"
La norma specifica i requisiti generali riguardanti
la costruzione, le prestazioni e la sicurezza
dei rubinetti a sfera ed a maschio conico con
fondo chiuso. Precisa inoltre i metodi di prova
ed i requisiti di marcatura.Si applica ai rubinetti
destinati agli impianti domestici e commerciali
che non sono interrati direttamente, posti all'interno
o all'esterno degli edifici, alimentati con gas
della prima, seconda e terza famiglia (come specificato
nella UNI EN 437).
I diametri nominali dei rubinetti (DN) considerati
dalla presente norma europea sono i seguenti:
6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 e 50.
UNI EN 1775 "Trasporto e distribuzione
di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione
massima di esercizio £ 5 bar - Raccomandazioni
funzionali"
La presente norma si applica a tubazioni con pressione
massima di esercizio minore o uguale a 5 bar.
La norma si applica sia alle nuove tubazioni sia
alla sostituzione o ampliamento di tubazioni esistenti.
Tale norma elaborata dal Comitato tecnico CEN
234 " Trasporto e distribuzione di gas ",
porta non a caso per sottotitolo la dicitura "Raccomandazioni
funzionali"; deve pertanto essere applicata
tenendo conto delle disposizioni inerenti la progettazione
e la realizzazione di tubazioni di gas negli edifici
emanati dalle autorità comunali, regionali
e nazionali dei singoli Paesi.
A varie riprese il Bureau Tecnique del CEN, in
sue risoluzioni, (la più importante nel
contesto : BT 53/1998) ha esplicitato il livello
di applicabilità della norma e di altre
del medesimo comitato tecnico e a supporto del
fatto che essa (e) non può (possono) essere
applicata (e) in contrasto con le legislazioni
e/o norme nazionali, ha pubblicato un rapporto
tecnico, il CR 13737 "Implementation Guide
for functional standards prepared by CEN TC 234
- Gas Supply".
In tale rapporto nelle pagine nazionali dei paesi
comunitari e di quelli aderenti allo Spazio Economico
Europeo (EFTA), sono riportati i pertinenti riferimenti
delle leggi e normative nazionali applicabili.
UNI EN 1057 "Rame e leghe di rame - Tubi
rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas
nelle applicazione sanitarie e di riscaldamento"
La norma stabilisce i requisiti, i criteri di
campionamento, i metodi di prova e le condizioni
di fornitura dei tubi di rame.Essa si applica
per i tubi rotondi di rame senza saldatura aventi
un diametro esterno da 6 mm fino a 267 mm compresi,
destinati a:
- reti di distribuzione per acqua calda ed acqua
fredda;
- impianti di riscaldamento ad acqua calda, compresi
gli impianti a pannelli radianti;
- distribuzione di combustibili domestici gassosi
e liquidi;
- lo smaltimento di acqua di scarico sanitario.
Essa si applica anche per i tubi rotondi di rame
senza saldatura destinati ad essere preisolati
prima di essere utilizzati per uno degli impieghi
sopra menzionati.
Norme per componenti e materiali
di tenuta
Relativamente al gruppo di norme per componenti
e materiali di tenuta si deve indicare la UNI
8213 (dicembre 1987) "Depositi di gas di
petrolio liquefatti per impianti centralizzati
con serbatoi di capacità complessiva fino
a 5 metri cubi. Progettazione, installazione ed
esercizio". E' una delle norme più
datate ed è in via di revisione, per allinearla
alle disposizioni del Ministero dell'Interno,
relative alla prevenzione degli incendi. La UNI
9036 (novembre 1986) "Gruppi di misura con
contatori volumetrici a pareti deformabili con
pressione di esercizio minori o uguali a 40 mbar.
Prescrizioni di installazione", ha in corso
di pubblicazione un FA 1, per allineare i suoi
dettami alle innovazioni tecnologiche. Le norme
UNI 10640 e 10641 (entrambe del giugno 1997, la
seconda in collaborazione con il CTI) riguardano
la progettazione e la verifica di tipi speciali
di camini, per i quali il regolamento della Legge
46/90 richiede il progetto del termotecnico. Esse
si collocano accanto alle norme del UNI-CTI 9615
e UNI 9731 che trattano la progettazione e la
resistenza termica dei materiali dei camini normali.
I titoli delle suddette norme sono:
- UNI 10640 (giugno 1997) - "Canne fumarie
collettive ramificate per apparecchi di tipo B
a tiraggio naturale - Progettazione e verifica";
- UNI 10641 (giugno 1997) - "Canne fumarie
collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi
di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione
- Progettazione e verifica".
Ad esse va aggiunta l'importantissima norma UNI
10845 " Sistemi per l'evacuazione dei prodotti
della combustione asserviti ad apparecchi alimentati
a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione
ed intubamento ", pubblicata nel febbraio
dell'anno corrente. Sul tema della normativa europea
sui camini, sono in corso nell'ambito della direttiva
sui prodotti da costruzione, (89/106 CEE) i lavori
del CEN/TC 166, la cui segreteria è affidata
all'UNI e la presidenza è italiana.
Norme per componenti per
impianti a gas
Nel campo dei piccoli componenti per impianti
a gas si collocano le norme per i tubi flessibili,
accessori di collegamento e materiali di tenuta:
UNI 7140 (novembre 1993) e FA1 (aprile 1995) -
"Apparecchi e gas per uso domestico. Tubi
flessibili non metallici per allacciamento";
UNI 7141 (gennaio 1991) - "Apparecchi a gas
per uso domestico. Portagomma e fascette";
UNI 7431 (novembre 1975) - "Regolatori di
pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni
per uso domestico - Termini e definizioni";
UNI 7432 (novembre 1975) - "Regolatori di
pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni
per uso domestico - Prescrizioni di sicurezza";
UNI 9891 (ottobre 1998) - "Tubi flessibili
di acciaio inox a parete continua per l'allacciamento
di apparecchi a gas per uso domestico e similare;
UNI 9892 (dicembre 1991) - Connessioni ad innesto
rapido per accoppiamento con valvole per bidoni
di GPL. Prescrizioni di sicurezza".
UNI 10582 (dicembre 1996) - "Prodotti di
gomma - Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata
per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi
a gas per uso domestico".
UNI EN 331 "Rubinetti a sfera ed a maschio
conico con fondo chiuso a comando manuale, per
impianti a gas negli edifici", di cui sono
partiti i lavori di aggiornamento.
UNI EN 751 (in tre parti) "Materiali di tenuta
per giunzioni metalliche filettate a contatto
con gas della 1 a , 2 a e 3 a famiglia e con acqua
calda".
Infine una norma per grandi componenti è
la UNI 10284 (dicembre 1993) - "Giunti isolanti
monoblocco 10 < DN < 80; PN 16".
Norme "speciali"
Una categoria di norme che può essere definita
"speciale" comprende norme di vario
tipo che non rientrano nelle classificazioni precedenti:
alcune riguardano la manutenzione, altre la determinazione
dei rendimenti e le predisposizioni per le operazioni
relative, una le verifiche delle caratteristiche
funzionali degli impianti preesistenti all'entrata
in vigore della Legge 46/90.
Le norme speciali sono:
UNI 10389 (giugno 1994) - "Generatori di
calore. Misurazione in opera del rendimento di
combustione", norma elaborata in collaborazione
con il CTI;
UNI 10435 (giugno 1995) - "Impianti di combustione
alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata
di portata termica nominale maggiore di 35 kW.
Controllo e manutenzione";
UNI 10436 (giugno 1996) - "Caldaie a gas
di portata termica nominale non maggiore di 35
kW. Controllo e manutenzione;
Le suddette sono finalizzate alle operazioni di
manutenzione e controllo del rendimento in opera
previste nel DPR 412 del 26 agosto 1993.
UNI 10738 (maggio 1998) - "Impianti alimentati
a gas combustibile per uso domestico preesistenti
alla data del 13 marzo 1990- Linee guida per la
verifica delle caratteristiche funzionali".
Quest'ultima norma, approvata con Decreto del
Ministero dell'Industria, pubblicato in G.U. il
29 dicembre 1998, ha fornito agli operatori il
dettaglio delle verifiche per il controllo degli
impianti preesistenti all'entrata in vigore della
legge 46/90. La norma attua gli indirizzi stabiliti
dal DPR 218 del 13 maggio 1998. Essa è
relativa unicamente alla verifica della funzionalità
dell'impianto controllato e consente in caso di
esito positivo dei controlli di rilasciare una
scheda attestante ciò. Le norme elencate,
afferenti la Legge 46/90, non sono state tutte
approvate ai sensi della Legge 1083 del 6 dicembre
1971. Questo è il caso di tutte le pubblicazioni
successive al primo semestre del 1995, con la
sola eccezione, della UNI 10738. Si verifica così
il caso che per alcune norme il riferimento alla
Legge 1083 è alle prime edizioni, già
sostituite ed è a queste che si deve riferire
la Magistratura, creando non pochi problemi interpretativi.
Si sta cercando di porre rimedio a questa situazione
e la situazione dovrebbe sbloccarsi al più
presto con la pubblicazione del 19° decreto
ministeriale di approvazione. Rimane da ricordare
la Guida per la compilazione degli allegati obbligatori
alla dichiarazione di conformità. La guida
presentata alla fiera Expocomfort del 1998 contiene
una dettagliata informazione sui materiali e sui
prodotti da indicare negli allegati e si è
rivelata subito un utile strumento; purtroppo
la rapida evoluzione normativa ha già reso
necessario un aggiornamento dei riferimenti contenuti
nel testo, necessità peraltro riscontrabile
anche per diverse altre norme. Altri progetti
sono in corso di preparazione presso le Commissioni
del CIG: per il maggiore stadio di avanzamento
citiamo solo il progetto relativo all'installazione
delle caldaie a condensazione e quello per i nastri
radianti. La legislazione tecnica nazionale si
è aggiornata prendendo atto dei nuovi indirizzi
normativi e di certificazione del 1990: la circolare
68 del Ministero dell'Interno è stata sostituita
dal decreto del 12 aprile 1996 che detta le prescrizioni
antincendio per gli impianti a gas di portata
termica maggiore di 35 kW. Rispetto alla vecchia
circolare 68 il decreto ha definito, ampliandolo,
il campo di applicazione, include inoltre gli
impianti alimentati a GPL e fa riferimento all'obbligo
della marcatura CE sugli apparecchi.
1 La parte di impianto compresa
tra la valvola di intercettazione generale posta
in uscita da un deposito per uso domestico ed
il punto di inizio dell'impianto interno è
trattata nelle UNI 9860, UNI 8827 e UNI 9036.
2
Per l'installazione di apparecchi utilizzatori
aventi portata termica nominale Q n maggiore di
35 kW, nonché per la ventilazione dei locali
e l'evacuazione dei prodotti della combustione
relativi a detti apparecchi, la norma rimanda
alle specifiche norme applicabili.
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